Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40433 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17650/2020 proposto da:

E.J., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Praticò, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 1794/2020 del 21 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 21 aprile 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che E.J., proveniente dalla *****, potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. Viene imputato al Tribunale di essere venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, trascurando di esaminare in modo specifico la situazione della regione di provenienza del ricorrente.

Il motivo, che concerne la decisione assunta con riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), è inammissibile.

Il ricorrente rileva che una verifica delle condizioni della propria regione di provenienza (*****) avrebbe consentito di rilevare come la stessa sia interessata da una indiscriminata violenza: ma il mezzo di censura mostra di non saper cogliere, nella sua precisa portata, la pronuncia impugnata. Il Tribunale ha difatti escluso, sulla base di informative specificamente menzionate nel corpo del provvedimento, che la regione di provenienza del richiedente fosse interessata da un conflitto armato. Dopo di che, è appena il caso di ricordare che la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per totale assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054):

censure, queste, che non sono state nemmeno sollevate.

2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. n. 35 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost. e art. 8 CEDU. Viene lamentato che il giudice del merito abbia motivato in maniera generica e senza sufficiente istruttoria la domanda di protezione umanitaria.

Anche tale emotivo è inammissibile.

Il ricorrente assume che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’indicata forma di protezione, di situazioni oggettive, relative al paese di provenienza, menzionando “grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani o altre situazioni similari che, pur non integrando il livello di allarme tale da fondare la protezione sussidiaria, suggeriscono il riconoscimento della protezione umanitaria in attesa di verificare l’evoluzione della situazione” (cfr. ricorso, pag. 7). Sennonché, il racconto del ricorrente è stato ritenuto non credibile, onde il Tribunale non poteva valorizzare la vicenda da lui descritta per accertare se in essa fosse implicata una qualche situazione di vulnerabilità personale derivante dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili; la situazione di vulnerabilità del richiedente, d’altro canto, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale di questo, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

3. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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