Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40434 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17841/2020 proposto da:

O.C., rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Fausto Pucillo, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 1987/2020 del 30 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 30 aprile 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente O.C., proveniente dalla *****, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente, incentrata sulle pressioni da questi ricevute perché entrasse a far parte di una setta, sul contributo da lui prestato per consentire l’arresto di due adepti della stessa, sulle successive minacce, che erano culminate con l’omicidio di un suo amico, e sull’uccisione, ad opera dei membri della confraternita, di un cacciatore: uccisione di cui egli era stato ingiustamente accusato. Con riferimento alla situazione generale della *****, il giudice del merito ha evidenziato come le” condizione di insicurezza legata, all’azione terroristica di ***** fosse concentrata in alcuni Stati del Nord e del nord-est (e non interessasse, quindi, il *****, regione di origine del richiedente) e ha aggiunto che dalle fonti consultate emergeva, con riguardo all’area geografica di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza legata allo sfruttamento del petrolio e con connotati politici, la quale non assumeva le caratteristiche del conflitto armato. Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha osservato che la stessa non poteva essere riconosciuta, e ciò in considerazione della vicenda personale dell’istante, ritenuta non credibile; ha inoltre negato che lo svolgimento dell’attività lavorativa per breve periodo fosse sufficiente a dar ragione di un adeguato livello di integrazione.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, lett. a). Viene lamentata la mancata audizione del ricorrente e la conseguente violazione dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa. Viene sottolineato, in particolare, che le esigenze di celerità proprie del rito applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale non possono comprimere il diritto del richiedente asilo di essere sentito dal giudice naturale o, quantomeno, l’acquisizione, agli atti del giudizio, della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi alla commissione territoriale (videoregistrazione che nel caso in esame non era stata operata, non disponendo la commissione della strumentazione necessaria alle riprese audiovisive).

Col secondo mezzo viene opposta la nullità del decreto impugnato ex art. 132 c.p.c. e la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), nonché la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis. Viene lamentato il mancato rispetto dell’obbligo di cooperazione istruttoria avendo riguardo alla necessaria menzione, nel corpo del provvedimento giurisdizionale che decide sulla domanda di protezione internazionale, di informazioni aggiornate sulle condizioni del paese di provenienza: nel caso in esame – si deduce – il decreto conterrebbe riferimenti a fonti degli anni 2017 e 2018, laddove la decisione era stata assunta nel dicembre 2019.

Il terzo mezzo denuncia la nullità del decreto ex art. 161 c.p.c. e la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Il ricorrente si chiede come, non essendosi data una spiegazione precisa, dettagliata ed aggiornata della situazione della *****, si possa mai giungere ad affermare che il richiedente non era da considerarsi soggetto vulnerabile. Viene inoltre lamentato che il Tribunale non abbia valutato tutte le prove offerte dal ricorrente, e segnatamente alcune relazioni (una della coordinatrice del centro in cui dimorava lo stesso istante, l’altra di una cooperativa in cui lo stesso aveva svolto attività di volontariato) e una non meglio precisata documentazione afferente i problemi di salute sofferti.

2. – Quanto al primo motivo, esso è inammissibile. Va qui ricordato che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). Per completezza deve poi osservarsi che l’audizione del richiedente non è un incombente processuale necessitato, come sembra invece ritenere il ricorrente: nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: onde il giudice ben può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; si tratta di una giurisprudenza che è conforme a quella unionale: cfr. infatti Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).

Col secondo mezzo viene posto il problema dell’aggiornamento delle fonti: ma la censura pecca di totale astrattezza, perché l’istante si limita ad opporre l’inadeguatezza dei report consultati dal Tribunale (risalenti agli anni 2017 e 2018) senza nemmeno addurre che la situazione del paese di origine abbia subito un mutamento di un qualche rilievo nell’anno successivo: sicché, in definitiva, la doglianza risulta sganciata da alcuna allegazione che valga a conferirle decisività.

La censura contenuta nel terzo motivo sulla situazione della ***** non è concludente. La condizione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304). Con riguardo alla documentazione che si assume prodotta, è da rimarcare un difetto di autosufficienza e comunque l’accertamento sull’integrazione sfugge al sindacato di legittimità. Con specifico riferimento ai problemi di salute non ci comprende nemmeno quali essi siano, né si deduce che i medesime, siano stati allegati avanti al giudice del merito: la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

3. – Il ricorso è dunque inammissibile.

Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso e dall’attendere la pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 -intorno alla costituzionalità del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 (che tale certificazione impone).

4. – Nulla sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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