LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17913/2020 proposto da:
Z.K., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Praticò, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di TORINO n. 1804/2019 dell’11 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino, pubblicata l’11 novembre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da Z.K. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo piemontese. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuta alcuna forma di protezione internazionale.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo oppone l’omesso esame delle censure di appello.
Il secondo mezzo lamenta il difetto di motivazione per violazione di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione.
Col terzo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi, 3 e 5, lett. a) e lett. c) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, per avere la Corte di appello escluso la credibilità del richiedente in violazione di massime di esperienza, fatti notori e criteri legali di valutazione, sulla base di mere opinioni personali del giudicante – dando indebito e formalistico rilievo a modeste incongruenze delle plurime dichiarazioni del richiedente asilo circa aspetti secondari o isolati, senza tener conto delle sue condizioni personali, della natura traumatica della vicenda e dei molteplici criteri di valutazione richiesti dalle linee guida elaborate da UNHCR ed EASO -, e infine sulla base di talune osservazioni palesemente illogiche.
I tre motivi investono il giudizio di credibilità del richiedente. Sul punto è da rilevare che la Corte di appello ha ritenuto di condividere l’ampia motivazione del Tribunale, secondo cui la narrazione della vicenda personale di Z. – che aveva riferito di essersi arruolato nel 2011 in una organizzazione paramilitare dipendente dal Ministero dell’interno ***** denominata ***** e di essersi successivamente dato alla diserzione (condotta, quest’ultima, punita in ***** col carcere duro e con la pena di morte) – risultava essere poco circostanziata, contraddittoria e non credibile.
Il ricorrente si duole anzitutto del mancato esame delle proprie censure di appello e del difetto di motivazione: ma la Corte di merito ha preso in esame il mezzo di gravame con cui era stato censurato “il metodo seguito dal giudice di primo grado per giungere a stabilire l’inattendibilità del richiedente” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); né può sostenersi che la statuizione di rigetto della censura sia carente sotto il profilo motivazionale, visto che, come è noto, è oggi denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Ciò detto, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, oltre che per l’anomalia motivazionale di cui si è appena detto: il che esclude assuma rilevanza la mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).
Non mina la tenuta della decisione impugnata quanto dedotto dal ricorrente in ordine al rilievo che assumerebbero, ai fini del vaglio di credibilità, specifici fattori, quali la difficoltà di ricordare eventi occorsi tempo prima: deve infatti considerarsi, per un verso, la pluralità degli elementi di genericità e discordanza, ma anche di implausibilità, evidenziati dai giudici di merito (tali da rendere obiettivamente poco consistente, sul piano logico, l’ipotesi di una scemata memoria dei fatti da parte del richiedente) e, per altro verso, la complessiva motivazione della Corte di appello, la quale ha avuto modo di evidenziare come il mancato ricordo di determinate circostanze non trovasse obiettiva giustificazione (cfr. in particolare quanto osservato con riferimento al luogo in cui l’odierno ricorrente avrebbe svolto l’addestramento, tenuto conto dell’importanza che tale posto assume nella vita militare: pag. 6 della sentenza impugnata). Non vale nemmeno opporre che alla Corte di merito fosse precluso di giudicare sulla base di “mere opinioni personali”: un conto sono infatti i giudizi che riflettono le mere opinioni del giudice o che siano il frutto di sue impressioni o suggestioni (su cui cfr. Cass. 29 ottobre 2010, n. 23891), un conto solo le argomentazioni che si fondano su comuni dati di esperienza (tale è il rilievo, svolto a pag. 6 della sentenza, per cui un attentato terroristico non è evento estraneo alla vita di un corpo paramilitare deputato a mantenere il controllo del territorio: onde – si intende – è inidoneo, almeno di regola, a dar ragione di episodi di diserzione).
I primi tre motivi sono in conclusione infondati.
2. – Il quarto censura la sentenza impugnata per omessa motivazione e per violazione di legge in ordine al rigetto della domanda subordinata di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6. Deduce l’istante che la decisione, con riferimento alla protezione umanitaria, risultava essere apparente, mancando di alcuna disamina della situazione generale del paese e delle condizioni di vulnerabilità allegate dal ricorrente.
Anche tale motivo va disatteso.
Il racconto del ricorrente è stato ritenuto non credibile, onde il Tribunale non poteva valorizzare la vicenda da lui descritta per accertare se in essa fosse implicata una qualche situazione di vulnerabilità personale derivante dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili; la situazione di vulnerabilità del richiedente, d’altro canto, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale di questo, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).
Sfugge, del resto, a censura quanto rilevato dal giudice distrettuale con riguardo al profilo dell’integrazione del richiedente nel paese di accoglienza. Costituiscono infatti oggetto di un accertamento di fatto quanto al percorso di inserimento dello straniero in Italia due circostanze rimarcate dalla Corte di merito: il fatto che il ricorrente non abbia una buona conoscenza della lingua italiana (tale è il senso del rilievo, contenuto nella sentenza, per cui Z. aveva avuto la necessità di avvalersi di un interprete in sede di audizione innanzi al Tribunale) e la documentazione, in atti, di un solo contratto a tempo determinato e parziale per diciotto ore settimanali, il quale rappresenterebbe una fonte di reddito del tutto inadeguatq al sostentamento del richiedente.
3. – Il ricorso è respinto.
4. – Nulla deve disporsi in punto di spese.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021