LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18907/2020 proposto da:
E.J., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Praticò, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO n. 3460/2020 del 18 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano del 18 marzo 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente E.J., proveniente dalla *****, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e dell’art. 2 CEDU. Viene osservato che la verifica delle condizioni della regione di provenienza del richiedente asilo avevano consentito di rilevare, anche nella regione di *****, di cui è originario E., la sussistenza di una situazione di indiscriminata violenza a cui non è contrapposto alcun anticorpo concreto delle autorità statali.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha negato, sulla base di precise fonti informative menzionate nel corpo del provvedimento, che la regione di provenienza del richiedente fosse teatro di una situazione di violenza generalizzata, tale da esporre i civili ivi stanziati ad un rischio incidente sulla loro vita o sulla loro incolumità fisica. Ebbene, la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per totale assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): censure, queste, che non sono state nemmeno sollevate.
2. – Col secondo motivo sono lamentate la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, dell’art. 2 e degli artt. 10 Cost., artt. 2 e 8 CEDU. La censura investe la decisione avente ad oggetto la protezione umanitaria. Deduce in sintesi l’istante: essere censurabile l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il ricorso non riserverebbe il “benché minimo vaglio critico limitandosi a stigmatizzare l’adeguatezza della valutazione degli elementi offerti alla Commissione”; che il Tribunale aveva richiamato la documentazione prodotta attinente al trattamento sanitario ricevuto in ***** dimenticando che, a seguito del detto intervento, l’istante aveva perduto il visus dell’occhio destro; che il Tribunale avrebbe dovuto indagare circa le condizioni di vita del ricorrente in caso di rimpatrio ove lo stesso non fosse stato sottoposto l’intervento di cataratta; che il giudice del merito aveva inoltre ignorato ogni argomentazione della difesa riguardo alla diversa posizione lavorativa del ricorrente in Italia e in *****, omettendo di fare uso del proprio dovere di cooperazione istruttoria; che il Tribunale, occupandosi della protezione umanitaria, aveva escluso la credibilità del ricorrente, laddove, trattando delle protezioni maggiori, aveva espresso un giudizio di segno opposto.
Si legge nel decreto impugnato che il ricorrente aveva allegato il proprio precario stato di salute avendo particolarmente riguardo a problemi che interessavano l’organo della vista: il Tribunale ha tuttavia escluso la decisività di tale condizione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto la stessa documentazione medica prodotta dal ricorrente dava conto della sussistenza, nel paese di origine, dell’esistenza di presidi ospedalieri che erogavano prestazioni specialistiche: tanto che, già nel 1993, l’istante era stato sottoposto a intervento oftalmologico e dimesso con prescrizione di terapia domiciliare. L’esistenza di tali presidii è stata poi confermata dal Tribunale sulla scorta di fonti di informazione pure menzionate nel decreto.
Ora, è incontestabile che, ove il richiedente documenti una data patologia, il giudice del merito debba apprezzarne la gravità, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità. Tale accertamento deve poi estendersi alla verifica delle cure che l’interessato possa ricevere in caso di rimpatrio, giacché ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria rileva la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, dovendosi verificare se il ritorno in quel paese possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459). In altri termini, quel che conta – per quanto qui interessa – è la presenza di una condizione patologica che possa definirsi grave anche per l’impossibilità di accedere in patria a idonee forme di trattamento terapeutico: situazione, questa, che ridonderebbe in danno del fondamentale diritto alla salute (nel senso che la condizione di vulnerabilità per motivi di salute impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio: Cass. 17 luglio 2020, n. 15322).
Nella fattispecie, però, il Tribunale ha indagato il profilo attinente alle cure che il ricorrente potrebbe ricevere in patria, adempiendo al dovere di cooperazione istruttoria: dovere da osservarsi anche con riguardo alla domanda di protezione umanitaria (Cass. 21 aprile 2020, n. 7985; Cass. 18 aprile 2019, n. 10922) e, segnatamente, allorquando una siffatta domanda sia correlata a motivi di salute (Cass. 9 luglio 2020, n. 14548). Non vale opporre, poi, che la sanità ***** non sarebbe in grado di offrire cure adeguate, posto che tale profilo investe l’accertamento di fatto, che è riservato al giudice del merito. Oltretutto, la circostanza relativa agli esiti infausti dell’intervento chirurgico eseguito in ***** non trova riscontro nel provvedimento impugnato, né il ricorrente spiega se e come essa sia stata dedotta avanti al Tribunale: ed è il caso di ricordare che in tema di ricorso per cassazione, risulta essere inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045).
Per il resto, è appena il caso di osservare come l’inesattezza dell’affermazione contenuta a pag. 11 del decreto (quanto alla inattendibilità della narrazione sulle ragioni per cui l’istante avrebbe lasciato il proprio paese) è priva di decisività, visto che il provvedimento reiettivo trova fondamento nell’accertata insussistenza della condizione di vulnerabilità oggetto di allegazione.
3. – Il ricorso è giudicato inammissibile.
4. – Non vi sono spese su cui pronunciare.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021