LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20131-2020 proposto da:
Y.S., rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Fausto Pucillo, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO del 18 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino del 18 marzo 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente Y.S., proveniente dal *****, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
Il Tribunale ha ritenuto credibile la vicenda narrata dal richiedente, vertente sulla proposta, proveniente da alcuni amici, di entrare a far parte di un gruppo di ribelli; il ricorrente ha riferito di essere stato messo a conoscenza di molti dettagli della organizzazione cui era stato invitato a partecipare e che in caso di rifiuto egli sarebbe stato ucciso: “(N)on potevo più rifiutarmi di partecipare altrimenti sarei stato ucciso, lo sapevo troppo. lo però non volevo aderire al loro gruppo ed è per questo che ho lasciato il *****”. Ha osservato il Tribunale che il timore espresso dal ricorrente non aveva fondamento: erano difatti decorsi dieci anni dall’epoca in cui egli era stato contattato dai ribelli e la situazione della Casamance (da cui egli proveniva) poteva ritenersi oramai pacificata. Quest’ultimo argomento è ripreso nel decreto impugnato allorquando lo stesso si occupa della domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c): il giudice del merito ha difatti osservato come, secondo informazioni aggiornate, né la Casamance, né il ***** nel suo complesso, evidenziavano una situazione di violenza indiscriminata. Riguardo alla protezione umanitaria, il Tribunale ha osservato che il ricorrente aveva documentato una situazione lavorativa affatto precaria e che non era possibile affermare che il medesimo S. avesse conseguito in Italia una sistemazione personale e familiare rilevante ai sensi dell’art. 8 CEDU: tanto più che in ***** si trovavano la figlia minore e il fratello del ricorrente e che lo stesso non aveva allegato che le ragioni della sua migrazione fossero da ricondurre alla necessità di sottrarsi a condizioni di vita al limite della sopravvivenza.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 11, lett. a). Viene lamentata la mancata audizione del ricorrente e la conseguente violazione dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa. Viene sottolineato, in particolare, che le esigenze di celerità proprie del rito applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale non possono comprimere il diritto del richiedente asilo di essere sentito dal giudice naturale o, quantomeno, l’acquisizione, agli atti del giudizio, della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi alla commissione territoriale (videoregistrazione che nel caso in esame non era stata operata, non disponendo la commissione della strumentazione necessaria alle riprese audiovisive).
Col secondo mezzo viene opposta la nullità del decreto impugnato ex art. 132 c.p.c. e la violazione dfel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), nonché la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis. Viene lamentato il mancato rispetto dell’obbligo di cooperazione istruttoria avendo riguardo alla necessaria menzione, nel corpo del provvedimento giurisdizionale che decide sulla domanda di protezione internazionale, di informazioni aggiornate sulle condizioni del paese di provenienza: in conseguenza – è osservato – l’esame del Tribunale in merito alla sussistenza di eventuali elementi di vulnerabilità non potrebbe dirsi corretto e adeguatamente motivato. Viene inoltre lamentato che il Tribunale non abbia valutato le prove offerte dal ricorrente, e segnatamente la documentazione relativa ai contratti di lavoro (documentazione che comproverebbe lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile, se pure con contratti a termine, rinnovati con continuità) e il referto di un presidio ospedaliero che dava dimostrazione del fatto che l’istante soffrisse di una infezione tubercolare latente, per il cui monitoraggio erano prescritti ulteriori esami, radiologici e specialistici.
2. – Quanto al primo motivo, esso è inammissibile. Va qui ricordato che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). Per completezza deve poi osservarsi che l’audizione del richiedente non è un incombente processuale necessitato, come sembra invece ritenere il ricorrente: nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: onde il giudice ben può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; si tratta di una giurisprudenza che è conforme al quella unionale: cfr. infatti Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).
Col secondo mezzo viene anzitutto posto il problema dell’aggiornamento delle fonti: ma la censura pecca di totale astrattezza, perché l’istante si limita ad opporre l’inadeguatezza delle fonti consultate dal Tribunale (risalenti agli anni 2017 e 2018) senza nemmeno addurre che la situazione del paese di origine abbia subito un mutamento di un qualche rilievo nel periodo successivo sicché, in definitiva, la doglianza risulta sganciata da alcuna allegazione che valga a conferirle decisività. La censura è oltretutto svolta avendo riguardo alla protezione umanitaria: ma in tale prospettiva la stessa risulta essere totalmente priva di consistenza, giacché la situazione di vulnerabilità, rilevante per tale forma di protezione, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, finendosi altrimenti per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).
Sempre con riguardo al secondo motivo, è a dirsi che il Tribunale ha escluso, sulla base di un accertamento di fatto insindacabile nella presente sede, che il richiedente abbia raggiunto un qualche soddisfacente livello di integrazione nel nostro paese; ha di contro valorizzato elementi di radicamento dello stesso istante in *****, ove si trovano la figlia e il fratello dello stesso. La protezione umanitaria esige, del resto, che allo straniero sia riferibile una qualche condizione di vulnerabilità. Il ricorrente non spiega, però, quali allegazioni egli abbia svolto, sul punto, nel corso del giudizio di merito: e va ricordato, in proposito, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Il ricorrente rileva, nella presente sede, di aver prodotto un referto con cui sarebbe stata data prova di una infezione tubercolare latente da monitorare con successivi esami strumentali e con visite specialistiche: si osserva, tuttavia, che la produzione del documento non equivale alla formulazione della pertinente allegazione difensiva e che nemmeno in questa sede il ricorrente chiarisce se, a fronte della condizione patologica che ha documentato, gli sarebbe precluso di sottoporsi, in patria, ai controlli di cui alla richiamata prescrizione medica.
3. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso e dall’attendere la pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 -intorno alla costituzionalità del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 (che tale certificazione impone).
4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021