Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40438 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21107/2020 proposto da:

S.L., rappresentato e difeso dall’avv. Simona Alessio, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO del 16 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano del 16 aprile 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che alla ricorrente S.L., cittadina *****, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che la stessa potesse essere ammessa alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata; ha rinvenuto, in particolare, lacune, contraddizioni ed elementi di implausibilità del narrato, con riguardo: all’adesione della richiedente al culto *****; alle motivazioni poste alla base della conversione a tale credo religioso; alle torture cui sarebbe stata sottoposta l’istante; al mancato inserimento della medesima nell’archivio in cui erano registrate le persone arrestate; alle modalità di espatrio.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia sui motivi di ricorso in relazione alla credibilità della vicenda riferita dalla ricorrente. Lamenta la ricorrente che il Tribunale si sia limitato alla enunciazione dei rilievi sulla ritenuta inattendibilità della vicenda che erano stati già evidenziati dalla Commissione territoriale. In tal senso, il giudice del merito avrebbe mancato di pronunciarsi sui “motivi di ricorso proposti”, con ciò violando la regola che fa obbligo al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda.

2. – Il motivo è inammissibile.

Esso profila il vizio di omessa pronuncia con riguardo a una fattispecie in cui esso non è obiettivamente configurabile.

E infatti, il richiamo alla giurisprudenza sui motivi di appello non è conferente, in quanto oggetto della controversia in tema di protezione internazionale portata all’esame del tribunale non è il provvedimento negativo, emesso dalla commissione territoriale, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 23 novembre 2020, n. 26576; Cass. 15 maggio 2019, n. 13086). Quel che rileva e’, dunque, la pronuncia del Tribunale di Milano sulla domanda di protezione internazionale della richiedente: pronuncia che innegabilmente è stata resa.

3. – Il ricorso è pertanto inammissibile.

Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso e dall’attendere la pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 – intorno alla costituzionalità del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, (che tale certificazione impone).

4. – Nulla sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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