LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21259/2020 proposto da:
I.J., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Rigamonti, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO del 2 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano del 2 giugno 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, I.J., proveniente dalla Nigeria, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
Come ricordato nel decreto, il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di protezione internazionale il timore di persecuzione riferito a tre diversi fatti: gli atti di discriminazione ed emarginazione di cui la sua famiglia sarebbe stata vittima a causa del rifiuto di partecipare a riti religiosi con sacrifici umani; il rischio connesso la morte di un amico in un incidente sul lavoro, incidente che la famiglia del detto amico aveva imputato al ricorrente; la pubblicazione, da parte dello stesso istante, di un unico articolo con notizie riguardanti il movimento pro-Biafra: circostanza, questa, che aveva provocato l’attenzione del governo, tanto che la polizia avrebbe ricercato il richiedente ordinando la chiusura del giornale per il quale lavorava. Il Tribunale ha negato che la complessa vicenda descritta dal ricorrente fosse credibile; ha escluso che la regione di provenienza dello stesso I. (Edo State) fosse interessata sta un vero e proprio conflitto armato interno e che quindi si configurasse nella fattispecie quella violenza diffusa e indiscriminata che è rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha rilevato che in ragione della inattendibilità della narrazione e della conseguenza infondatezza delle ragioni di timore espresse per l’ipotesi del rimpatrio non si riscontravano indici di vulnerabilità che dessero conto di una disparità tra la vita trascorsa dal richiedente nel territorio nazionale e quella che lo stesso sembrava aver condotto nel paese di origine.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di considerare le precisazioni rese dal ricorrente nel corso dell’udienza del 19 febbraio 2019 e che la vicenda degli articoli legati alla delicata questione del Biafra “ben avrebbe potuto e dovuto condurre il Tribunale a riconoscere ad I. lo status di rifugiato”.
Il secondo mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. b). Rileva il ricorrente che l’assunzione, da parte di uno Stato sovrano, di provvedimenti che colpiscano la libertà di espressione sanzionandoli con l’arresto integra la condotta tipizzata dalla norma citata: dal che discenderebbe il diritto, per colui che ne è vittima, di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato. Aggiunge che, in ogni caso, la vicenda relativa alla pubblicazione dell’articolo in favore del movimento indipendentista del Biafra fonderebbe il diritto di esso richiedente alla protezione sussidiaria.
Col terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe trascurato di valutare i fatti presi in considerazione ai fini della domanda di protezione sussidiaria: e cioè la violenza indiscriminata diffusa in forme diverse su tutto il territorio della Nigeria e la presenza di gruppi armati, responsabili di atti di terrorismo che hanno alla base motivazioni etnico-religiose. Spiega l’istante che tali circostanze, sebbene non rientranti nel conflitto armato, espongono le persone presenti sul territorio a uno stato di grande vulnerabilità.
2. – Il primo motivo è inammissibile. Esso pone una questione (relativa alle precisazioni che sarebbero state formulate dal ricorrente) che è del tutto carente di autosufficienza e contiene deduzioni che, oltre a risultare generiche, non si misurano col motivato giudizio di inattendibilità del narrato espresso dal Tribunale.
Il secondo motivo è inammissibile. Per esso valgono le medesime considerazioni svolte con riguardo al primo mezzo di censura.
Il terzo motivo è pure inammissibile. Nel lamentare, ai fini dell’apprezzamento della vulnerabilità del richiedente (e quindi dell’esame della domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria), la mancata valorizzazione della situazione generale della Nigeria, I. omette di considerare che la detta vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304). In tal senso, il mezzo di censura si incentra su di un dato privo di concludenza.
3. – Il ricorso deve dichiararsi dunque inammissibile.
Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso e dall’attendere la pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 – intorno alla costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (che tale certificazione impone).
4. – Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021