Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40440 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21395/2020 proposto da:

F.O., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Rigamonti, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO del 21 maggio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano del 21 maggio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, F.O., proveniente dalla Nigeria, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

Si legge nel decreto impugnato che nel corso del colloquio avanti alla Commissione territoriale l’istante aveva riferito che alcuni amici lo avevano invitato a prendere il posto del padre, che era deceduto, nel gruppo di cui lo stesso faceva parte, denominato Ogboni Supreme Fraternity: al suo rifiuto, gli altri lo avevano aggredito e ferito, sicché il richiedente aveva reagito, colpendo a sua volta uno dei membri del gruppo e si era poi dato alla fuga; in seguito il richiedente aveva dovuto apprendere che l’uomo che aveva colpito era deceduto e che la famiglia di questo, per tale motivo, intendeva ucciderlo; la ritorsione si era attuata attraverso l’incendio della casa dell’istante: evento, questo, nel corso del quale era morta la sorella del medesimo. Il Tribunale ha rilevato che le informazioni disponibili sui gruppi che in Nigeria utilizzano la denominazione di Ogboni risultavano essere in contrasto con l’affermazione per cui il richiedente sarebbe stato forzato a farne parte; ha inoltre osservato che l’attività svolta dal padre del ricorrente – quella di macellaio – delineava un profilo sociale non coincidente con quello dei soggetti che normalmente aderiscono a tale gruppo. Ne ha ricavato non essere credibile che il richiedente avesse ucciso un uomo nel descritto contesto di reclutamento forzoso e che, in conseguenza, egli potesse temere una qualche ritorsione per tale episodio. Il Tribunale ha poi evidenziato come le fonti aggiornate disponibili non indicassero una situazione di conflitto armato caratterizzato da violenza indiscriminata nella zona di origine del ricorrente (Benin City). Ha quindi escluso che il ricorrente avesse domandato il riconoscimento della protezione umanitaria e ha comunque osservato non ricorressero i presupposti per tale riconoscimento, visto che non erano stati allegati fatti diversi da quelli posti a fondamento delle domande relative alle forme di protezione “maggiori”.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità dell’udienza tenutasi il 19 novembre 2019 e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Viene osservato che nel decreto di fissazione della detta udienza era indicato che la stessa avrebbe avuto ad oggetto unicamente l’esame dei documenti, non reputandosi necessario un nuovo esame dell’interessato; in tal modo, ad avviso del richiedente, sarebbe stata operata una violazione della norma sopra indicata, posto che “il ricorrente, in sede giurisdizionale, deve essere sempre esaminato”. Aggiunge l’istante che un’ulteriore violazione dell’art. 35 bis sarebbe da rinvenire nella modalità con la quale si era proceduto all’esame della parte; viene rilevato, in proposito, che il giudice si sia semplicemente limitato a chiedere al ricorrente se avesse inteso confermare quanto dichiarato nel corso del colloquio tenutosi in sede amministrativa.

Il secondo mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e l’errore su fatto decisivo della controversia. Viene osservato che le regole per cui alla setta degli Ogboni sono estranee pratiche di reclutamento forzoso, così come la trasmissione ereditaria delle cariche e dell’appartenenza al gruppo, soffrirebbe delle eccezioni; è dedotto, inoltre, che il padre del ricorrente non era un aderente alla Ogboni Society, di cui parla il Tribunale, quanto, piuttosto, della Ogboni Supreme Fraternity.

Col terzo motivo è lamentata la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 10 Cost., comma 2. Il ricorrente contesta la veridicità dell’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui egli non avrebbe domandato il riconoscimento della protezione umanitaria; osserva, inoltre, come il Tribunale abbia esaminato informazioni tratte da fonti internazionali dalle quali risulterebbe, in modo pressoché unanime, come in Nigeria sia presente una situazione di violenza diffusa, cui il governo non è riuscito a porre rimedio.

2. – La prima censura del primo motivo è carente di autosufficienza, in quanto non riproduce il contenuto del decreto di fissazione di udienza ed è pure priva di decisività: se è vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., viola la prescrizione contenuta al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), ed e’, pertanto nullo, per un difetto del requisito di forma-contenuto il decreto di fissazione dell’udienza con cui si disponga previamente che non vi sarà audizione del richiedente, per non essere questa necessaria in concreto (Cass. 16 novembre 2020, n. 25943), è altrettanto vero che la nullità non può essere dichiarata, a norma dell’art. 157 c.p.c., comma 3, in quanto il decreto di fissazione di udienza non ha impedito al ricorrente di partecipare all’udienza (cosa che è implicitamente riconosciuta, nell’ultima parte del motivo, allorquando viene sollevata la questione della modalità, asseritamente scorretta, con cui sarebbe stato condotto l’interrogatorio).

La seconda censura del detto motivo è anch’essa carente di autosufficienza, mancando della riproduzione del verbale di udienza. Peraltro, è escluso che in sede giurisdizionale si imponga sempre il rinnovo dell’audizione. Infatti, nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: onde il giudice ben può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; si tratta di una giurisprudenza che è conforme è quella unionale: cfr. infatti Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).

Il secondo motivo è inammissibile perché si risolve in una revisione del giudizio di fatto che è rimesso al giudice del merito (cfr.: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

Il terzo è privo di specificità: il ricorrente non fornisce alcuna indicazione che circostanzi, sulla base degli atti del procedimento di merito, la propria deduzione circa la proposizione, in quella sede, della domanda di protezione umanitaria. E’ da osservare che la ratio decidendi basata sulla mancata proposizione della domanda in questione è evidentemente assorbente; in conseguenza, il mancato accoglimento della censura opposta a tale ratio preclude l’ingresso, in questa sede di legittimità, di ogni ulteriore questione.

3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso e dall’attendere la pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 – intorno alla costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (che tale certificazione impone).

4. – Nulla sulle spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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