Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40441 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21511/2020 proposto da:

N.G., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Rigamonti, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO del 26 maggio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano del 26 maggio 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente N.G., proveniente dalla Nigeria, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dall’istante. Questi aveva riferito di una disputa successoria; aveva narrato: dell’accoltellamento subito ad opera del fratellastro, il quale non voleva condividere con lui l’eredità paterna; dell’invio, da parte del detto parente, di alcuni sicari, membri del suo culto, che avevano tentato di fargli firmare, con la violenza, un documento contenente una rinuncia al compendio, e di una successiva aggressione, in occasione della quale il nominato fratello era stato ucciso. Si legge nel decreto che la madre avrebbe voluto denunciare il primo episodio (quello dell’accoltellamento), ma che lo zio le aveva suggerito di non fare intervenire la polizia, venendo in questione problemi familiari. Il giudice del merito ha poi escluso ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), visto che l’Edo State (regione di origine del ricorrente) non faceva registrare l’esistenza di conflitti armati; ha parimenti negato il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari osservando che la documentazione prodotta non comprovava uno stabile inserimento lavorativo del richiedente (essendo stata fornita solo la prova di un’attività di tirocinio, al quale erano seguiti contratti di lavoro a tempo determinato reiterati tre volte, ma della durata di un mese) e che, comunque, non si riscontravano indici di vulnerabilità che testimoniassero una disparità tra la vita condotta dal richiedente nel territorio nazionale e la precedente esistenza, trascorsa nel paese di origine.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Assume l’istante che il Tribunale sarebbe incorso nella detta violazione “poiché non ha considerato veritiere dette dichiarazioni pur essendo le stesse precise e puntuali nella descrizione dei fatti narrati”.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. b). E dedotto che la situazione del ricorrente ben potrebbe essere inquadrata in quella di un soggetto che, in quanto cristiano, è perseguitato da un cu/t di appartenenti alla religione islamica. Aggiunge che, anche ad escludere l’attività persecutoria, sarebbe certamente ravvisabile il presupposto per la concessione della protezione sussidiaria.

Col terzo mezzo l’istante oppone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5. Viene dedotto che il Tribunale avrebbe mancato di citare le fonti dalle quali potesse evincersi che nella zona di provenienza del ricorrente “non vi sarebbero situazioni di emergenza”.

2. – Il primo motivo è inammissibile: esso si risolve infatti in una censura che investe l’accertamento di fatto del Tribunale. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero – va qui ricordato – costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

Il secondo motivo è pure inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045). Ebbene, il ricorrente non deduce di aver allegato una persecuzione per motivi religiosi, né consta che questa sia stata accertata dal Tribunale. D’altro canto, se è vero che ai fini della domanda di protezione internazionale rileva anche l’attività persecutoria, o produttiva del danno grave, posta in essere da soggetti non statuali, è comunque necessario, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c), che lo Stato, o gli altri organismi di cui alla lett. b) del detto articolo non possano o non vogliano intervenire: evenienza, questa, che non risulta sia stata nemmeno prospettata nel corso del giudizio di merito.

Il terzo motivo si fonda su un dato privo di concludenza. Infatti, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

3. – Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso e dall’attendere la pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 – intorno alla costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (che tale certificazione impone).

4. – Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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