LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21620/2020 proposto da:
R.N.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo Augusto, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di TRIESTE n. 734/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza del 14 novembre 2020, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da R.N.A., nato in Pakistan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste dell’1 giugno 2018, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.
2. Il richiedente aveva riferito di essere di religione “ahmadi” e che a causa di ciò era stato picchiato due volte, nel 2013, e che, in seguito a detti episodi, aveva deciso di lasciare il Pakistan nel 2015, giungendo in Italia nel 2016.
3. La Corte di appello, adita con due motivi, il primo riguardante la protezione sussidiaria e il secondo la protezione umanitaria, ha ritenuto, in ordine alla protezione sussidiaria, l’appello generico, avendo il ricorrente riportato notizie sulla situazione del Pakistan non più attuali e riguardanti zone diverse da quella di provenienza del ricorrente e il suo racconto era avulso dalle problematiche del paese di origine e contraddittorio non avendo in precedenza mai avuto problemi per la religione professata, così come i suoi familiari; che non erano emerse particolari fragilità che potevano indurre a concedere la protezione umanitaria, e che non erano emersi elementi positivi riguardo una sua integrazione in Italia, né era condizione sufficiente l’esistenza di una attività lavorativa part time.
4. R.N.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.
5. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 16 della Direttiva 32/2013/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, avendo la Corte d’appello ritenuto contraddittorio il racconto dell’appellante, senza che fosse stato permesso né davanti alla Commissione e al Tribunale, né davanti la Corte d’appello di spiegare ed approfondire i fatti e gli elementi da lui raccontati; né la Corte aveva rispettato il dovere di cooperazione istruttoria, non avendo dato la possibilità di dare contezza delle eventuali contraddizioni rilevate dall’autorità giudicante.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).
1.3 Nel caso in esame, la Corte di appello, confermando la valutazione del Tribunale (che aveva ritenuto inattendibile il racconto perché il ricorrente non aveva spiegato adeguatamente i principi basilari della sua fede “ahmadi” e le ragioni di conflitto con le altre correnti islamiche ed aveva rappresentato fatti vaghi ed approssimativi, lamentandosi genericamente che gli era impedito di pregare, cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione) ha affermato che il racconto dell’appellante, oltre a non apparire suffragato da alcun riscontro probatorio, sia pure nella attenuata misura prevista in materia, risultava privo di collegamenti con la situazione personale del ricorrente e che il racconto appariva contraddittorio perché il richiedente, da sempre appartenente alla religione “Ahamdi”, aveva pacificamente convissuto con il resto della comunità musulmana fino agli episodi raccontati e che non risultava che gli altri membri della famiglia professanti la medesima religione avessero avuto problemi; con ciò facendo riferimenti ad elementi specifici, a fronte dei quali, peraltro, il ricorrente non ha evocato circostanze diverse, limitandosi a dolersi di una superficialità dell’esame del ricorrente in commissione e in Tribunale, senza peraltro precisare come e quando aveva dedotto tale censura in appello.
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della persecuzione del gruppo religioso islamico degli “Ahmadi” in Pakistan, nonostante il ricorrente avesse evidenziato l’attuale situazione di pericolo in cui erano costretti a vivere gli appartenenti a questo gruppo di minoranza islamica e che la sussistenza di tale persecuzione era il motivo per cui il ricorrente aveva richiesto la protezione internazionale.
2.1 Il motivo è inammissibile, poiché la Corte di appello ha fondato il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sulla ritenuta non credibilità e genericità del racconto del ricorrente, come già detto, accertamento in fatto, adeguatamente motivato, non sindacabile in questa sede; i giudici di secondo grado, inoltre, alla luce delle fonti espressamente richiamate ed aggiornate al 2019 (Rapporto COI redatto dalla Commissione Nazionale per il dritto di Asilo e il Sito South Asia Terrorsim Portai) hanno affermato che la situazione nella regione di provenienza del ricorrente era nettamente migliorata e che la provincia del Punjab era in gran parte pacifica e una delle più industralizzate dell’intero Stato, con un elevato tasso di alfabetizzazione, con ciò escludendo la sussistenza di fatti di persecuzione degli aderenti alla religione “Ahmadi”, né il ricorrente ha indicato fonti diverse e più aggiornate dalle quali ricavare la sussistenza e l’effettiva portata della dedotta persecuzione per motivi religiosi (né rileva la fonte riportata, in lingua inglese, a pag. 15 del ricorso per cassazione, Report on International Religiuos Freedom Pakistan 2019, poiché tale documento non risulta prodotto alla Corte di appello, che in merito alle COI allegate dal ricorrente assume di avere utilizzato COI più recenti, cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato).
3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per omesso esame della persecuzione del gruppo religioso islamico degli “Ahmadi” in Pakistan e della valutazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotto dal ricorrente all’udienza del 16 aprile 2019, ai fini della concessione della protezione umanitaria.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Già si è detto che la censura sull’omesso esame della persecuzione del gruppo religioso islamico degli “Ahmadi” in Pakistan è infondato, dovendosi, tuttavia, al riguardo, richiamare anche la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (Cass., 24 dicembre 2020, n. 29624).
3.3 Mette conto rilevare, inoltre, che non è stato minimamente censurato l’iter motivazionale della Corte di appello che ha rigettato la richiesta di protezione umanitaria per l’inesistenza di particolari fragilità relative alla persona del richiedente e per la mancanza di un percorso di integrazione in Italia, ritenendo non sufficiente lo svolgimento di una attività lavorativa part time; né il ricorrente, che pure parla genericamente di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo ha allegato nel ricorso ex art. 366 c.p.c. o “collocato” nel fascicolo, al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della censura sollevata.
4. In conclusione, il rigetto va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021