Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40449 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29464/2020 proposto da:

D.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Cristiano Dalla Torre ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’Avv. Domenico Naso, in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, n. 1/b, in forza di mandato rilasciato con atto separato unito al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di TRIESTE n. 205/2020, pubblicata in data 19 maggio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal consigliere Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 19 maggio 2020, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da D.D., nato a *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste del 30 novembre 2015, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Con sentenza del 25 maggio 2017, la Corte di appello di Trieste aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste del 30 novembre 2015 e la Corte di Cassazione, con ordinanza 14 novembre 2014, n. 30135, aveva cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, ritenendo tempestivo il gravame, applicando il principio secondo cui l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, doveva essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame andava verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata e considerato che, a fronte della comunicazione via pec della pronuncia del Tribunale in data 30 novembre 2015, risultava la notifica dell’appello il 30 dicembre 2015.

3. Il richiedente aveva riferito di avere lasciato il Mali a causa di sanguinosi conflitti di matrice religiosa sorti, a partire da giugno 2012, fra il Movimento Nazionale per la liberazione di Azawad ed il Movimento islamico per l’Unità e la Jjhad, quest’ultimo affiliato al gruppo Ansar Dine; che era stato picchiato e sequestrato da membri del gruppo Ansar Dine, nel marzo del 2012, che lo avevano portato contro la sua volontà in uno dei loro centri di indottrinamento ed addestramento posti nel deserto, da dove era riuscito scappare.

4. La Corte di appello ha ritenuto il racconto del richiedente vago e privo di ogni elemento caratterizzante e che in alcun punto del racconto era fatta menzione della situazione conflittuale esistente in Mali nel 2011-2012, confermando il giudizio della Commissione territoriale e del Tribunale che avevano ritenuto le vicende narrate stereotipate, poco verosimili, confuse e comunque non rilevanti o indimostrate; in ragione della ritenuta non credibilità non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); le fonti richiamate ed aggiornate al 2018, inoltre, confermavano l’insussistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato o di violenza indiscriminata nella parte del Mali di provenienza del ricorrente (Keyes); che il ricorrente nel paese di provenienza era occupato ed integrato, svolgendo la professione di commerciante di arachidi e che lo svolgimento in Italia dell’attività lavorativa di operaio agricolo in una azienda di suini non si poneva in termini di rilevante sproporzione tra i due contesti di vita ai fini della sussistenza dei seri motivi di carattere umanitario, nell’assenza di altri legami sociali e di ragioni di salute o legami familiari in Italia e nell’esclusione di una qualche situazione di pericolo al momento del rimpatrio, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall’accadimento dei fatti raccontati.

5. D.D. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

6. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione, falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte di appello violato il dovere di cooperazione istruttoria e non avendo tenuto in considerazione la documentazione e la giurisprudenza dimessa a conferma della gravissima situazione del Mali e non avendo essa stessa ricercato ulteriori documenti a conforto della storia personale del ricorrente, vittima del gruppo armato di ispirazione islamica radicale Ansar Dine.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente” e la conseguente nullità del provvedimento, sull’asserita non credibilità del racconto del richiedente, che si era limitata a fare riferimento a quanto scritto dalla Commissione prima e dal Tribunale dopo, senza indicare quali erano gli argomenti e in che cosa consisteva l’inverosimiglianza e la confusione della narrazione.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché riguardano entrambi la valutazione della credibilità del racconto del ricorrente, sono inammissibili.

2.2 Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

2.3 Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che la vicenda personale non consentiva alcun vaglio critico in ordine alla sua credibilità, in quanto vaga e non circostanziata in ordine al contesto in cui era maturata la decisione del trasferimento della sua famiglia a nord, in un’area ad alto rischio sociale, rinunciando a negozi e terreni agricoli di proprietà del padre che commerciava arachidi, e andando a vivere in una zona (Gao) oggetto di conflitto, dove non vi erano legami parentali; la Corte, inoltre, ha evidenziato importanti mutazioni del narrato in relazione alla fuga dal deserto, quali il numero dei guardiani della prigionia (a cui va aggiunto il diverso nome del gruppo che aveva catturato il richiedente, dapprima indicato con il nome “Islanic” e poi con quello di “Ansar Dine”) e che la città di origine della famiglia era una città del Mali ubicata in area meridionale del territorio nazionale e non oggetto di conflitti, a differenza dell’area settentrionale dove si trovava la città di Gao; i giudici di secondo grado hanno, inoltre, precisato che quello del rapimento era stato un episodio, a conferma dell’unicità dello stesso, avvenuto in data indeterminata e dopo non chiariti conflitti locali e al quale, in ogni caso, non poteva essere ricondotto l’esercizio della professione di commerciante svolto nel paese di origine.

2.4 Non sussiste, quindi, il vizio di motivazione apparente, perché la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata e’, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881) e, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha specificamente indicato quali erano gli elementi di inverosimiglianza e di confusione della narrazione.

2.5 E’ utile precisare, comunque, che questa Corte, anche di recente, ha ribadito quale sia il riparto degli oneri di allegazione e prova, ed in qual senso debba essere intesa la nozione di “cooperazione istruttoria” invocata dal ricorrente, ricondotta alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

In primo luogo, l’attenuazione del principio dispositivo, in cui la “cooperazione istruttoria” consiste, si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, in quanto l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, dovendo il richiedente presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio, giacché, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5)” (Cass., 9 luglio 2019, n. 18431).

Ne consegue che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante, si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 28 giugno 2018, n. 17069).

2.6 Ne’ può ritenersi che il ricorrente abbia ottemperato al suo onere di allegazione con il generico richiamo alla “ampissima documentazione”, il cui contenuto non è stato neppure trascritto nel ricorso, mentre il Tribunale aveva evidenziato che il materiale in atti riguardante la situazione sociale e politica del Mali, nulla aveva a che vedere con la motivazione posta a fondamento della richiesta protezione (cfr. pag. della sentenza impugnata); nonché con il richiamo alla giurisprudenza che aveva confermato la sussistenza di una gravissima situazione nel Mali, dovendosi, piuttosto, avere riguardo, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a informazioni precise ed aggiornate sulla situazione generale esistente nel paese di origine tratte da fonti qualificate.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente e la conseguente nullità del provvedimento con riguardo alla protezione sussidiaria e l’omesso esame della gravissima situazione in cui versava il Mali, nonché la violazione, falsa ed erronea interpretazione e/o applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte, con motivazione contraddittoria, aveva riportato una realtà del Mali completamente diversa da quella effettivamente esistente in tale paese, dove era stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 ottobre 2020.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 E’, in primo luogo, inammissibile perché non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

3.3 E’, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.

3.4 La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere, sulla base di fonti espressamente richiamate e aggiornate al 2018 (Easo Pakistan agosto 2018), la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), affermando che la regione di provenienza del ricorrente si trovava nella parte settentrionale del Mali e, avuto riguardo al racconto del ricorrente (che fondava la sua richiesta di protezione sulla prigionia nel deserto ad opera di islamici, dopo un episodio di conflitto locale), ha precisato che, dalle informazioni assunte nel giudizio presso la Commissione nazionale per il diritto d’asilo e dalla consultazione dei siti web di maggiore diffusione, richiamati a pag. 13 della sentenza impugnata, non sussisteva una diretta connessione tra il portato narrativo dell’appellante, risalente a quasi un decennio addietro, e il timore di rientrare nel sud del Mali, ingenerato da eventuali ipotetici propositi vendicativi di un imprecisato gruppo armato un decennio dopo la fuga e che era, quindi, carente, il necessario nesso di sussunzione tra il fatto e i presupposti di legge della protezione richiesta.

In ultimo, va evidenziato che le fonti indicate dal ricorrente, alle pagine 14 e 15 del ricorso per cassazione, che, peraltro, parlano genericamente di uccisioni di civili nell’area centrale del Mali e di continui attentati all’interno del paese, sono temporalmente collocabili nei mesi di giugno ed agosto 2020, e, quindi, in data successiva alla decisione impugnata (2 marzo 2020 – 19 maggio 2020).

4. Con il quarto motivo si lamenta la motivazione apparente e la conseguente nullità del provvedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla domanda di protezione umanitaria, non avendo la Corte preso in esame la storia personale dello stesso, poiché ritenuto inattendibile e affermando, in maniera contraddittoria ed erronea, che non sussisteva tale vulnerabilità anche con riferimento alla situazione del paese di origine.

4.1 Il motivo è inammissibile perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass., 4 aprile2017, n. 8758; Cass., 2 agosto 2016, n. 16056; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).

4.2 La Corte, infatti, con un iter argomentativo che non è stato minimamente censurato dal ricorrente, ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, evidenziando che il ricorrente, nel paese di provenienza, era perfettamente integrato, svolgendo la professione di commerciante di arachidi e che lo svolgimento in Italia dell’attività lavorativa di operaio agricolo in una azienda di suini non si poneva in termini di rilevante sproporzione tra i due contesti di vita ai fini della sussistenza dei seri motivi di carattere umanitario, nell’assenza di altri legami sociali e di ragioni di salute o legami familiari in Italia e nell’esclusione di una qualche situazione di pericolo al momento del rimpatrio, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall’accadimento dei fatti raccontati.

4.3 Ciò nel rispetto del principio pure affermato da questa Corte che l’allegazione da parte del richiedente della situazione generale del paese di provenienza dovrà proiettare – per essere positivamente apprezzata dal giudice del merito nella valutazione comparativa tra integrazione nel paese di accoglienza e la situazione del paese di provenienza – un riflesso individualizzante rispetto alla vita precedente del richiedente protezione, tale da evidenziare le condizioni di vulnerabilità soggettive necessarie per il riconoscimento dell’invocata tutela protettiva umanitaria, non potendosi ritenere pertinenti né rilevanti allegazioni generiche sulla situazione del paese di provenienza del richiedente in ordine alla privazione dei diritti fondamentali ovvero in ordine alla condizione di pericolosità interna che siano scollegate dalla situazione soggettiva dello stesso richiedente (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

5. In conclusione, il rigetto va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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