Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40450 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24275/2020 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Conegliano via Luigi Einaudi 124 presso lo studio dell’avvocato Tiziana Arcidiacono che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5430/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino senegalese, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di avere svolto la attività di contadino in Senegal fino al giugno 2014 e che nel suo paese vivono ancora la moglie e i due figli; ha raccontato di un incendio accidentale da lui provocato cui è seguita una richiesta risarcitoria per cui è stato minacciato qualora non avesse pagato il debito; non trovando i soldi necessari ha deciso di fuggire dal paese e di recarsi in Libia dove è stato ferito da un uomo che voleva rapinarlo; ha riferito che la moglie gli ha raccontato che dopo la sua partenza i creditori lo avevano cercato con fare minaccioso. La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta. Il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di Venezia che ha rigettato la domanda. Ha quindi proposto appello che la Corte veneta ha respinto rilevando che le dichiarazioni sono generiche, contraddittorie, frutto di continui aggiustamenti e sostanzialmente inverosimili. La Corte sottolinea che mancano riscontri oggettivi e in ogni caso che il richiedente non afferma di essere fuggito perché in pericolo di vita, atteso che ha parlato genericamente di minacce e non ha denunciato alla polizia i fatti, il che non consente di ritenere provata la circostanza per cui nel paese di origine avrebbe ricevuto una giustizia sommaria o non avrebbe ricevuto tutela. La Corte esclude inoltre il rischio di danno grave da violenza indiscriminata derivante da conflitto e, infine, esclude anche i presupposti per la protezione umanitaria perché il grado di integrazione sociale non è desumibile dall’effettuazione di sporadiche prestazioni lavorative retribuite, ma comporta la dimostrazione di un’effettiva integrazione nel tessuto socio culturale del paese ospitante.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a cinque motivi.

L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso, notificato in data 7 settembre 2020 avverso una sentenza pubblicata in data 2 dicembre 2019, è tempestivo.

Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, ha disposto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, dovendosi ritenere sospesi, fra l’altro, i termini stabiliti “per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.

Il termine finale così fissato è stato poi prorogato – dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020 – all’11 maggio 2020, sicché i termini processuali di tutti i procedimenti civili risultano sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020.

Vero è che la regola generale subisce eccezioni, e segnatamente quella prevista dall’art. 83, comma 3 relativa ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, ma detta eccezione, di lettura necessariamente restrittiva, non riguarda i processi di protezione internazionale, che pur se finalizzati alla tutela di diritti fondamentali della persona non hanno natura cautelare, in quanto non sono rivolti ad assicurare una tutela d’urgenza anticipata, strumentale a un successivo giudizio di cognizione, ma costituiscono lo strumento processuale attraverso il quale si assicura, in sede di cognizione piena, la tutela definitiva dei suddetti diritti (in tema, con riferimento ai giudizi di incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, si veda Cass. 2749/2021.

2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del diritto ad essere giudicato dal giudice naturale precostituito per legge e per difetto di costituzione del giudice con violazione degli artt. 25 e 102 Cost., dell’art. 158 c.p.c. e del R.D. n. 12 del 1941, art. 110. Il ricorrente lamenta l’irregolare costituzione del Collegio giudicante, per la presenza, quale giudice relatore, di un magistrato non compreso nell’organico della Corte di appello, bensì applicato dal Tribunale di Rovigo in virtù di un provvedimento organizzativo del Presidente della Corte distrettuale, provvedimento che il Consiglio Superiore della Magistratura con Delib. 1073/AS/2019 non ha approvato.

La censura è infondata, come già ritenuto da questa Corte in casi analoghi (cfr. Cass. n. 6391/2021 e Cass. 10964/2021, non massimate). E’ vero che il progetto di definizione del contenzioso in materia di protezione internazionale redatto dal Presidente della Corte veneziana, che prevedeva l’applicazione di numerosi giudici del distretto per un breve lasso di tempo, ciascuno nell’ambito di collegi straordinari della Corte, non è stato approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, perché ritenuto contrastante con il principio della specializzazione del giudice in materia di immigrazione, nonché con il divieto di applicazione di un giudice per una sola udienza, di cui all’art. 90 della circolare del 20 giugno 2018; tuttavia da ciò non discende, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c. né violazione del principio del giudice naturale.

La nullità di cui all’art. 158 c.p.c. si ha infatti solo per vizi derivanti dalla violazione delle leggi sull’ordinamento giudiziario concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice, come ad esempio nel caso in cui partecipi alla decisione un soggetto privo della potestas iudicandi (Cass. sez. un. 17/03/2004, n. 5414) ovvero per vizi derivanti dalla violazione delle disposizioni concernenti la legittimazione del giudice al compimento di atti processuali, ovvero ancora per vizi derivanti da violazioni delle leggi sull’ordinamento giudiziario concernenti il numero dei giudici necessari per comporre i collegi giudicanti.

Costituisce peraltro principio già affermato da questa Corte che il vizio di capacità del giudice non può riconnettersi al mancato rispetto delle disposizioni tabellari a meno che non si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario per la violazione di quelle norme che riguardano la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (Cass. 35729/2013; Cass. 17510/2014; Cass. 489/2000); né il vizio si ha per la violazione delle norme relative alla destinazione del giudice alle sezioni ed alla composizione dei Collegi (Cass. 1643/2000).

Si deve inoltre osservare, per la ipotesi specifica del provvedimento di variazione tabellare predisposto dal capo dell’ufficio, provvisoriamente esecutivo ma successivamente non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, che il controllo da parte dell’organo di autogoverno è un controllo successivo e che la non approvazione non ha efficacia retroattiva, per cui, nel periodo di esecutività del provvedimento, legittimamente faceva parte del Collegio il magistrato applicato (pur se in servizio in altro ufficio, ma comunque facente parte dell’ordine giudiziario); pertanto tutti gli atti compiuti in quel periodo devono considerarsi conformi non solo alle norme sull’ordinamento giudiziario, ma anche al progetto tabellare, allora in vigore, e l’applicazione operata secondo criterio obiettivi e predeterminati (id est il progetto esecutivo di variazione tabellare) in conformità al R.D. n. 12 del 1941, art. 110.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 115 c.p.c.. Con il terzo motivo del ricorso, trattato unitamente al secondo, si lamenta l’errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis per omessa o comunque incompleta indicazione delle fonti consultate, nonché la motivazione apparente. La parte lamenta che la Corte d’appello abbia reso una valutazione negativa in punto di credibilità nonostante il narrato fosse stato già riconosciuto credibile dalla Commissione territoriale; dal momento che il Ministero non ha svolto attività difensiva né in primo grado né in appello il giudizio sulla credibilità deve intendersi cristallizzato. Di contro la Corte sindacando le dichiarazioni rese dal ricorrente si è indebitamente sostituita alle valutazioni operate dalla Commissione contravvenendo ai principi dettati in materia di onere della prova dall’art. 115 c.p.c., omettendo anche di acquisire informazioni idonee a valutare la situazione del paese con riferimento a quanto dedotto sul punto nell’atto di appello.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). La parte deduce che ha errato la Corte a ritenere che, trattandosi di un fatto di natura privata, non sussistesse la persecuzione, poiché la persecuzione può provenire anche da agente privato e la Corte non ha indagato sulle capacità dello Stato di proteggere il ricorrente.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.

La parte non coglie adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il punto essenziale della sentenza della Corte non è la credibilità delle dichiarazioni del richiedente, quanto la mancata allegazione di un rischio effettivo, sia perché la parte non ha specificato quanto gravi fossero le minacce, sia perché non ha dedotto di essersi rivolto alla polizia. Non può quindi considerarsi soddisfatto l’onere di allegazione che incombe sul ricorrente.

Il corretto svolgimento della attività di cooperazione istruttoria presuppone infatti che tutti i soggetti coinvolti assolvano i propri compiti, poiché anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una corretta istruzione della domanda compiendo ogni ragionevole sforzo per motivarla e circostanziarla (art. 13 Direttiva 2013/32/UE e art. Direttiva 2011/95/UE) mentre il compito del giudicante si esplica in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019), trattandosi di cooperazione con la parte e non sostituzione ad essa, sicché le relative modalità di svolgimento devono essere improntate a criteri di trasparenza, di modo che la terzietà dell’organo giudicante non ne risulti compromessa (Cass.29056/2019).

Un racconto anche veritiero ma che non contiene sufficienti dettagli per la individuazione di un rischio concreto ed attuale non può essere integrato dal giudice ricorrendo ai poteri ufficiosi. Ciò vale anche, ed in particolar modo, per la corretta allegazione del rischio persecutorio o di danno grave derivante da agente privato. Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche i soggetti non statuali, se lo Stato o le organizzazioni che controllano il territorio “non possono o non vogliono fornire protezione” contro persecuzioni o danni gravi.

La persecuzione da agente privato rileva quindi solo nel caso in cui l’organizzazione statale non sia in grado, in concreto, di proteggere il suo cittadino; pertanto è essenziale che il richiedente, sul quale incombe l’onere di allegazione (Cass. n. 11175/2020; Cass. n. 24010/2020), specifichi se si è rivolto o meno alle autorità e quale è stata la risposta, ovvero per quale ragione ciò non è stato possibile. Ciò in quanto il giudice non deve valutare in astratto l’efficienza dei sistemi giudiziari dei paesi terzi, bensì verificare se in concreto e in quella specifica situazione la protezione dello Stato si è rivelata o potrebbe rivelarsi inefficiente, indagine che il giudice non può compiere se il richiedente non illustra i dettagli della propria vicenda individuale anche su questo punto.

4.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla falsa o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. La parte deduce che la condizione di vulnerabilità può avere per oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza dignitosa nel proprio paese; che appare di tutta evidenza che in caso di rientro l’odierno ricorrente andrebbe incontro ad una regressione delle condizioni personali e sociali tali da determinare un grave pericolo per la vita non potendo immettersi nuovamente nel contesto ambientale dal quale è dovuto fuggire, poiché sarebbe esposto alle minacce dell’allevatore che è stato danneggiato.

Il motivo è inammissibile.

Con questa censura si sollecita una revisione del giudizio di fatto reso dalla Corte la quale – dopo avere escluso il ti rischio di danno grave per i fatti dedotti quale ragione di fuga – ha ritenuto non sufficiente il livello di integrazione nel nostro paese, non desumibile dalla effettuazione di sporadiche prestazioni lavorative retribuite. Il giudizio di comparazione è quindi stato eseguito con esito negativo, valutando gli elementi allegati dalla difesa.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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