Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40451 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25196/2020 proposto da:

A.M.J., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Cannata indirizzo pec: andrea.cannata.avvocatismcv.com;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1609/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino bengalese, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal Bangladesh nel 2014 perché aveva subito violenze ingiustificate da parte del partito di governo, dopo avere partecipato a una manifestazione politica organizzata dal partito di opposizione nel 2013.

La domanda è stata respinta dalla competente Commissione territoriale e, a seguito di ricorso del richiedente asilo, anche dal Tribunale di Napoli. L’odierno ricorrente ha proposto appello, che la Corte di merito ha rigettato, riportando e condividendo il giudizio del Tribunale, che ha ritenuto il racconto poco credibile per la dimostrata ignoranza delle linee politiche del partito e per altri dettagli del racconto considerati inverosimili.

La Corte ricostruisce la situazione del paese di origine, osservando che pur essendoci stati scontri violenti tra il partito conservatore ed il partito islamico, i cui membri si sono succeduti a fasi alterne al governo del paese, dopo le elezioni del 2014 il clima di stabilità politica si sta normalizzando; e ritiene più verosimile che l’appellante abbia lasciato il paese per motivi economici; esclude anche la protezione umanitaria per mancanza di effettivo inserimento lavorativo e di circostanze familiari che leghino in modo significativo l’appellante al territorio italiano.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.

L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente deduce che la Corte ha fondato la valutazione negativa in ordine alla credibilità della narrazione su parametri diversi da quelli normativi, non valutando la credibilità del ricorrente sulla base di riscontri oggettivi, relativi alla situazione generale del paese di origine provenienti dalle allegazioni di parte,e che non è stata contestualizzata la vicenda personale del ricorrente nella situazione generale del paese; né è stato considerato il fermo orientamento della Corte di giustizia secondo la quale in caso di violenza indiscriminata è minore la necessità di provare la personalizzazione specifica del rischio, con conseguente obbligatorietà di conoscere ed accertare le condizioni generali del paese dal quale il cittadino straniero è fuggito.

1.2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice di secondo grado fondato la propria valutazione negativa in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria su parametri diversi da quelli normativi. La parte deduce che la compromissione del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione comporta gravi situazioni di vulnerabilità giuridicamente rilevanti ai fini del riconoscimento della invocata protezione; secondo il ricorrente la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel paese d’origine sono del tutto inadeguate sarebbe in re ipsa poiché apparirebbe contraddittorio ed inverosimile la scelta fatta dal ricorrente di affrontare un viaggio così lungo incerto e rischioso per la propria vita se nel paese di origine godesse di condizioni di vita accettabili ed adeguate.

1.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere il giudice di secondo grado erroneamente considerato che il paese di provenienza del ricorrente non presenti particolari problematiche. La parte precisa che nel rapporto Federation for Human Rights pubblicato l’8 febbraio 2020 si legge che la situazione dei diritti umani in Bangladesh è allarmante per quel che riguarda le violazioni della libertà di parola e di espressione e che molti cittadini sono stati arrestati per avere manifestato una forma di criticità nei confronti del governo o di esponenti del partito al potere. Deduce inoltre che il giudice di primo grado ha omesso ogni forma di valutazione in merito ad una prova documentale fondamentale rappresentata dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza a far data del 26 marzo 2018 come da modello Unilav depositato in atti nel giudizio di appello. Ove esaminato, detto documento avrebbe dovuto portare il giudice a riconoscere la protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5.

2.- Il primo motivo del ricorso è infondato.

Il ricorrente deduce in sostanza il mancato assolvimento dell’onere di cooperazione istruttoria per non avere la Corte adeguatamente ricostruito le condizioni socio politiche del paese di origine e per non avere contestualizzato la storia del ricorrente, costretto a lasciare il paese d’origine per tutelare la propria incolumità in un contesto di violenza diffusa ed incontrollabile che caratterizza l’area territoriale di origine del medesimo.

Il ricorrente sovrappone indebitamente due profili di rischio diversi, e cioè il rischio individuale di persecuzione o di danno grave per il cui accertamento è necessario che la parte alleghi una storia credibile e circostanziata, ed il rischio da violenza indiscriminata derivante da conflitto.

La storia narrata è relativa ad un rischio (asseritamente) derivante da attività politica, che però la Corte ha escluso considerando inattendibile il racconto del richiedente; una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (Cass. n. 24575/2020).

Ne’ può dirsi che ove il giudice avesse ritenuto credibile la storia avrebbe dovuto trarne la conseguenza che il richiedente era fuggito dal suo paese a causa del contesto di violenza diffusa ed incontrollabile che caratterizza l’area territoriale. La definizione di violenza indiscriminata da conflitto è stata rigorosamente definita dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), e così è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte. Ai fini della protezione internazionale il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019). La violenza indiscriminata derivante da conflitto, intesa in questi termini, è dunque cosa ben diversa dalle limitazioni delle libertà individuali, dalle discriminazioni di genere, dalle tensioni sociali ed economiche, dalla povertà, e dalle discriminazioni politiche dedotte dal ricorrente.

3.- I motivi secondo e terzo possono esaminarsi congiuntamente, poiché riguardano entrambi la protezione umanitaria. E’ fondato solo il terzo motivo, sotto il profilo della rilevanza del documento attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3.1.- Le censure esposte dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso sono prive di fondamento, laddove si deduce che la prova dell’inadeguatezza delle condizioni di vita nel paese di origine sarebbe in re ipsa, data dal fatto stesso che diversamente non si giustificherebbe la scelta del ricorrente di affrontare un viaggio incerto e rischioso.

E’ questa una inaccettabile ricostruzione dei presupposti della protezione invocata, che non trova riscontro nel dato normativo né nella lettura giurisprudenziale, in quanto legata non già a dati obiettivamente rilevabili, bensì a soggettive valutazioni – destinate a restare in interiore homine e quindi irrilevanti per il diritto – sulla convenienza della scelta di migrare, variabile da persona a persona, e sulla forza delle motivazioni personali. Costituisce peraltro una apodittica e generica affermazione quella della pregressa consapevolezza in ciascun migrante della pericolosità e traumaticità del viaggio: non è detto che i promotori e gli organizzatori di migrazioni irregolari preavvertano i loro “clienti” di quello che li aspetta, anzi a rigor di logica, per invogliare all’acquisto del viaggio dovrebbero piuttosto fare il contrario. Ciò significa che valutare la gravità delle condizioni di vita che il migrante lascia dietro di sé solo in base alla circostanza che abbia scelto di fare il viaggio significa muoversi sul terreno delle impressioni e delle (più o meno ragionate) convinzioni soggettive, vale a dire nell’ambito del giuridicamente irrilevante.

3.2.- E’ invece fondato il rilievo sulla omessa considerazione di un documento decisivo e cied contratto di lavoro a tempo indeterminato che la parte deduce di avere depositato in grado di appello e3e’cui riassume il contenuto in ricorso; la stessa Corte nella parte in fatto della sentenza rileva che è stata acquisita documentazione, di cui però non fa alcun cenno in parte motiva.

Preliminarmente, si osserva che alla domanda di protezione umanitaria presentata dal ricorrente, in data anteriore al 5 ottobre 2018, si applica la disciplina previgente alla modifica apportate dal D.L. n. 113 del 2018 al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. sez. un. 29459/19). Inoltre, non si applica nemmeno la disciplina sulla protezione della vita privata e familiare del richiedente, introdotta mediante la sostituzione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 – dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, poiché essa è applicabile retroattivamente solo ai procedimenti che alla data di entrata in vigore di detto D.L. (22 ottobre 2020) erano pendenti “avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali”; non, quindi, ai procedimenti che, come il presente, al 22.10.20 pendevano davanti alla Corte di cassazione.

La protezione umanitaria, va chiarito, è una protezione nazionale, complementare rispetto alla protezione internazionale in senso stretto, e che per costante giurisprudenza di questa Corte va ricostruita quale misura atipica, espressione del diritto di asilo, legata alla tutela dei diritti fondamentali. Una tutela a carattere residuale, posta a chiusura del sistema, in posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione; i motivi di carattere umanitario per il rilascio del permesso di soggiorno sono comunemente individuati con riferimento alle Convenzioni internazionali che autorizzano il nostro Paese ad adottare misure di protezione dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, in forza dell’art. 2 Cost. e sono dunque riconducibili a un “catalogo aperto”, legato a ragioni non necessariamente fondate sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o per l’incolumità psicofisica. Le situazioni c.d. vulnerabili, da proteggere alla luce degli obblighi gravanti sullo Stato italiano, possono derivare da cause non normativamente tipizzate, ma saldamente ancorate alla tutela dei diritti fondamentali, e tra questi il diritto alla vita privata e familiare; con la precisazione che “vita privata” è un concetto dalla portata più ampia del concetto di “vita familiare” ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all’interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Oner c. Paesi Bassi (GC), n. 46410/99). Ciò porta a valorizzare tutti quegli indici, anche indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza.

3.3.- In concreto, l’accertamento dei seri motivi di carattere umanitario richiede una verifica sulla esposizione a rischio del diritto protetto, da farsi tramite la valutazione comparativa della situazione del richiedente che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, con la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d’origine, al fine di verificare “se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455/18, Cass. sez. un. 29459/19).

Ciò implica che la situazione del richiedente asilo deve essere valutata nella sua interezza sia con riferimento alla ragioni che hanno determinato la fuga dal paese di origine (ove credibilmente allegate), che agli eventuali fatti occorsi durante la migrazione ed infine, ultimo ma non ultimo, con riferimento alla condizione di integrazione personale, familiare, lavorativa e sociale conseguita sul territorio nazionale come Stato di approdo.

Sulla rilevanza del radicamento nel contesto sociale nazionale, in particolare attraverso il lavoro, sono di recente intervenute le sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo impone di dare tutela all’intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia; relazioni familiari, ma anche sociali, come le relazioni lavorative e, più genericamente, economiche. La Corte ha quindi richiamato il disposto degli artt. 2 e 3 Cost. e la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, rilevando che è alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso e la tecnica della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. sez. un. 24413/2021).

Nella predetta sentenza la Corte, confermando che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria deve procedersi a giudizio di comparazione tra le condizioni di vita nel paese di accoglienza e quelle del paese di origine, secondo il già consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4455/18, Cass. sez. un. 29459/19) ha precisato che “in presenza di un livello elevato d’integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore” (Cass. sez. un. 24413/2021).

3.4. Alla luce di questi principi si evidenzia l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello la quale, pur correttamente richiamando l’art. 8 CEDU quale parametro di valutazione, ha ritenuto non sussistente l’inserimento nel mondo lavorativo, senza però specificare se la documentazione depositata dall’appellante – della cui presenza comunque la Corte stessa dà atto – riguardasse, come il richiedente deduce, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, indice di integrazione sociale, ovvero fatti irrilevanti. Ha inoltre errato la Corte a dare rilievo esclusivo all’assenza di rapporti familiari sul territorio italiano, poiché come si è detto la tutela della vita privata riguarda anche rapporti diversi da quelli familiari, ma comunque idonei a radicare la persona in un determinato contesto sociale.

La Corte dovrà quindi verificare, alla luce di detta documentazione, la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ratione temporis applicabile, tramite la valutazione comparativa della situazione che il richiedente ha conseguito in Italia con la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il medesimo si troverebbe rientrando nel Paese d’origine; e ciò in conformità ai principi enunciati dalle sezioni unite sopra richiamati, ed in particolare tenendo conto che se vi è un radicamento forte sul territorio, dato dall’instaurarsi di un rapporto di lavoro e dei conseguenti legami e rapporti sociali ed economici, le condizioni soggettive e oggettive del paese di origine assumono una rilevanza minore; non rileva infatti se le condizioni del paese di origine siano tali da determinare oggettivamente la lesione dei diritti fondamentali in evidenza, ma se tale effetto si produca con il rimpatrio, in relazione al divario tra ciò che l’interessato ha conseguito in Italia e ciò che irrimediabilmente perderebbe tornando nel paese di origine.

Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciatile per la liquidazione delle spese e anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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