LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9724/2020 proposto da:
O.D., elettivamente domiciliato presso l’avv. Paolo Righini dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett,te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappres. e difeso;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3588/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 10.9.19, ha rigettato l’appello proposto da O.D., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente non erano attendibili in quanto contraddittorie ed inverosimili; nel Ghana non sussistevano situazioni di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato come desumibile dalla fonte esaminata; nel suddetto Stato sussistevano problemi relativi alla tutela dei diritti civili riguardanti specifiche categorie di soggetti vulnerabili (donne, minori, detenuti e comunità LGBT) nelle quali non rientrava il ricorrente.
O.D. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
CHE:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, avendo la Corte d’appello deciso sulla base di fonti non aggiornate, senza approfondire la questione narrata dal ricorrente circa le minacce subite, finalizzate a fargli assumere la carica di sacerdote, già ricoperta dalla nonna.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la Corte territoriale riconosciuto la protezione umanitaria, avendo omesso ogni valutazione sulle condizioni di vulnerabilità del ricorrente e sul suo livello d’integrazione, come documentato dal contratto di lavoro e dalla busta-paga prodotti.
Il terzo motivo deduce motivazione apparente della sentenza impugnata in relazione alla mancata acquisizione di informazioni aggiornate sui presupposti di fatti delle protezioni richieste, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria.
Il ricorso va accolto per quanto si dirà.
Il primo motivo è infondato. La Corte d’appello ha ritenuto che la vicenda narrata dal ricorrente è inattendibile in quanto oggettivamente inverosimile da ogni punto di vista, priva di indicazioni specifiche e riferita a fatti risalenti nel tempo. Invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale, cui il collegio intende dare continuità, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass., n. 24575/20; n. 16925/20; n. 15794/19).
Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale non ha adottato alcuna motivazione riguardo alla protezione umanitaria, omettendo ogni valutazione sulle condizioni di vulnerabilità del ricorrente e sulle allegate forme d’integrazione sociale (contratti di lavoro), menzionando genericamente la questione dei diritti civili in Ghana.
Va osservato che, secondo la recente sentenza delle SU (n. 24413/21), in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno.
Nel caso concreto, come detto, nella sentenza impugnata è mancata ogni argomentazione sulla condizioni del richiedente in caso di rimpatrio e sul grado d’integrazione raggiunto nel territorio italiano e, di conseguenza, la relativa comparazione.
Per quanto esposto, in accoglimento del secondo e terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello veneziana, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, nei limiti di cui in motivazione, respinto il primo, e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021