Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40453 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24623/2020 proposto da:

S.Q., elettivamente domiciliato presso l’avv. Riccardo Vallini Vaccari dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura dello Stato dalla quale è rappres. e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 464/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

S.Q., cittadino del Pakistan, propose appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, osservando che: il racconto del ricorrente, vago e scarsamente credibile, non afferiva ad una fattispecie legittimante lo status di rifugiato (in ordine al timore di essere ucciso dai fratelli della fidanzata la quale, una volta rimasta incinta, sarebbe stata uccisa dai genitori); non ricorrevano, per le stesse ragioni, i presupposti della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b), e di cui alla lett. c), sulla base delle fonti acquisite; non era riconoscibile la protezione umanitaria, per omessa prova dell’integrazione sociale del ricorrente, non essendo a tal fine sufficienti la partecipazione a corsi di lingua o l’attività lavorativa regolarmente retribuita.

S.Q. ricorre in cassazione con sette motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione anche al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver la Corte d’appello ritenuto inattendibile il ricorrente, omettendo di verificare la coerenza del racconto reso con le fonti informative relative al Pakistan. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 122 e 345 c.p.c., art. 2719 c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile la produzione documentale in quanto tardiva, non tradotta in italiano e non prodotta in originale. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado: abbia evidenziato che il documento in copia tradotto in inglese non era stato espressamente disconosciuto rispetto all’originale; l’uso della lingua italiana era principio obbligatorio valevole per tutti gli atti processuali; il documento in questione, tradotto in inglese, era stato tempestivamente prodotto in appello appena ricevutolo dal Pakistan; il documento in questione riguardava il mandato d’arresto emesso nei confronti dello stesso ricorrente a seguito della denuncia sporta dai fratelli della fidanzata uccisa.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), avendo la Corte d’appello ritenuto che la storia del ricorrente non integrasse i requisiti del riconoscimento dello status del rifugiato, sebbene il timore per la sua incolumità, in caso di rimpatrio, fosse desumibile dal fatto che quest’ultimo era ricercato in Pakistan per la morte della compagna, avendo anche subito un’aggressione da parte dei fratelli della stessa fidanzata.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver la Corte territoriale ritenuto che l’aggressione subita dal ricorrente e il mandato d’arresto emesso nei suoi confronti non potessero essere valorizzati ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poiché la Corte d’appello ha erroneamente escluso che in Punjab vi fosse una situazione d’instabilità tale da costituire una minaccia grave alla vita e alla persona del ricorrente, sulla base di fonti non precise e non aggiornate, risalenti all’ottobre del 2018.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, art. 32, comma 3, avendo la Corte d’appello negato il riconoscimento del permesso umanitario, non tenendo conto del pericolo d’ingiusta incarcerazione in caso di rimpatrio, e del livello d’integrazione raggiunto in Italia attraverso l’attività lavorativa a tempo indeterminato e corsi di volontariato e scolastici.

Il settimo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione, ovvero motivazione apparente e perplessa, incomprensibile, con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nonché violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, art. 32, comma 3, per aver la Corte territoriale escluso la protezione umanitaria, omettendo di valutare il contratto di lavoro a tempo indeterminato e le successive attività lavorative, nonché il mandato d’arresto emesso. I motivi primo, secondo e quarto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili poiché diretti al riesame dei fatti in ordine al giudizio d’inattendibilità del ricorrente che determina anche il venir meno del rilievo probatorio del cd. “mandato d’arresto”, proprio perché la credibilità soggettiva è stata esclusa con motivazione adeguata.

Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente inutilizzabile il documento prodotto dal ricorrente in quanto irrilevante, privo di sottoscrizione ed intestazione, ciò a prescindere dalle questioni dedotte sul disconoscimento della copia e sulla traduzione in inglese. Il terzo motivo è sostanzialmente assorbito dall’inammissibilità dei primi due.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, in tema di protezione internazionale, nel caso in cui il giudice di merito abbia reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio. Diversamente, nel caso in cui il richiamo alle fonti sia assente, generico o deficitario nelle sue parti essenziali, è sufficiente la censura consistente nella deduzione della carenza degli elementi identificativi (Cass., n. 7105/21). E’ stato altresì affermato che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate o superate da altre più aggiornate, ovvero ricavate da COI non idonee, in quanto non comprese tra quelle previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, (Cass., n. 19919/21; 21932/2020).

Nella fattispecie, il ricorrente ha contestato genericamente il non aggiornamento della fonte utilizzata dalla Corte d’appello senza però indicarne altre il cui contenuto più aggiornato sulla situazione sociopolitica del paese d’origine dell’istante avrebbe potuto indurre ad una diversa decisione.

Il sesto e settimo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono invece fondati.

La Corte territoriale ha affermato che non è idonea allo scopo di ottenere la misura di protezione umanitaria “la mera allegazione di aver acquistato un certo grado d’integrazione sociale nel nostro paese, neppure allegata”, atteso che esso non è desumibile dall’effettuazione di corsi di lingua italiana e sicurezza stradale, dalla partecipazione ad attività di volontariato o dallo svolgimento di prestazioni lavorative regolarmente retribuite, ma comporta la dimostrazione di un effettivo ed irreversibile inserimento del ricorrente nel tessuto sociale e culturale nel paese ospitante, occorrendo invece la prova della compromissione del nucleo fondamentale dei diritti di cui all’art. 2 Cost. in caso di rimpatrio, esclusa nel caso concreto sulla base delle COI esaminate.

La censura è fondata. In primo luogo deve rilevarsi l’insanabile incompatibilità anche di natura testuale delle affermazioni del Tribunale. Nella pronuncia prima si dice che l’integrazione non è “neppure allegata” poi si afferma che è “meramente allegata”, infine si elencano una pluralità di indici specifici della prospettata integrazione sostenuti da prove di carattere documentale. La motivazione, di conseguenza, su uno dei due profili di vulnerabilità oggetto del giudizio comparativo posto a base del riconoscimento del diritto (Cass. 4455 del 2018; S.U. 29459 del 2019) diventa meramente apparente se non assente oltre che incompatibile con la stessa nozione di fatto allegato, finendo per confondere l’assenza di allegazione con l’incompletezza del sostegno probatorio. In secondo luogo alla luce della recente sentenza delle S.U. n. 24413 del 2021 (ma anche alla luce dei precedenti orientamenti la situazione del paese di origine doveva valutarsi all’attualità ed in relazione alla condizione soggettiva di vulnerabilità e d’integrazione allegate) non risulta neanche effettuato in concreto il giudizio comparativo.

Nella citata pronuncia n. 24413/21, le S.U. hanno, infatti, affermato che, in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno.

Per quanto esposto, nel caso concreto, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi sopra dal momento che con una motivazione perplessa e sostanzialmente apparente circa il rilievo da attribuire all’integrazione sociale nel giudizio relativo alla protezione umanitaria, ha omesso del tutto di comparare la situazione attuale dell’istante con quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio, con specifico riguardo al rischio di lesione del diritto di cui all’art. 8 Cedu, secondo i principi dettati dalla suddetta sentenza delle SU.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto e settimo motivo, inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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