Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40461 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30911/2019 proposto da:

T.A., domiciliato presso elena.tordela.avvocatiavellinopec.it rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Tordela;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto n. 6716 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 20/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. A.T., proveniente dal Gambia, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile catione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere di religione musulmana; che i genitori erano separati; che aveva vissuto con il padre, anche lui di religione musulmana, sino alla sua morte; di essere allora tornato a vivere con la madre, di religione Cristiana; che la madre voleva che si convertisse ed al suo rifiuto gli impediva di frequentare la scuola e lo costrinse a vendere beni alimentari al mercato per suo conto; che la madre gli impediva di pregare cinque volte al giorno; che per questa ragione era andato in Senegal, da una amica della sorella; che aveva appreso che la madre avrebbe mandato qualcuno per riportarlo in Gambia; che aveva il timore che la madre ed i suoi parenti se fosse tornato in Gambia, lo avrebbero ucciso; che per questa ragione era fuggito dal Senegal per raggiungere l’Italia.

2. Avverso tale provvedimento T.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli che con decreto n. 6716/2019 del 20 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non verosimile il racconto del richiedente asilo con riferimento al timore nei confronti della madre e dei suoi familiari.

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto la volontà della madre di riportalo in patria appare piuttosto sintomatica della preoccupazione per il figlio che all’epoca dei fatti era minore;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria poiché il Gambia non è attualmente interessato da un conflitto armato generalizzato intero ed internazionale. Dal rapporto EASO del 2017 risulta che dopo la caduta del regime dell’ex Presidente J. ad opera del candidato principale dell’opposizione, il Paese è solo assai povero, poiché solo un sesto della terra disponibile è arabile con predominanza della coltivazione della arachidi;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria non essendo presenti elementi di vulnerabilità e neppure i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

3. Avverso il decreto, T.A. ricorre per cassazione sollevando quattro questioni di costituzionalità e proponendo tre motivi di ricorso articolati in più censure.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo il ricorrente solleva quattro questioni preliminari di costituzionalità.

Con la prima questione deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7 nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto.

Con la seconda questione il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7 nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del Decreto impugnato.

Con la terza questione il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1 quest’ultimo parametro così come integrato dalla Direttiva n. 32/2013 e degli artt. 6 e 13CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 373 ss. c.p.c. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

Sostiene il ricorrente che la soppressione dell’appello in materia di protezione internazionale, sebbene in sé per sé non possa ritenersi incostituzionale, lo diverrebbe una volta sommato alle altre deroghe previste dal legislatore nel relativo procedimento in camera di consiglio.

Con la quarta questione il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., art. 111 Cost., commi 1 e 2; art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dalla Direttiva n. 32/2013 e degli artt. 6 e 13CEDU.

Sostiene che, la L. n. 46 del 2017, abrogando l’appello e stabilendo la mera eventualità della comparizione delle parti in udienza, in camera di consiglio e a discrezione del Collegio di primo e unico grado, introduca un procedimento cartolare in tutti i gradi di giudizio.

Ebbene, le questioni di legittimità costituzionale sono tutte inammissibili ed irrilevanti.

L’elaborazione della Corte costituzionale ha difatti chiarito il significato della nozione legislativa di rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale, come emergente dalla formula adottata dalla L. n. 87 del 1953,art. 23, comma 2, (“qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”). Tale nozione richiede per un verso che la rilevanza inserisca al giudizio a quo e, per altro verso, che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale.

A quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale coniuga difatti la verifica della rilevanza per l’appunto allo scrutinio delle ricadute che l’eventuale sentenza di accoglimento possa spiegare sul processo principale (Corte Cost. n. 184/2006; Corte Cost. n. 1994; Corte Cost. n. 62/1993; Corte Cost. n. 10/1982; Corte Cost. n. 90/1968; Corte Cost. n. 132/1967).

La rilevanza della questione ed il suo carattere incidentale postulano cioè che l’eventuale pronuncia di accoglimento incida sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale sicché sono reputate irrilevanti, tra l’altro, questioni le quali non sortirebbero alcun effetto in detto giudizio (Corte Cost. n. 113/1980; Corte Cost. n. 301/1974) o non risponderebbero in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (Corte Cost. n. 202/1991; Corte Cost. n. 211/1984; Corte Cost. n. 15/2014; Corte Cost. n. 337/2011; Corte Cost. n. 71/2009). Sussiste dunque la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (Corte Cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (Corte Cost. n. 337/2008; Corte Cost. n. 303/2007; Corte Cost. n. 50/2007).

Quanto alla prima questione di legittimità costituzionale, infatti, come ammesso dallo stesso ricorrente, il ricorso è stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria e pertanto è tempestivo.

Quando alla seconda, risulta essere presente, all’interno della procura speciale, la data e la conseguente certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.

Quanto alla terza e quarta questione il ricorrente non evidenzia alcun profilo di rilevanza ai fini della risoluzione del giudizio: entrambe le questioni di legittimità costituzionale, infatti, vengono trattate su un piano meramente generico, del tutto disancorata dal caso di specie.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11 per aver il Tribunale di Napoli rigettato la richiesta di fissazione di una udienza in camera di consiglio, avanzata dal ricorrente in ragione della mancata messa a disposizione, da parte della Commissione Territoriale, della videoregistrazione dell’audizione.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Risulta, infatti, che il Tribunale di Napoli ha fissato, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11 l’udienza di comparizione delle parti, la quale si è tenuta in data 3 giugno 2019 ed alla quale ha partecipato altresì il difensore.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente investe il decreto impugnato nella parte in cui ha respinto la domanda di protezione sussidiaria sul presupposto dell’inesistenza di un conflitto armato generalizzato in Gambia. Il motivo è infondato.

Il Tribunale in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, dando seguito ai principi elaborati in materia da questa Corte, nonostante un giudizio di non credibilità rispetto le dichiarazioni del richiedente, ha analizzato la condizione sociopolitica presente in Gambia a seguito della ascesa al potere del nuovo presidente B.A., escludendo che possa sussistere una situazione di violenza diffusa e indiscriminata nei confronti della totalità dei cittadini alla luce di rapporti quali Amnesty International 2017/2018 (pagg. 4-5). Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice.

4.4. Con il sesto e settimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’erroneità del decreto per aver negato la protezione umanitaria senza aver valutato che le fonti più accreditate indicano che il Gambia è caratterizzato da gravi ed oggettive difficoltà economiche di diffusa povertà e di limitato accesso ai più elementari diritti inviolabili della persona.

Il motivo è fondato.

In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dove essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.

A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:

– non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

– le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

-deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

5. Pertanto la Corte rigetta i primi 5 motivi di ricorso, accoglie il sesto e settimo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi 5 motivi di ricorso, accoglie il sesto e settimo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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