LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30912/2019 proposto da:
K.A., domiciliato presso elena.tordela.avvocatiavellinopec.it rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Tordela;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto n. 6911 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 25/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. K.A., proveniente dal Mali, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
1 fondamento dell’istanza dedusse di essere nato e cresciuto a *****, e di essere fuggito dal proprio paese allorquando, avendo trovato la propria casa distrutta dalle fiamme, apprese che il padre, membro appartenente al gruppo Ansar Dine, era stato ucciso dagli altri membri del culto essendosi opposto alla loro volontà di violentare delle donne che avevano indossato i pantaloni. Nel timore di essere perseguitato ed ucciso dai quei gruppi di ribelli decise di lasciare il paese e raggiungere la Libia e poi arrivare in Italia.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento K.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli limitando la propria domanda al riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale, con decreto n. 6911/2019 del 25 settembre 2019, ha accolto il reclamo limitatamente alla domanda di protezione umanitaria.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non credibile il racconto del richiedente asilo con riferimento alla sua provenienza dal ***** nonché alle vicende che lo avrebbero portato ad espatriare, avendo mostrato di non conoscere né le lingue maggiormente diffuse nel Ciao, né i particolari disagi presenti nella sua città prima della partenza;
b) infondata la domanda di protezione sussidiaria, stante la non credibilità del richiedente asilo oltre che l’inesistenza di una situazione di conflitto armato interno.
d) fondata la domanda di protezione umanitaria, tenuto conto del clima di insicurezza del Centro e del Sud del Mali, del percorso di integrazione intrapreso dal richiedente all’interno del territorio italiano e della particolare vulnerabilità in cui si troverebbe in caso di rimpatrio;
3. Avverso il decreto, K.A. ricorre per cassazione sollevando tre questioni di costituzionalità e proponendo un unico motivo di ricorso.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4. Con la prima questione il ricorrente deduce l’illegittimità. costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1 convertito in L. n. 46 del 2017 per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2 in quanto emanato senza che sussistessero i requisiti di necessità ed urgenza desumibile dall’entrata in vigore non immediata, ma differita, del nuovo rito in materia di protezione internazionale. 4.1 Con la seconda questione il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’artt 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7 nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto.
4.2 Con la terza questione il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7 nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per Cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del Decreto impugnato.
Le questioni di legittimità costituzionale sono tutte inammissibili e manifestamente infondate e già esaminate da Cass. n. 27700/2018; Cass. n. 17717/2018, Cass. n. 1548/2021.
Quanto alla prima questione di legittimità costituzionale, la sua trattazione non ha alcuna rilevanza sulla risoluzione del caso in esame. Il giudice di merito, infatti, ha respinto la domanda di protezione internazionale sulla base di valutazioni di merito, quali l’inattendibilità del richiedente asilo, l’assenza di un conflitto armato generalizzato nel paese di origine, l’assenza di profili di vulnerabilità che non trovano fondamento nella disciplina giuridica adottata. Quanto alla seconda, come ammesso dallo stesso ricorrente, il ricorso è stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria e pertanto è tempestivo.
Quando alla terza, risulta essere presente, all’interno della procura speciale, la data e la conseguente certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
4.3. Infine, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 e art. 3, comma 8; art. 10 Cost.; art. 8 Direttiva n. 2004/83; art. 8 Direttiva n. 2001/95/UE nonché art. 3 CEDU.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di protezione sussidiaria in quanto avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sul giudizio di non credibilità del richiedente asilo, senza far alcun riferimento ad informazioni precise ed aggiornare circa la situazione di un conflitto armato generalizzato nel Paese d’origine.
Il motivo è inammissibile e infondato.
Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Egli, infatti, ha impugnato il decreto, nella parte in cui non aveva accolto la domanda di protezione sussidiaria ed il permesso di soggiorno per motivi umanitari, lamentando che il giudice avrebbe “formato il suo convincimento sulla sola base della credibilità soggettiva del richiedente e sull’adempimento dell’onere di provare il fumus persecutionis a suo danno nel paese d’origine”.
Il Tribunale di Napoli, lungi dal basare la propria decisione esclusivamente sul giudizio di credibilità del ricorrente, ha svolto un attento esame delle fonti internazionali ufficiali, all’esito del quale ha accolto la domanda di protezione umanitaria sul presupposto che, sebbene non sia possibile rinvenire nel paese di provenienza del richiedente asilo la presenza di un conflitto armato generalizzato interno o internazionale è effettivamente esistente, al Centro e al Sud del Mali, un clima di insicurezza e di instabilità.
Tale aspetto, dunque, insieme al percorso di integrazione svolto dal richiedente in Italia è stato ritenuto idoneo a riconoscere quei “seri motivi umanitari che sconsigliano il rientro del richiedente nel suo paese d’origine, tenuto conto della particolare vulnerabilità in cui egli si troverebbe in caso di rimpatrio”.
Al contrario, come esposto in precedenza, le ragioni poste a fondamento da un lato dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, dall’altro del rigetto della protezione sussidiaria, si basano sulla situazione socio-politica del paese del richiedente asilo: non sufficiente ad essere considerata un conflitto armato generalizzato, ma comunque toppo instabile per consentire il rientro del richiedente in patria.
Il ricorrente, dunque, avanza delle censure meramente generiche e neppure indica le fonti ufficiali idonee a dimostrare l’asserita erroneità del percorso motivazionale del giudice, in ogni caso insindacabile in questa sede in quanto logico ed esaustivo.
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021