Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40463 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30913/2019 proposto da:

I.D., domiciliato presso vincenzina.salvatore.avvocatiavellinopec.it rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto n. 6389 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. I.D., proveniente dalla Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere cittadino Nigeriano, di essere partito dal suo Paese nel 2014 e giunto in Italia nel 2016 dopo essere rimasto in Libia un anno e otto mesi; che i genitori, la sorella e quattro fratelli vivevano a *****; che la sua famiglia aveva abbandonato i terreni che coltivava a *****, perché minacciata da una gang e si erano trasferita in un’altra parte della città; che esso ricorrente si era trasferito da una zia, sempre a *****, lavorando come saldatore; che il 14 dicembre 2013 la gang aveva ucciso la zia per impadronirsi dei terreni della famiglia; che la polizia aveva arrestato alcuni membri della gang, ma altri lo avevano minacciato di morte e quindi egli era fuggito; che in caso di rimpatrio temeva di essere ucciso, quale figlio primogenito, e ciò sebbene la sua famiglia viva senza problemi a *****; che nessuno coltiva la terra che apparteneva alla zia e che il padre detiene il certificato di proprietà dei terreni.

La Commissione territoriale rigettò tutte le istanze del ricorrente.

2. Avverso tale provvedimento I.D. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli che con decreto n. 6389/2019 del 9 settembre 2019, lo ha rigettato.

Il Tribunale, dopo un riepilogo del quadro normativo in materia di protezione internazionale ha ritenuto:

a) non verosimile il racconto del richiedente asilo in quanto eccessivamente generico e comunque contraddittorio;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non avendo il richiedente narrato episodi di vita dai quali possa ragionevolmente desumersi un pericolo persecutorio;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria non essendo presente nella zona di provenienza del richiedente un conflitto armato generalizzato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non apparendo, dal report Easo sulla sicurezza della Nigeria del 2018 alcun elemento di instabilità ed insicurezza e non avendo il richiedente rappresentato alcun problema di salute o di altra natura che osti il suo rientro in patria.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da I.D. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2001, art. 3, comma 3, lett. a) anche in relazione all’art. 1 della convenzione di Ginevra; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. D) e art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene il ricorrente che il Tribunale non avrebbe approfondito la sua situazione personale; che avrebbe redatto il decreto di rigetto della richiesta di protezione con il sistema del “copia-incolla” di altri decreti; che dai rapporti delle organizzazioni internazionali versati in atti emerge che in Nigeria vi è una situazione di gravissima insicurezza.

Il motivo è infondato.

Infatti il Tribunale, dopo una premessa normativa sui presupposti dei vari tipi di protezione internazionale, ha esaminato la situazione del ricorrente esponendo le ragioni per le quali non riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle protezioni richieste e d’altra parte il ricorrente non indica neppure quali sarebbero i fatti o le circostanze che lo riguardano, non considerate dal Tribunale.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che in Nigeria non sussiste una situazione di violenza indiscriminata e diffusa, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Osserva altresì che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a fonti parziali e prive del requisito di attualità.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate circa la condizione socio-politica del paese di provenienza del richiedente asilo. In particolare ha osservato: che il conflitto tra le forze governative e il gruppo terroristico “Boko Haram” non risulta essere giunto nell’Edo State; che dal 1999 grazie alla istituzionalizzazione della Costituzione è iniziata in Nigeria una pacifica transizione verso la democrazia; che le elezioni del 2015 sono state considerate le migliori in Nigeria dal ritorno del paese al governo civile; che, l’unica situazione difficile interessa il nord-Est del paese, in cui è in corso un conflitto armato tra Boko Haram e le forze di sicurezza nigeriane e pertanto, alla luce di una valutazione complessiva, non poteva ritenersi presente nell’Edo State una situazione di violenza generalizzata nel paese di provenienza del richiedente asilo.

Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice (il Tribunale richiama il rapporto EASO di giugno 2017 e di novembre 2018).

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonché omessa motivazione, nullità, in relazione all’art. 132, n. 4 ed all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe ingiustamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria sussistendo le condizioni di particolare vulnerabilità rappresentate dalla instabilità e dalla forte tensione politico-sociale della Nigeria, come riportato dalle fonti internazionali più recenti. Lamenta altresì che il giudice di merito avrebbe del tutto omesso di esporre le ragioni poste a fondamento della decisione omettendo di svolgere una valutazione comparativa tra la condizione in cui si ritroverebbe nel caso di rientro nel paese d’origine e l’effettivo percorso di integrazione svolto in Italia.

Il motivo è fondato.

Secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019).

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, dunque, ha ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel territorio italiano e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese d’origine: giudizio che, pertanto, dovrà basarsi sulle caratteristiche del caso concreto, onde evitare generalizzazioni. Oltre a ciò, questa Corte ha osservato che “ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.

Orbene, risulta del tutto carente nella motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio nel Pese d’origine. Il Tribunale, inoltre, non richiama alcuna fonte ufficiale né dimostra di aver svolto alcun accertamento circa il rispetto dei diritti umani nel paese di provenienza del richiedente asilo.

5. Pertanto la Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa 1 in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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