LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30914/2019 proposto da:
O.K., domiciliato presso vincenzina.salvatore.avvocatiavellinopec.it, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzina Salvatore;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto n. 6686 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. O.K., cittadino della Nigeria, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di essere fuggito dal paese perché era rimasto orfano da piccolo e che a causa dei maltrattamenti subiti dalla zia aveva aderito alla setta degli ***** da cui ne era uscito poco dopo perché non ne condivideva i principi.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento O.K. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli, che con decreto n. 6686/2019, pubblicato il 16 settembre 2019 ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Avverso tale pronuncia O.K. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
5. Con i primi due motivi il ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il Tribunale non avrebbe adempiuto correttamente al dovere di cooperazione istruttoria tramite la ricerca di fonti aggiornate e ufficiali in merito alla situazione presente nel paese d’origine del richiedente.
I motivi sono fondati in quanto il Tribunale di Napoli non si è attenuto ai seguenti principi indicati già da Cass. 8819/2020.
In tema di cooperazione istruttoria, il giudice deve, in limine, prendere le mosse del suo accertamento e della conseguente decisione da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova – perché non reperibile o non esigibile – della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è sicuramente funzionale, in astratto, all’attivazione officiosa del dovere di cooperazione volta all’accertamento della situazione del Paese di origine del richiedente asilo, ma non appare conforme a diritto la semplicistica affermazione secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di credibilità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedano, in nessun caso, alcun approfondimento istruttorio officioso.
Infatti, sempre in relazione alla valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicché risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell’obbligo di cooperazione.
Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione).
Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate.
5.2. Il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 5 e 32, per la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari è assorbito dall’accoglimento dei precedenti motivi. In ogni caso il giudice del merito valuterà detta protezione secondo i principi di questa Corte espressi già da Cass. Sez. U., n. 29459 del 13/11/2019, Cass. 8571/2020, Cass. 1104/2020. 6. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021