Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40465 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31075/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Bassano Del Grappa, 4, presso lo Studio Legale Giangolini Rossi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giangolini Raoul;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3533/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. K.M., cittadino del Senegal, ricorre per cassazione con 1 motivo avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3533 del 27 maggio 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perché il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sé dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta che la corte d’appello avrebbe errato perché hanno dichiarato l’appello del ricorrente inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c.. La corte d’appello avrebbe errato perché ha affermato che parte appellante non avrebbe attaccato le ragioni fondanti della decisione di diniego sopra riportate (non credibilità dei fatti), limitandosi esclusivamente a riportare la normativa internazionale, la situazione degli arresti in Senegal e il conflitto armato esistente in paesi diversi da quello di appartenenza del richiedente ed allegare peraltro in termini del tutto generici, la erroneità della motivazione senza alcun riferimento alle argomentazioni addotte dal tribunale.

4. Il ricorso è fondato.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017).

Pertanto, la Corte d’Appello ha errato là dove non ha applicato i sopra detti principi delineati dalle Sezioni Unite (sent. Cit.) ed ha dichiarato inammissibile l’appello.

5. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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