LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33632/2019 proposto da:
F.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Clementina Di Rosa, domiciliato presso lo studio legale dell’Avvocato in via G. Porzio, Centro direzionale, is. F 12;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso il decreto n. 7063 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. F.C., proveniente dal Senegal, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese a seguito di una lite insorta con alcuni allevatori e membri del villaggio, nel timore di essere ingiustamente accusato quale responsabile dello scontro ed di essere arrestato dalla polizia, abbandonò la propria casa e raggiunse l’Italia, passando per la Libia.
2. Avverso tale provvedimento F.C. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli che con decreto n. 7063/2019 del 7 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto infondata:
a) la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non avendo il richiedente narrato episodi di vita dai quali possa ragionevolmente desumersi un pericolo persecutorio;
b) la domanda di protezione sussidiaria non essendo presente nella zona di provenienza del richiedente un conflitto armato generalizzato interno o internazionali alla luce delle fonti ufficiali consultate le quali evidenziano un notevole calo delle violenze in tutto il Senegal ed anche nella zona di Casamance, dal 2015 al 2017.
c)infondata la domanda di protezione umanitaria non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità.
3. Avverso il decreto F.C., ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il Tribunale accolto la domanda di status di rifugiato né quella di protezione sussidiaria.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver il Tribunale riconosciuto l’esistenza dei seri motivi di carattere umanitario meritevoli di tutela residuale.
4.3. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una adeguata attività istruttoria in quanto, da un lato si sarebbe limitata a aderire alle osservazioni della Commissione Territoriale, dall’altra avrebbe richiamato esclusivamente fonti non aggiornate o comunque insufficienti.
Lamenta, in particolare, che il giudice avrebbe omesso di rilevare l’esistenza di una grave situazione socio-politica del Senegal, il quale sarebbe caratterizzato dall’emergenza del terrorismo di matrice jihadista, da una gravissima emergenza socio-sanitaria nonché dal fenomeno ambientale dell’intrusione salina, che per il suo forte impatto ha causato gravi disagi alimentari, sanitari ed economici.
4.4. con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per aver il Tribunale completamente omesso di considerare “elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della domanda di protezione internazionale e della residuale domanda di protezione di carattere umanitario”.
5. Il primo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti diretti ad avanzare la medesima censura, sono infondati.
Il ricorrente lamenta in ciascuno dei motivi l’eccessiva genericità e lacunosità della decisione del giudice di merito, il quale, in relazione alle forme di protezione internazionale, avrebbe svolto una indagine sommaria trascurando gli argomenti sottoposti al suo esame dal richiedente asilo.
Le censure avanzate, tuttavia, non vengono accompagnate da alcuna allegazione o comunque degli elementi probatori eventualmente allegati dal ricorrente e non valutati dal Tribunale.
Così formulate, dunque, esse, si sostanziano in mere formule di stile, completamente disancorate dal caso concreto e comunque inidonee ad far emergere eventuali vizi logico-giuridici della sentenza in commento, che, al contrario, appare complessivamente esaustiva e chiara poiché analizza le domande del richiedente asilo di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria dedicando a ciascuna uno specifico esame ed indicando la ratio posta a fondamento del giudizio sulla loro infondatezza.
Neppure meritano accoglimento le censure riguardanti l’omesso esame circa le condizioni socio-politiche del Senegal. Il Tribunale, infatti, ha fatto riferimento a COI pertinenti e aggiornate, in conformità con l’orientamento di questa Corte.
Neppure assume rilevanza il richiamo operato dal richiedente asilo al sito ministeriale “Viaggiare sicuri” in quanto, come più volte affermato da questo Collegio, si tratta di una fonte il cui scopo e la cui funzione non coincide, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale.
51. Il secondo e quarto motivo sono invece fondati.
Secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.
Ebbene il Tribunale non si attenuto ai predetti principi nella valutazione della protezione umanitaria.
6. Pertanto la Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
PQM
la Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021