Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40469 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26164/2019 proposto da:

D.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO DE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO TONETTO;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimata –

nonché da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA O. TOMMASINI, 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PROTA, rappresentata e difeso dall’avvocato FILIPPO MARIO FASULO;

– ricorrente incidentale –

contro

D.P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

FATTI DI CAUSA

G.E., con atto di riassunzione, adiva nel 2015 il Tribunale di Venezia esponendo quanto segue.

Ella aveva presentato allo stesso Tribunale, nell’anno 2001, un ricorso ex art. 447 bis c.p.c., con cui aveva addotto di avere locato – essendone all’epoca comproprietaria con il fratello – mediante contratto decorrente dall’1 gennaio 1997 un immobile sito a ***** a D.P.R., il quale poi aveva dichiarato di recedere con raccomandata del 25 luglio 2000 e aveva in effetti cessato di pagare il canone nel novembre 2000, compiendo nell’immobile modifiche non autorizzate e cagionandogli danni, oltre ad omettere la necessaria manutenzione; con tale ricorso aveva pertanto chiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni e al risarcimento dei danni. Il D.P. si era costituito, eccependo in primis la presenza di una clausola compromissoria nel contratto.

Il Tribunale – nelle more l’attrice era diventata l’unica proprietaria dell’immobile – con sentenza n. 1876/2005, rigettata l’eccezione di incompetenza, in parziale accoglimento delle domande attoree aveva condannato il convenuto a risarcire i danni nella misura di Euro 23.495,21 (quale quota del 50% dei danni emersi), nonché al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti.

Il D.P. aveva proposto appello e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1260/2007, aveva riconosciuto la validità della clausola compromissoria; contro tale sentenza era stato dalla G. presentato ricorso per cassazione, che veniva rigettato.

La G. pertanto aveva attivato la procedura arbitrale, riproponendo le domande già proposte al giudice ordinario, ma il collegio degli arbitri aveva ritenuto di non poter entrare nel merito delle domande, non essendo intervenuto il consenso del D.P., e aveva quindi assegnato alla G. il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Venezia.

Riassumendo, dunque, la G. chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni e al pagamento dei canoni.

Si costituiva il D.P., resistendo e nuovamente eccependo l’incompetenza del giudice adito.

Il Tribunale, con sentenza n. 457/2018, condannava il D.P. a risarcire i danni nella misura di Euro 23.492,21 (ancora quale quota corrispondente alla metà) e a pagare i canoni dal dicembre 2000 al luglio 2001. Ciò, peraltro, sul presupposto di non potersi dichiarare incompetente in relazione all’eccezione fondata sulla clausola compromissoria, non essendo stato tempestivamente proposto d’ufficio il regolamento necessario di “giurisdizione”.

Proponeva appello il D.P., tra l’altro censurando la sentenza impugnata laddove il Tribunale, pur ritenendosi – ad avviso dell’appellante – incompetente a seguito di giudicato formatosi sulla incompetenza del giudice ordinario, aveva deciso nel merito.

Si costituiva controparte, resistendo e proponendo appello incidentale, chiedendo altresì diversa liquidazione delle spese di causa e condanna del D.P. ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 7 febbraio 2019, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, poneva le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico del D.P. e compensava le spese dei due gradi per un terzo, condannando il D.P. a rifonderle per due terzi a controparte.

Ha presentato ricorso il D.P., da cui si è difesa con controricorso, includente anche ricorso incidentale, la G..

Il D.P. ha presentato una memoria datata 12 marzo 2020 e una memoria datata 28 giugno 2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve anzitutto esaminarsi il ricorso principale presentato da D.P.R. e composto di cinque motivi.

1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, violazione delle norme sulla competenza, “anche con riferimento” agli – artt. 44 c.p.c. e segg..

Osserva il ricorrente che nell’atto d’appello aveva chiesto in via preliminare che fosse dichiarata nullità, improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda avversaria in particolare per il giudicato formatosi sulla sentenza d’appello della Corte d’appello di Venezia n. 1260/2007, relativa all’effetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto locatizio del 16 gennaio 1997. Al riguardo, come appellante aveva censurato un passo della sentenza del primo giudice, a pagina 6 della sentenza, ove il Tribunale aveva affermato che “la competenza a decidere la presente vertenza non avrebbe dovuto essere demandata all’A.G.O. e ciò in ossequio al giudicato formatosi relativamente alle statuizioni sul punto specifico dettate dalla sentenza n. 1260/07, resa dalla Corte d’Appello in data 4.10.07 e confermata dalla successiva decisione della Suprema Corte con sentenza 15474/11”.

Il ricorrente dichiara altresì di avere come appellante censurato il seguente ulteriore passo della sentenza di primo grado – sempre a pagina 6 -, per cui “la Corte Veneta aveva statuito chiaramente… come la clausola arbitrale contenuta al punto 12 del contratto di locazione del 16.1.97 fosse valida ed operativa e, pertanto, la competenza… dovesse obbligatoriamente essere demandata ad un Collegio di arbitri”.

Nonostante questo – che l’attuale ricorrente qualifica “ineccepibili premesse” il Tribunale, nella pagina 7 della sua sentenza, aveva osservato che “la decisione assunta con il lodo depositato l’8.6.15… con riassunzione di quel procedimento avanti al Tribunale di Venezia ex art. 50 c.p.c., ha generato… un conflitto di competenza negativo che avrebbe dovuto essere risolto… tramite il ricorso al regolamento di competenza d’ufficio ex art. 47 c.p.c., con trasmissione degli atti del fascicolo di causa alla Corte di Cassazione per la relativa decisione definitiva”. Secondo il ricorrente, però, sulla base delle sopra “ricordate premesse” il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, anziché rilevare la mancata tempestiva proposizione di istanza di regolamento d’ufficio così da dedurne di non avere “altra possibilità che quella di decidere la presente causa, non certo ritenendo di essere competente a farlo, ma quanto unicamente per intervenuta decorrenza del termine perentorio previsto per richiedere l’intervento risolutore della Suprema Corte”.

Questa sarebbe, ad avviso del ricorrente, una “folle affermazione processuale” – condivisa poi dalla Corte d’appello – che avrebbe costituito oggetto della censura nel gravame (viene effettuato un riferimento all’atto d’appello come pagina 7ss., senza peraltro trascriverne il contenuto), giacché il Tribunale, riconoscendosi incompetente, non avrebbe potuto pronunciarsi sul merito, onde, “a differenza di quanto scrive la Corte Veneta”, sarebbe stata oggetto del gravame proprio la parte della sentenza in cui il primo giudice, affermandosi incompetente, avrebbe dovuto limitarsi a dichiararlo, non potendo più proporre il regolamento di competenza d’ufficio.

Il ricorrente a questo punto inserisce nel motivo in esame le seguenti frasi: “Il Primo Giudice e la Corte Veneta, preso atto della decisione del Collegio Arbitrale 8.6.15, che ha, effettivamente, generato un conflitto di competenza, rispetto alle precedenti e definitive pronunce che, sulla specifica questione, avevano escluso la competenza dell’A.G.O. a conoscere di questa lite; avrebbe dovuto limitarsi… a dichiarare la propria incompetenza, stante la clausola compromissoria contenuta nel contratto di locazione ed, appunto, le precedenti vincolanti pronunce. E senza pronunciarsi nel merito…”. La competenza del giudice ordinario infatti “era stata esclusa, in termini definitivi”, con la sentenza d’appello n. 1260/2007 e con quella del giudice di legittimità n. 15474/2011. Il primo giudice – “così come la Corte Veneta” – doveva pertanto negare la competenza, “consentendo alle parti di proporre, contro tale sua decisione il regolamento necessario”; proprio per questo sarebbe stato presentato uno specifico motivo d’appello, per cui il primo giudice, ritenutosi incompetente, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la sua incompetenza (viene citata giurisprudenza di questa Suprema Corte relativa all’impugnazione per questioni di competenza: Cass. nn. 3290/1980, 5165/1985, 6438/1979, 6093/1986, 2205/1986 e 5476/1983).

Il motivo d’appello avrebbe dunque dedotto che il primo giudice, ritenutosi incompetente, cui fu preclusa la possibilità di chiedere regolamento d’ufficio essendo già stata tenuta l’udienza ex art. 183 c.p.c., “avrebbe dovuto limitarsi a confermare e a dichiarare la propria incompetenza”, come avrebbe il giudice stesso “scritto nella motivazione della sua decisione”. Il giudice d’appello, diversamente opinando, si sarebbe attribuito competenza a decidere, in contrasto con il giudicato formatosi sulle sentenze n. 1260/2007 della “Corte Veneta” e n. 15474/2011 di questa Suprema Corte, “che, invece, l’avevano esclusa definitivamente”.

1.2 Il motivo è inammissibile per gli evidenti deficit che connotano la sua conformazione e ne rendono quindi incomprensibile il contenuto.

Va premesso che ogni motivo deve essere del tutto ritualmente formulato, la memoria ex art. 378 c.p.c., non potendo valere come strumento integrativo con incidenza sanatoria sulla inadeguatezza del suo contenuto, bensì potendo soltanto argomentare su quel che il motivo ha già debitamente enunciato (la giurisprudenza è costante in questo senso, investendo pure la memoria prevista nei riti camerali: cfr. Cass. sez. 2, ord. 28 novembre 2018 n. 30760; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016 n. 26332; Cass. sez. 6-3, ord. 25 febbraio 2015 n. 3780; Cass. sez. 6-3, ord. 23 agosto 2011 n. 17603; Cass. sez. 3, 29 marzo 2006 n. 7237).

Nel caso in esame, in effetti, dopo aver riportato le precisate conclusioni che l’attuale ricorrente aveva compiuto in appello in via preliminare – cioè la dichiarazione di nullità, improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità delle domande di controparte per il giudicato che si sarebbe formato sulla sentenza n. 1260/2007 della Corte d’appello di Venezia (in realtà, come emerge poi dalla illustrazione del motivo, il giudicato si sarebbe formato a seguito della sentenza n. 15474/2011 di questa Suprema Corte) – il motivo però si dipana in una sorta di “avanti e indietro” di assoluta contraddittorietà.

Si trascrivono infatti (ricorso, pagina 7s.), come si è visto, alcuni passi della sentenza del Tribunale, per affermare che “sulle ricordate premesse” quest’ultimo avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, anziché reputare di dover decidere, essendo divenuta tardiva la proposizione del regolamento d’ufficio. Dopodiché si osserva (con il passo sopra riportato, non esente da refusi grammaticali) che sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno preso atto del lodo dell’8 giugno 2015 “che ha effettivamente generato un conflitto di competenza”; ma poco dopo si sostiene che la competenza era stata “esclusa, in termini definitivi”, dalle sentenze nn. 1260/2007 della Corte d’appello e 15474/2011 della Corte di cassazione. Quindi si giunge (pagine 9-10 del ricorso) ad affermare che il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero dovuto soltanto dichiarare l’incompetenza, così “consentendo alle parti di proporre” il regolamento necessario (e in tal senso, come si è visto, viene richiamata giurisprudenza di legittimità).

Subito dopo, però, si osserva che il Tribunale, ritenutosi incompetente, preclusa la possibilità di chiedere d’ufficio il regolamento, doveva dichiarare la propria incompetenza, e che la Corte d’appello si era posta in contrasto con il giudicato riferibile alle sentenze nn. 1260/2007 della Corte d’appello stessa e 15474/2011 della Corte di Cassazione, “che, invece, l’avevano esclusa definitivamente”.

Tirando le fila, allora, di tale accidentato percorso (lungo il quale, si nota per inciso, è stata utilizzata anche una espressione inappropriata, ovvero l’aggettivo “folle” apposto alle decisioni prese dai due giudici di merito sulla competenza), si deve a questo punto constatare che il ricorrente – da un lato sembra non escludere che il Tribunale, qualora se ne fosse avvalso tempestivamente, potesse presentare istanza di regolamento ex art. 47 c.p.c.; e infatti poco dopo il ricorrente medesimo afferma che i due giudici di merito hanno preso atto che il lodo dell’8 giugno 2015 “ha, effettivamente, generato un conflitto di competenza”. Dunque, si sarebbe formato, anche secondo il ricorrente, un conflitto di competenza.

In seguito, però – e quindi da un altro lato -, il ricorrente si contraddice affermando che la competenza era stata già definitivamente stabilita (“esclusa, – in termini definitivi”, la competenza del giudice ordinario in base alle due sentenze solitamente invocate: nn. 1260/2007 della Corte d’appello di Venezia e 15474/2011 della Corte di cassazione).

Successivamente, il ricorrente compie una retromarcia, ritornando alla sua prima posizione: la situazione non era definitiva, in quanto il Tribunale e la Corte d’appello dovevano soltanto dichiarare l’incompetenza, così consentendo alle parti di proporre l’impugnazione a mezzo del regolamento.

Peraltro, neppure questa è la conclusione: si attinge infatti ancora una volta all’altra versione, ovvero che la questione della competenza era stata definitivamente risolta mediante il giudicato delle sentenze nn. 1260/2007 della Corte d’appello e 15474/2011 della Corte di cassazione.

Dunque il motivo, incomprensibilmente, contiene due prospettazioni opposte: da un lato l’esistenza del giudicato, come tale definitivamente risolutivo, dall’altro lato la permanenza di conflitto di competenza che poteva essere sollevato ex art. 47 c.p.c., se il primo giudice fosse stato tempestivo, cioè all’udienza ex art. 183 c.p.c. (il giudizio era stato avviato con il rito ordinario), ma che comunque poteva anche consentire alla parte interessata l’impugnazione della sentenza del giudice di merito dichiarativa della incompetenza con il mezzo del regolamento.

Ora, a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza o meno di queste prospettazioni, ovvero sulla identificazione di quella astrattamente accoglibile, quel che rileva e’, appunto, la loro contraddittorietà, che rende il contenuto del motivo intessuto in una contrapposizione assoluta, e pertanto incomprensibile. Ciò infatti impedisce di identificare con certezza la violazione di legge che il motivo verrebbe a denunciare e i suoi effetti, e quindi non gli consente di superare la soglia dell’ammissibilità, dovendosi qualificarlo inammissibile.

2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione “di norme di diritto” in riferimento alla utilizzabilità dell’attività istruttoria svolta in un precedente giudizio.

Nella sentenza impugnata, a pagina 21, si motiva il rigetto dell’ulteriore censura di gravame attinente all’utilizzazione da parte del Tribunale di attività istruttoria svolta in un altro giudizio definito davanti al medesimo Tribunale con sentenza n. 1876/2005. La corte territoriale osserva che, pur non avendo il Tribunale fatto riferimento correttamente all’art. 50 c.p.c. – “in quanto detta norma riguarda la possibilità di utilizzare i mezzi di prova raccolti nella prima parte del giudizio” -, dato che nel caso in esame si trattava di prove assunte in un diverso giudizio tra le stesse parti, tuttavia è possibile “liberamente utilizzare anche i mezzi di prova che siano stati raccolti in un diverso giudizio e fondare su di essi la decisione”. Pertanto la censura è stata ritenuta infondata.

Il Tribunale, pur in difetto di richieste istruttorie della G., avrebbe utilizzato “gli atti istruttori raccolti da altro Giudice” ritenendo che la translatio iudicii presupponga “la valida costituzione dell’intero procedimento” (sentenza del Tribunale, pagina 8). Invece, come rilevato dal giudice d’appello, il presente giudizio non è prosecuzione di quello precedente, conclusosi con la sentenza di questa Suprema Corte n. 15474/2011, che, confermando la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1260/2017, avrebbe prodotto il totale annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1876/2005 “travolgendo” l’attività istruttoria di tale “fase processuale”, la quale invece si sarebbe erroneamente ritenuta ancora utilizzabile.

– Ribadisce il ricorrente che “il presente procedimento è diverso e distinto da quello in cui è stata svolta l’attività istruttoria”, per poi affermare, però, che “parte ricorrente (sic) avrebbe dovuto, già davanti agli Arbitri e, comunque, avanti al Primo Giudice, avanzare le proprie richieste istruttorie, non potendo essere utilizzate quelle svolte da altro Giudice in altra causa e non già in altra fase dello stesso procedimento”. Il giudice d’appello, affermando che si possono utilizzare i risultati istruttori di altri diversi procedimenti, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità per cui i risultati istruttori, già acquisiti, sarebbero utilizzabili solo se raccolti nel medesimo giudizio. Al riguardo viene richiamata giurisprudenza di vario contenuto: è inutilizzabile il materiale probatorio penale acquisito senza contraddittorio (Cass. 21299/2014), le cause riunite mantengono la propria autonomia onde la riunione non esonera dall’onere probatorio per ciascuna causa che va decisa in base alle prove in essa proposte (Cass. 2664/2006), le sentenze che stabiliscono sulla competenza – tranne quelle pronunciate in sede di regolamento di competenza – non passano in giudicato in senso sostanziale ma non esplicano influenza su un diverso giudizio proposto non effettuando riassunzione della causa (Cass. 26327/2008), e – infine – a seguito di tempestiva riassunzione davanti al giudice competente ex art. 50 c.p.c., sono utilizzabili gli atti istruttori del giudice che ha dichiarato la propria incompetenza trattandosi di prosecuzione del processo (Cass. 7309/1994, Cass. 9444/1993, S.U. 2037/1989, S.U. 6337/1986).

Osserva poi il ricorrente che lo stesso vale quanto alle consulenze tecniche di cui il Tribunale e la Corte d’appello si avvalgono “benché non siano state neppure acquisite in causa”, in particolare non essendo stata chiesta l’acquisizione del fascicolo relativo ad un ATP che ha preceduto il giudizio sfociato nella sentenza del Tribunale in seguito annullata dalla corte territoriale.

Dopo aver argomentato sull’onere probatorio, quindi, il motivo si conclude affermando che le domande della G. “devono essere rigettate perché indimostrate”.

2.2 Il motivo è manifestamente inammissibile, dal momento che non si identifica, né nella rubrica, né nella illustrazione del contenuto, quali sarebbero state le norme violate. L’unica norma menzionata, l’art. 50 c.p.c., viene ritenuta inapplicabile – id est non pertinente – non solo da parte del ricorrente, ma anche da parte della corte territoriale (proprio nel passo della sentenza, a pagina 21s., indicato dal ricorrente stesso), per cui non può essere qualificata a come norma sulla base della quale si fonda la censura.

Ne’ tantomeno può ritenersi fungibile con la mancata indicazione delle norme violate la citazione di precedenti arresti giurisprudenziali, trattandosi di elementi ontologicamente diversi.

Meramente ad abundantiam, quindi, si ricorda che il libero convincimento

– consente l’utilizzazione di elementi probatori provenienti da diverso giudizio, con l’unico limite, strutturalmente fondamentale per il giusto processo, del rispetto del diritto di difesa, la giurisprudenza invocata dal ricorrente attenendo infatti alla carenza del contraddittorio, qui non adeguatamente esplicitata.

3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, rappresentato dalle “diverse risultanze istruttorie”.

In subordine al motivo precedente, questo motivo lamenta che la corte territoriale, pur ritenendo utilizzabili le attività istruttorie svolte in altro giudizio, non avrebbe “valutato criticamente” le “puntuali osservazioni” dell’attuale ricorrente, le quali, “ove recepite, avrebbero determinato il rigetto della domanda risarcitoria avversaria, perché del tutto indimostrata”.

Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto neppure delle “richieste istruttorie” dell’attuale ricorrente (censura che viene avanzata senza peraltro indicare tali “richieste istruttorie”, si nota fin d’ora: v. ricorso, pagina 20).

Inoltre la G. avrebbe addotto a favore dell’esistenza dei danni causati dal D.P.) la “perizia dell’arch. B.A.” e l’ATP effettuata dall’ing. L.S., affermando che non sarebbero danni “minori di quelli già accertati dal Tribunale di Venezia con la sentenza 1876/05”, e chiesto la condanna del D.P. a corrisponderle i canoni, essendo la disdetta intervenuta dopo la scadenza del termine contrattuale ed essendo stati i locali “ingombri da cose”: di tutto questo l’attuale ricorrente avrebbe apportato specifiche contestazioni, su cui il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato.

Seguono argomentazioni di contestazione nei confronti di quanto deciso a proposito dei danni dal giudice d’appello, con particolare riguardo al consulenza tecnica, con ulteriori rilievi rispetto alla carta da parati, alla tinteggiatura e ai lavori collegati, nonché al “terzo servizio”, invocando il raffronto tra il secondo e il terzo ed ultimo contratto di locazione.

Ancora, dopo avere premesso che il conduttore è obbligato alla restituzione di quanto gli era stato consegnato, “che, nella specie, è quello individuato nel contratto del 1997”, si sostiene che “non può essere condivisa la motivazione” della impugnata sentenza ove si riferisce ad una lettera della locatrice al sindaco sulle modifiche dei locali.

Si nega in seguito la debenza dei “canoni di locazione scaduti al novembre 2000”, avendo l’attuale ricorrente consegnato i locali a controparte, “che, in quel momento, li ha accettati, senza riserve”, per poi argomentare sulla vicenda del rilascio.

Si passa quindi alla “sistemazione infissi”, ancora contestando la decisione del giudice di merito al riguardo e lamentando la mancata considerazione delle pur tempestive richieste istruttorie.

Si conclude affermando che “l’omessa valutazione” di tali difese “vizia insanabilmente la gravata sentenza”.

3.2 La descrizione del contenuto del motivo dimostra palesemente che patisce anch’esso una netta inammissibilità.

Invero, accumulando vari elementi fattuali e criticando le relative valutazioni del giudice di merito, si persegue, a ben guardare, una alternativa valutazione, quale esito del compendio probatorio invocato, miscelando poi a tali censure direttamente fattuali anche doglianze relative alla conformazione della motivazione, che sarebbero state ammissibili (a prescindere dalla loro fondatezza o meno) soltanto ai sensi del testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma che dopo la novellazione si arrestano al livello della inammissibilità, non potendosi d’altronde sussumere nel vigente testo di tale norma un cumulo di dati fattuali che, lungi dall’indicare un fatto decisivo e controverso oggetto di omesso vaglio, costituiscono una vera e propria ricostruzione alternativa dell’accertamento di merito nella sua globalità. E infine viene aggiunta pure una doglianza di mancato accoglimento delle richieste istruttorie dell’attuale ricorrente: ulteriore profilo che non si distacca dalla inammissibilità se non altro perché, come sopra già rilevato, proposto in modo generico.

4.1 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di norma di diritto” quanto al riconoscimento del danno per svalutazione.

La censura concerne il passo della sentenza impugnata (pagina 26) che rileva la fondatezza del “motivo di gravame relativo alla debenza degli interessi moratori sin dalla data della prima domanda”, avendo la notificazione dell’atto di citazione relativo, avvenuta il 22 novembre 2001, “valore di messa in mora del creditore” (sic).

Il giudice d’appello avrebbe riconosciuto, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione da 22 novembre 2000 al saldo “in difetto di domanda e di prova”, in particolare non avendo controparte dimostrato di aver titolo per il maggior danno di cui all’art. 1224 cpv. c.c.; si invoca varia giurisprudenza sull’obbligo di domanda, allegazione e prova per ottenere la rivalutazione.

4.2 Il ricorrente, quale premessa dedicata al fatto e allo svolgimento del processo (ricorso, pagine 1-4), trascrive le pagine che la corte territoriale ha dedicato a ricostruire la vicenda processuale, e nelle quali vengono indicati anche i motivi d’appello che aveva proposto l’attuale ricorrente. Tali motivi riguardavano appunto la questione della competenza, l’utilizzazione di atti istruttori di un diverso giudizio, la mancata ammissione di prove (relative ad elementi che sarebbero stati presenti nell’immobile: la moquette, la carta da parati, il terzo servizio), la non debenza dei canoni successivi al novembre 2000 quale data di riconsegna delle chiavi, la non debenza altresì delle somme per la sistemazione degli infissi e, infine, l’eccessiva liquidazione dell’ammontare delle spese di lite. Il ricorrente, dunque, non aveva addotto alcunché in ordine all’art. 1224 cpv. c.c..

Sempre dalle pagine della sentenza d’appello trascritte nel ricorso, risulta che la G. aveva proposto appello incidentale. E dalle sue precisate conclusioni presenti nella sentenza d’appello emerge (pagine 8ss.), per quanto qui interessa, la domanda di condanna del D.P. al risarcimento dei danni ivi indicati (“calcolati secondo la perizia tecnica dell’arch. B.A. nella somma di… Euro 63.828,62 e aggiornata per interessi dalla prima domanda giudiziale al saldo, ovvero in subordine nella diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio e comunque non minore di quella già accertata dal Tribunale di Venezia con la sentenza 1876/2005 ed indicata in Euro 23.429,21, per la sola quota del 50% della proprietà di allora, ma ora in misura doppia… anche questa debitamente rivalutata e con interessi, oltre alla rifusione delle spese peritali… anche queste con interessi e rivalutazione”) conclusione sub 1 -, mentre la domanda del pagamento dei canoni sub 2 chiede la sorte oltre agli interessi, la domanda di ulteriore risarcimento sub 3 chiede il risarcimento di ulteriori danni nella sorte oltre interessi, per poi chiedere di “complessivamente condannare” il D.P. a pagare alla G. “per i capitoli 1) 2) 3)” la somma di “Euro 73.771,60 oltre interessi dalla prima domanda giudiziale al saldo”.

La corte territoriale (pagine 24ss.), sempre per quanto qui interessa, di tutto quanto le era stato richiesto con l’appello incidentale accoglie la condanna al risarcimento dei danni per l’intero essendo divenuta la G. unica proprietaria dell’immobile, nonché “il motivo di gravame relativo alla debenza degli interessi moratori sin dalla data della prima domanda”, in quanto la notifica dell’atto di citazione del 22 novembre 2001 ha “comunque valore di messa in mora del creditore” (sic).

Non si vede, dunque, dove il giudice d’appello sarebbe incorso nell’errore attribuitogli dal motivo in esame, che pure prende le mosse proprio dalla riproduzione di quest’ultimo passo della motivazione della sentenza impugnata.

A tale passo il motivo, infatti, fa seguito soltanto con l’asserto che “la Corte, in difetto di domanda e di prova riconosce… oltre agli interessi legali anche la rivalutazione dalla data del 22.11.01 al saldo” senza che controparte abbia provato “di aver titolo per pretendere il maggior danno” ex art. 1224 cpv. c.c.; dopodiché aggiunge soltanto la trascrizione di insegnamenti giurisprudenziali.

In realtà, il ricorrente in tal modo tenta di schermare l’introduzione di un novum. La condanna al pagamento con entrambi gli accessori dal 22 novembre 2001 che compare effettivamente nel dispositivo della sentenza impugnata è quella che la corte territoriale ha confermato sulla base della CTU L., come si evince dalle conclusioni dell’appellante incidentale (sentenza, pagina 8s.) e poi dal relativo esame del gravame incidentale (sentenza, pagina 25), e in relazione a questo suo profilo degli accessori, come sopra si è visto, il D.P. non aveva mosso nell’appello censura in ordine alla rivalutazione, che pure era già stata concessa, dal momento che la corte territoriale motiva sul primo motivo d’appello incidentale soltanto in ordine alla debenza dell’intero (sentenza, pagine 24-25), nulla “aggiungendo” in base all’art. 1224 cpv. c.c., ma anzi, a proposito di un’ulteriore censura, espressamente dichiarando: “Va quindi confermato l’importo come liquidato dal primo giudice, senza Iva, non essendo già stati eseguiti i lavori di ripristino” (pagina 25).

Il motivo, pertanto, è inammissibile.

5.1 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di norme di diritto circa l’individuazione della soccombenza ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali”.

Rileva il ricorrente che il giudice d’appello, a pagina 27 della sentenza impugnata, afferma che “quanto alle spese di lite di primo e secondo grado, ricomprensive anche della fase avanti al Collegio arbitrale, trattandosi di un unico giudizio, assorbiti i motivi di gravame relativi a tale capo nella necessaria nuova statuizione”, esse vanno poste a carico del D.P. per due terzi, in ragione della parziale soccombenza della G. “su parte delle domande riconvenzionali” e della “totale soccombenza” dell’attuale ricorrente, cui devono gravare, proprio per la sua soccombenza, anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Questa decisione sarebbe “ingiusta” in quanto controparte sarebbe stata prevalentemente soccombente rispetto all’attuale ricorrente, essendo state, “ad esempio, rigettate tutte le domande riconvenzionali”, per cui le spese avrebbero dovuto essere almeno compensate, e compensate anche quelle della consulenza tecnica d’ufficio.

5.2 Pure questa censura è manifestamente inammissibile, in quanto – a tacer d’altro – non si premura di identificare “le norme di diritto” (così le definisce la rubrica) che sarebbero state violate dal giudice d’appello, limitandosi ad asserti generici sulla “ingiustizia” che sarebbe stata commessa.

Tutto il ricorso principale, in conclusione, risulta inammissibile.

6. G.E. ha presentato ricorso incidentale articolato in tre motivi.

6.1.1 Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione delle “norme in materia di prove” nonché omesso esame di fatto decisivo e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo.

La sentenza impugnata sarebbe errata per non avere accolto “la domanda di rifusione delle spese affrontate dal custode per disposizione del giudice relative alla omessa manutenzione ordinaria dello scoperto locato”. Si tratterebbe di spese non effettuate durante il rapporto locatizio, ma derivate da un accertamento del custode giudiziario che ha poi presentato relazione al giudice istruttore in ordine alle “condizioni di degrado ed abbandono in cui si trovava una parte del giardino”. E gli oneri per la manutenzione di quest’ultimo sarebbero stati contrattualmente posti a carico del D.P..

Specifica la censura che sarebbero state spese per manutenzione del verde e pulizia “affrontate dal custode giudiziario della causa di divisione ereditaria” per ordine del Tribunale di Venezia, cui era stato evidenziato con una relazione che sull’area scoperta locata al D.P. questi non aveva compiuto la pulizia e la manutenzione necessarie per il corretto uso del bene, lasciando l’area incolta e coperta d’immondizia, senza potatura delle piante e sfalcio d’erba.

Conseguentemente il custode aveva chiesto al giudice della causa divisionale l’autorizzazione al recupero dell’area e quindi al pagamento degli importi periodici, chiesti dalla ditta che ad hoc aveva rilasciato un preventivo, mediante prelievo da conto corrente della G.: il che era stato autorizzato dal giudice e la manutenzione era stata poi effettuata per il costo di Euro 5825,63; di qui il debito del D.P. della metà della somma, cioè per Euro 2912,82, come previsto dall’art. 8 del contratto locatizio.

Vengono indicati dei documenti prodotti che ciò dimostrerebbero, e riportato appunto il dettato del suddetto art. 8, che tra l’altro gravava il conduttore della “manutenzione del viale di entrata e del giardino antistante l’immobile”, stabilendo che, in caso di inadempimento di tale obbligazione, “vi provvederà il locatore addebitandone la spesa”.

Rileva la ricorrente che la domanda è stata rigettata nella sentenza impugnata argomentando il giudice d’appello nel senso che la prima fattura del 2001 fu pagata da tale V.E. e che le successive fatture risalirebbero al 2002 e sarebbero dunque posteriori al rilascio; e oppone quindi la ricorrente che la V. sarebbe sua figlia, la quale avrebbe tratto il denaro per il pagamento da un conto corrente intestato alla madre.

6.1.2 Dalla sintesi appena tracciata emerge che il motivo, a conclusione della illustrazione, sfocia in una censura direttamente fattuale laddove identifica le ragioni per cui la Corte d’appello non ha accolto la pretesa.

Occorrerebbe infatti, a ben guardare, un diretto accertamento fattuale per stabilire la veridicità di quel che il motivo adduce, ovvero che, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale esercitando appunto la sua funzione di giudice di merito, “l’immobile fu riconsegnato nell’agosto del 2001” (così già rilevava la corte a proposito dell’appello principale, a pagina 24 della sentenza) e un unico bonifico bancario era stato pagato “da tale V.E.” – il che logicamente significa, visto il rigetto, che il giudice d’appello abbia ritenuto che tale V.E. non avesse agito per conto di G.E., bensì che avesse pagato “in prima persona”.

Il motivo risulta dunque inammissibile.

6.2 Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione “delle norme in materia di liquidazione e condanna del soccombente” alle spese di lite “senza motivazione in misura inferiore alle tariffe” e solo nei limiti della quota risultante dalla compensazione parziale.

Seguendo il principio della domanda, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, lo scaglione delle tariffe applicabile sarebbe stato quello da Euro 52000,01 a Euro 260.000, mentre la liquidazione effettuata sarebbe molto inferiore anche allo scaglione applicato, cioè quello da Euro 5200 a Euro 26.000, che avrebbe condotto alla somma di Euro 4835, mentre il giudice di primo grado ha determinato l’intero in Euro 3235 – somma poi, ingiustamente, ridotta ai due terzi, cioè Euro 2156,66.

Viene presentata una computazione, che sarebbe quella corretta, in relazione alle spese del primo grado, per un totale di Euro 13.430, e in relazione alle spese del secondo per un totale di Euro 13.635.

Oltre alla erronea applicazione delle tariffe, sarebbe ingiusta la riduzione di un terzo, e la ricorrente argomenta in tal senso, ricostruendo la vicenda processuale, anche nella fase arbitrale.

6.3 Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle “norme in materia di liquidazione e condanna” ex art. 96 c.p.c..

– Si osserva che il giudizio, ad opera del D.P., si è protratto per quasi vent’anni avendo egli sostenuto “di volta in volta tesi opposte davanti al giudice arbitrale e al giudice ordinario”, così concretizzando un “comportamento contrario a buona fede”.

Il giudice di primo grado, rigettando la domanda ex art. 96 c.p.c., dell’attuale ricorrente, pur avendo definito “quantomeno discutibili” le modalità di difesa del D.P., avrebbe poi ritenuto che “esse possono farsi rientrare nell’ampio concetto di difesa”.

Il giudice d’appello ha rigettato invece con il mero asserto che non vi sarebbe prova “che il D.P. abbia agito con dolo o colpa grave”.

Osserva la ricorrente che la malafede consiste nella consapevolezza del proprio torto e, dal momento che il D.P. “con lo stesso procuratore ha sostenuto avanti ai diversi giudici la tesi opposta”, egli ne sarebbe consapevole. Il fatto che le difese del D.P. abbiano ridotto quanto preteso dalla G. non inciderebbe, perché le difese di merito rientrano nell’esercizio del diritto di difesa, ma non vi rientrerebbero invece “le contrastanti difese sulla competenza”, che hanno abusato del processo e quindi del diritto a difendersi. Sarebbe pertanto pienamente fondata “la condanna alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.”.

6.4 Per primo deve essere esaminato il terzo motivo, perché il rigetto del motivo corrispondente proposto in appello ha fatto parte della soccombenza della G. in relazione alla quale poi è stato disposto in ordine alle spese di lite.

Questo motivo è infondato, poiché l’art. 96 c.p.c., sia nella forma della condanna risarcitoria per lite temeraria, sia – logicamente – pure nella forma “punitiva” del suo ultimo comma, presuppone che solo il condannato sia soccombente, e dunque è incompatibile con una fattispecie di soccombenza reciproca (cfr. Cass. sez. 1, 27 agosto 2013 n. 19583; Cass. sez. L, 9 settembre 2003 n. 13191; Cass. sez. 3, 7 agosto 2002 n. 11917). La soccombenza reciproca nel caso in esame si è verificata nel primo grado, come dimostra la proposizione di un appello incidentale non relativo soltanto al diniego della condanna ex art. 96 c.p.c..

La corte territoriale ha sostenuto il suo rigetto dell’analoga censura proposta nell’appello incidentale nel modo seguente: “Va infine respinta anche la domanda relativa al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non essendovi prova che il D.P. abbia agito con dolo o colpa grave”.

E’ evidente che questa motivazione è un mero asserto, non una reale spiegazione dell’iter percorso dal giudice per raggiungere la decisione. Tuttavia si può prescindere dalla non incidenza del vizio motivazionale sulle questioni di diritto, di cui rileva solo l’esattezza della soluzione in ordine al risultato dell’interpretazione e della conseguente applicazione della norma, tale vizio incidendo bensì solo sulle questioni di fatto nel caso di erronea motivazione relativa a questioni di diritto il principio della economia e della ragionevole durata del processo apertamente giustifica la sufficienza della correzione motivazionale da parte del giudice dell’impugnazione, come conferma di recente S.U. 2 febbraio 2017 n. 2731: “La mancanza di motivazione su questioni di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto”; sulla stessa linea Cass. sez. L, ord. 1 marzo 2019 n. 6145; sulla non incidenza, in caso di questioni di diritto, dell’eventuale vizio motivazionale, neppure quando la motivazione è qualificabile come apparente, rilevando solo la corretta applicazione da parte del giudice di merito delle norme di diritto, cfr. pure Cass. sez. 2, ord. 13 agosto 2018 n. 20719; Cass. sez. 5, ord. 13 dicembre 2017 n. 29886; Cass. sez. 5, 3 agosto 2016 n. 16157; Cass. sez. 1, 24 giugno 2015 n. 13086; Cass. sez. L, 11 novembre 2014 n. 23989; Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013 n. 28663; S.U. 5 novembre 2008 n. 28054; trattasi logicamente di principio generale, relativo anche alla giurisdizione di legittimità in materia penale, come da ultimo è stato confermato da S.U. pen., 16 luglio 2020 n. 29541; e v. pure Cass. pen. sez. 1, 20 maggio 2015 n. 16372 e Cass. pen. sez. 3, 23 ottobre 2014-11 febbraio 2015 n. 6174, Cass. pen. sez. 2, 20 maggio 2010 n. 19696 e Cass. pen. sez. 2, 21 gennaio 2009 n. 3706. Infatti la censura che è stata mossa in questa sede denuncia unicamente violazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e va dunque rigettata correggendo come appena evidenziato quel che il giudice d’appello ha posto quale base dell’applicazione, pur corretta appunto, della norma nel senso del diniego della relativa condanna.

6.5 Potendo ora vagliare il secondo motivo, emerge in effetti che la corte territoriale, nel dispositivo, condanna il D.P. a corrispondere alla G. la somma di Euro 23.492,21, oltre ad interessi e rivalutazione dal 22 novembre 2001 al saldo e alle spese di CTU, le quali, per quanto si evince dalle conclusioni dell’appellante incidentale nel giudizio d’appello (sub 1), erano “pari ad Euro 2898,52, anche queste con interessi e rivalutazione”. E’ chiaro che in tal modo si è superato lo scaglione tariffario che ha come massimo l’importo di Euro 26.000, entrando quantomeno in quello successivo che ha come massimo l’importo di Euro 52.000.

La corte territoriale, dopo avere appunto disposto la compensazione delle spese per un terzo così da condannare il D.P. a rifonderne i due terzi alla G., liquida per l’intero, per il giudizio arbitrale Euro 1620 “oltre accessori se dovuti”, per il primo grado “come da decisione del Tribunale” e per il secondo grado Euro 3000 oltre accessori e rimborso forfettario come per legge.

E’ del tutto evidente che per il secondo grado l’importo di soli Euro 3000, applicando lo scaglione sopra identificato come relativo al valore di questa causa, non raggiunge neppure il minimo dello scaglione appunto applicabile ai sensi del D.M. n. 55 del 2014; ed è parimenti evidente che, qualora si riformi da parte del giudice d’appello la pronuncia del primo giudice, ciò incide ineludibilmente sulla liquidazione delle spese che era stata in essa effettuata.

Il motivo, pertanto, risulta fondato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese e rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, anche per tutte le spese di questo giudizio.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020, n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale quanto al secondo motivo e cassa in relazione la sentenza impugnata con rinvio, anche per tutte le spese processuali di questo giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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