Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4047 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8609-2015 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio degli avvocati MARIA CLAUDIA LEPORE, e GAETANO LEPORE, che li rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

contro

MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6926/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2014 R.G.N. 2787/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato, nei confronti dell’Inps, computabile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita l’assegno fuori busta percepito da A.A. e S.P., dipendenti del Ministero della Difesa, per il periodo 1/10/2002 – 1/1/2008. La Corte ha infatti rilevato che per il periodo precedente la computabilità era stata già riconosciuta con sentenza passata in giudicato, in quanto tale non suscettibile di essere rivisitata in questa sede; e poichè lo stesso emolumento era stato corrisposto con le medesime modalità per il periodo successivo, il giudicato non poteva che estendersi anche ad esso.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi. Il Ministero della Difesa ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e violazione dei principi relativi all’efficacia soggettiva del giudicato.

Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il passaggio in giudicato della precedente sentenza n. 4567/2006 precludesse l’esame della computabilità o non dell’assegno fuori busta ai fini dell’indennità di buonuscita. A tal fine obietta, infatti, che l’ex Inpdap non era stato evocato nel precedente giudizio sicchè non gli si poteva opporre l’efficacia del precedente giudicato. L’istituto ricorrente censura la sentenza anche per aver ritenuto tale giudicato ostativo all’esame di analoga questione previdenziale maturata nel periodo successivo 2002/2007.

Il primo motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 2909 c.c. il giudicato intercorso tra i lavoratori e il Ministero non può spiegare effetti nei confronti dell’Inps, ex Inpdap, che non ha partecipato a quel giudizio. L’istituto oggi ricorrente è, infatti, titolare di un distinto ed autonomo rapporto giuridico diverso da quello intercorrente tra il lavoratore ed il datore di lavoro.

L’azione del lavoratore a tutela della posizione previdenziale può avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta, ma in tal caso non può prescindersi dal convenire in giudizio anche l’Ente previdenziale in quanto unico legittimato attivo nell’obbligazione contributiva (cfr. Cass. n. 3661/2019). Non essendo ciò avvenuto, erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto di poter accogliere la domanda dei lavoratori sul presupposto d’una opponibilità anche all’INPS del giudicato sul loro diritto a vedere incluso nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita l’assegno per cui è causa (cd. “fuori busta”).

Nè detto giudicato è opponibile in via riflessa all’istituto previdenziale (sui limiti delle ipotesi eccezionali di efficacia riflessa d’un giudicato v., più diffusamente, Cass. n. 2684/15 e ivi richiami).

4. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38: obietta parte ricorrente che gli emolumenti riconosciuti nell’ambito del rapporto di lavoro possono essere computati nelle prestazioni previdenziali pubbliche solo se espressamente previsti dalla normativa inderogabile e cioè dalle norme contenute nel T.U. n. 1032 del 1973.

Anche tale motivo è fondato: un “fuori busta” non può essere conteggiato ai fini della buonuscita, anche perchè estraneo alle voci tassativamente elencate dal D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa S.C. (Cass. n. 2259/12; Cass. n. 22125/11; Cass. n. 28281/08) cui va data continuità anche nella presente sede, deve escludersi che nell’indennità di buonuscita in favore dei dipendenti statali possano comprendersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal combinato disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 o da leggi speciali, non potendo interpretarsi i termini come “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione resa, attesa la specifica enumerazione degli assegni, computabili a tal fine, operata dal legislatore.

5. Ne discende l’accoglimento del ricorso, con cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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