LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29099/2019 R.G. proposto da:
T.M.G., e Pixin Consulting S.r.l. (già Umbi Studios S.r.l.), rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Mauro Pizzigati, e dall’Avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5;
– ricorrenti –
contro
M.T.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Balzan, con domicilio eletto in Roma, Piazza Vescovio, n. 21, presso lo studio dell’Avv. Tommaso Manferoce;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 2672/2019 depositata il 25 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Su ricorso di M.T.A. il Tribunale di Verona emise nei confronti di T.M.G. e della Pixin Consulting S.r.l. decreto ingiuntivo per il pagamento, rispettivamente, della somma di Euro 15.600 e di quella di Euro 169.000, entrambe da maggiorarsi con gli interessi dal dovuto al saldo, dal primo pretese in via di regresso, poiché pagate quale fideiussore alla creditrice garantita Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale San Marco Rovigo S.c. a r.l..
Vi si opposero le ingiunte eccependo che il M.T. a tale pagamento si era direttamente obbligato, senza diritto di regresso, con l’accordo-quadro siglato in data 23/07/2002 dai coniugi T. e M.T., in vista della separazione consensuale in seguito omologata.
2. Il Tribunale rigettò l’opposizione e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza n. 2672/2019 del 25 giugno 2019, ha rigettato l’interposto gravame, condannando le appellanti alle spese del grado.
I giudici a quibus hanno infatti ritenuto, conformemente al primo giudice, che il pagamento in questione non costituisse adempimento del menzionato accordo di separazione, dal momento che, in questo, si individuavano – quali creditori di T.M.G. e della Umbi Studios S.r.l. che il marito si impegnava espressamente a soddisfare, con rinuncia definitiva delle parti ad ogni reciproca pretesa – soggetti diversi dalla banca di credito cooperativo suindicata e considerato anche che tale pagamento era avvenuto in esecuzione di transazione intervenuta in data 22/11/2005, ove non si faceva alcun cenno al precedente accordo del 23/07/2002, né si prevedeva alcuna rinuncia del garante alla rivalsa.
Conferma di ciò i giudici d’appello hanno inoltre tratto dal fatto che, come affermato dalla stessa appellante, questa aveva già detratto, dal proprio credito calcolato in base al menzionato accordo quadro del 23/07/2002 e separatamente azionato, la quota parte (Euro 24.543,46) del debito pagato dall’ex marito alla Banca di Credito Cooperativo.
Hanno soggiunto che nell’atto di cessione della propria partecipazione societaria alla moglie il M.T. aveva espressamente rinunziato “… ad ogni e qualsiasi credito e per qualunque titolo… vantato nei confronti della società alla data odierna (enfasi in sentenza, n.d.r.) e in particolar modo per finanziamenti a favore della medesima in qualsiasi tempo effettuati…” e che pertanto risultava palese che anche tale rinuncia era circoscritta ad ogni ragione di credito che fosse già maturata a tutto il 30 settembre 2002 e che, se anche la garanzia fideiussoria prestata dall’appellato a favore di Umbi Studios lo stesso giorno avesse contenuto un impegno di garanzia valevole anche per le obbligazioni future, non ne sarebbe comunque derivato l’accollo in favore della moglie e della società di un debito diverso da quelli espressamente contemplati e regolati nell’accordo quadro del 23 luglio 2002.
La corte veneta ha, infine, ritenuto che correttamente il primo giudice aveva rigettato la richiesta di prova orale avanzata dalle opponenti in primo grado e ne ha valutato inammissibile la sua reiterazione in appello sul rilievo che “la preesistenza di un debito contratto dalla società o da T.M.G. con la Banca di Credito Cooperativo – oltre a dover essere specificata (entità e risalenza del debito) e documentata per iscritto – non ne implica l’inserimento automatico fra i debiti cui M.T.A. si impegnava a provvedere con l’accordo quadro più volte menzionato, unico titolo su cui le appellanti fondano la pretesa di esenzione dal rimborso e da cui deriva anche la cessione delle quote sociali con contestuale loro liberazione”.
3. Avverso tale sentenza T.M.G. e Pixin Consulting S.r.l. propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste l’intimato, depositando controricorso.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Le ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., le prime producendo altresì copia della sentenza n. 8462/20 di questa Corte, intervenuta a definizione di altra controversia a parti invertite fra il M.T. e la sola T..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1.
Lamentano che la corte d’appello non ha considerato nel loro complesso i rapporti intercorsi tra le parti.
Rilevano che:
– in virtù dell’accordo quadro del 23/07/2002 “e’ pacifico” che il M.T. si era obbligato ad estinguere tutte le posizioni debitorie di Umbi Studios e di T.M.G.;
– sulla base di quello stesso accordo, che prevedeva l’obbligo, da parte del M.T., di riconoscere in favore della ex moglie l’importo di Euro 516.000, questa aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 440/12, emesso dal Tribunale di Rovigo nei confronti del predetto per l’importo di Euro 471.456,54, avendo la stessa detratto dalla somma concordata di Euro 516.000,00 anche l’importo di cui alla fideiussione in oggetto, ponendola in compensazione;
– nella transazione del 22/11/2005 era indicata una somma di Euro 200.000 omnia, che il M.T. aveva versato alla Banca, senza che fosse specificato in alcun modo quale parte di quell’importo fosse stata imputata al debito della T. e quale, invece, al debito della Pixin Consulting;
– nell’atto di cessione delle sue quote di partecipazione a Umbi Studios, M.T. aveva espressamente rinunciato “ad ogni e qualsiasi credito e per qualunque titolo… vantato nei confronti della società, alla data odierna ed in particolare modo per finanziamenti a favore della medesima in qualsiasi tempo effettuati”; la ragione di tale impegno, secondo le ricorrenti, sta nel fatto che, nel determinarsi a detta cessione, i contraenti avevano “tenuto conto, ancorché forfettariamente e transattivamente, della definizione di taluni altri rapporti tra essi stessi intercorrenti”; anche il successivo ampliamento della fideiussione già prestata dal M.T. in favore della società doveva ritenersi avvenuto sempre in esecuzione di quanto previsto nell’accordo-quadro e nell’atto di cessione delle quote, posto che, diversamente opinando, tali condotte non avrebbero significato alcuno;
– anche la transazione del 2005, intervenuta tra gli ex coniugi e l’istituto bancario, era da leggersi in collegamento con l’accordo-quadro: con essa le parti le parti avevano definito ogni pendenza nei confronti dell’Istituto bancario, in virtù delle fideiussioni in atti e, conseguentemente, le fideiussioni, in forza delle quali il M.T. aveva adempiuto, dovevano intendersi “assorbite” nelle obbligazioni dal medesimo assunte sia con l’accordo-quadro che con l’atto di cessione delle quote di Umbi Studios.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in ordine alla mancata ammissione del capitolo di prova testimoniale, richiesto nell’atto di citazione d’appello e confermato in sede di precisazione delle conclusioni”.
Sostengono in sintesi, in contrapposizione al giudizio di irrilevanza ribadito in sentenza, che, posto che dal collegamento tra l’accordo-quadro e l’atto di cessione doveva desumersi l’impegno, da parte del M.T., di pagare i debiti e di rinunciare alle somme in qualunque modo sborsate per fare fronte alle obbligazioni societarie (costituendo tale impegno il corrispettivo della definizione dei vari rapporti intercorrenti tra i coniugi), avrebbe allora dovuto ritenersi anche rilevante la prova per testi richiesta al fine di dimostrare che “alla data della sottoscrizione dell’accordo quadro (23/07/2002) e dell’atto di cessione di quote, con contestuale rilascio della fideiussione a favore di Umbi Studios (30/09/2002), di cui rispettivamente ai documenti nn. 1 e 3 di parte opponente e n. 2 di parte opposta, già esistevano i debiti di Umbi Studios nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale San Marco per un importo pari a Euro 141.000,00 e, comunque, quello per cui è causa”.
3. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso preliminarmente opposta dalla controricorrente sul rilievo che la sua notifica, a mezzo p.e.c., è stata diretta e recapitata ad indirizzo p.e.c. del destinatario estratta dal registro Inipec e non dal Reginde.
In disparte l’assorbente rilievo che si tratterebbe, al più, di vizio di nullità della notifica, non di inesistenza (cfr. Cass. Sez. U. del 20/07/2016, n. 14916), come tale sanato, con effetto ex tunc, per effetto del deposito delle controdeduzioni da parte dell’intimata, comprovante il raggiungimento dello scopo, mette conto comunque rilevare l’infondatezza dell’eccezione, alla luce del principio secondo cui “in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies , conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia” (Cass. Sez. U. n. 23620 del 28/09/2018).
4. L’inammissibilità del ricorso va nondimeno rilevata per ragioni di merito cassatorio, ribadito in via preliminare che, per costante insegnamento (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), con le memorie non è consentito ampliare o modificare il contenuto del ricorso e delle ragioni di doglianza, né tanto meno sanarne eventuali carenze o lacune, che restano così inemendabili.
Il contenuto di Cass. ord. n. 8462 del 2020, che ha definito in senso favorevole alla T. altra controversia col M.T., in parte investendo la stessa transazione di cui è menzione in ricorso, non può in alcun caso giovare alle ricorrenti odierne, poiché non può sopperire alle lacune che si vengono a rilevare e le stesse questioni ivi indicate si riferiscono solo indirettamente a quelle per cui è oggi causa, o, se non altro, vi si riferiscono in termini resi inaffidabili dalla vaghezza ed incompletezza del ricorso qui dispiegato.
Il primo motivo di ricorso si espone, invero, a plurimi rilievi di inammissibilità.
4.1. E’ palese anzitutto l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
Le argomentazioni critiche si svolgono interamente attraverso un continuo richiamo ad accordi tra le parti, dei quali si argomenta e si sollecita una lettura diversa da quella condotta dai giudici a quibus. Di tali atti sono però riportati solo brevi stralci e se ne omette comunque ogni indicazione in ordine alla sede processuale ove tali documenti risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U. 19/04/2016, n. 7701; Id. 23/09/2019, n. 23553).
4.2. L’inosservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non è comunque dedotta nei modi nei quali la consolidata giurisprudenza di questa Corte li dice deducibili.
Varrà rammentare al riguardo che, come già più volte chiarito, “per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”” (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Id. 30/09/2020 n. 20867; Cass. 10/06/2016, n. 11892; 20/10/2016, n. 21238).
Allo stesso modo, sotto il profilo della pure dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è appena il caso di rilevare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso (la quale si risolve, come detto, nella proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. n. 16598 de 2016, cit.; n. 20867 del 2020, cit.; Cass. 10/06/2016, n. 11892).
4.3. Con il motivo viene inoltre censurata l’interpretazione degli accordi negoziali intervenuti tra le parti al di là dei limiti entro i quali un tale sindacato è consentito in cassazione.
Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, occorre anzitutto che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539). Con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).
Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Nella specie non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale, le ricorrenti, peraltro, neppure specificando quali dovrebbero ritenersi violati (e perché).
La corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, né gli altri criteri, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, con motivazione scevra da qualsiasi evidente vizio logico o giuridico ancora suscettibile di rilevamento nel giudizio di legittimità, ad un esito diverso da quello auspicato dalle ricorrenti.
Piuttosto le censure mosse col ricorso si risolvono, nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al riguardo ne è consentita la deduzione: in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.
5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
5.1. Oltre che per le stesse ragioni viste con riferimento al primo motivo (l’unica argomentazione critica è infatti rappresentata da quella sopra già esaminata, ossia dalla prospettazione di una diversa interpretazione degli accordi), prima ancora perché non viene detto se e quale specifica critica fosse stata proposta in appello avverso la valutazione di irrilevanza della prova espressa dal primo giudice.
Le ricorrenti omettono di riprodurre direttamente o indirettamente, con precisazione della parte dell’atto di appello nella quale troverebbe corrispondenza l’indiretta riproduzione, il contenuto dell’atto di appello in cui aveva riproposto la prova testimoniale. In tale modo anche tale motivo viola l’art. 366 c.p.c., n. 6 (v. Cass. 13/09/2019, n. 22883).
Peraltro, non viene attinto da specifica censura l’ulteriore rilievo (mancato riferimento a debito specifico) svolto in sentenza a fondamento della valutazione di inammissibilità della riproposta richiesta istruttoria.
5.2. Converrà più in generale rammentare che la mancata ammissione di richiesta istruttoria non può integrare vizio di violazione di legge sostanziale, atteso che a potersi valutare in rapporto alla sua correttezza in iure è la decisione resa sulla domanda giudiziale, non già quella meramente strumentale riguardante le richieste istruttorie, finalizzate solo all’accertamento dei fatti rilevanti.
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è piuttosto, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Non può, in via di principio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, p. 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Una tale violazione e’, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 05/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite.
Ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto – come è stato rilevato – “il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta” (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077).
In tal caso, “la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch’esse in un’attività processuale, esse siano suscettibili di essere portate all’attenzione della Corte di cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle” (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.).
La mancata ammissione della prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999).
Nel caso di specie si verte, evidentemente, in questa seconda ipotesi.
La corte d’appello ha considerato irrilevante il fatto che si chiedeva di provare poiché l’informazione che si chiedeva di acquisire non sarebbe valsa a ricondurre i pagamenti in questione tra quelli per i quali il fideiussore rinunciava al regresso.
Ciò inevitabilmente attribuisce alla doglianza rilievo censorio non riconducibile al paradigma di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ma a quello di cui al n. 5 e la sottopone ai relativi limiti di deducibilità.
In tale prospettiva, invero, la censura si risolve nella prospettazione di una mera quaestio facti, ovvero di un difetto di ricognizione della fattispecie concreta.
Essa, però, si appalesa in tale direzione inammissibile sia per la palese inosservanza del paradigma del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (quanto meno per la non argomentata decisività del fatto da provare), sia, ancor prima, per la preclusione che alla prospettazione di un siffatto vizio deriva, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012) dall’essere la decisione impugnata confermativa sul punto della decisione di primo grado (c.d. doppia conforme).
6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della depositata nota spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.290 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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