LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – rel. Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27097/2017 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA *****, MINISTERO DELLA SALUTE *****, MINISTERO ECONOMIA FINANZE *****, UNIVERSITA’ POLITECNICA MARCHE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 825/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Presidente Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.
RILEVATO
che:
Il Dottor L.L., medico specializzatosi in Scienza dell’Alimentazione presso l’Università Politecnica delle Marche all’esito della frequenza di un corso di specializzazione nei quattro anni accademici dal 2002/2003 al 2006, ha proposto ricorso per cassazione conto la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università Politecnica delle Marche, avverso la sentenza del 25 maggio 2017, con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Ancona n. 1029 del 2013 ed ha rigettato la domanda da lui proposta.
Con l’atto di citazione introduttivo del giudizio il L. aveva domandato in via principale che il tribunale, in applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, attuativo della Direttiva 93/16/CEE riconoscesse a suo favore con riferimento al corso di specializzazione seguito tutti diritti previsti dal contratto di formazione lavoro all’epoca vigente fra gli specializzandi e l’Università, con condanna delle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di sua competenza, al pagamento di quanto non percepito per differenze retributive, ferie non godute, mancato versamento dei contributi previdenziali, nonché, in via subordinata, di condannare lo Stato Italiano per tardive o inesatta attuazione della citata direttiva, al risarcimento del danno e, in via di ulteriore subordine, la condanna dei ministeri convenuti al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studi a suo tempo erogatagli per la frequenza del corso ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991.
2. Il tribunale anconetano aveva accolto la domanda sulla base della giurisprudenza di questa Corte formatasi sulla vicenda degli specializzandi che avevano frequentato i corsi di specializzazione nella situazione di inadempimento delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE.
3. La corte territoriale ha rilevato che il primo giudice aveva collocato la vicenda sotto una giurisprudenza non pertinente ed ha proceduto ad ampia disamina della normativa rilevante pervenendo ad escludere che vi fosse una posizione tutelabile del ricorrente.
4. Al ricorso non v’e’ stata resistenza delle amministrazioni intimate.
5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte e parte ricorrente non ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo inadempimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff.., 16 agosto n. 191), della L. n. 370 del 1999, art. 11,D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8 e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Il motivo censura la sentenza impugnata per avere erroneamente e contraddittoriamente ritenuto non sussistere alcuna responsabilità per la mancata attuazione delle direttive evocate argomentando che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 1999, sarebbe stata il risultato di una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non sarebbe in alcun modo condizionata dalla normativa comunitaria, in quanto il legislatore nazionale aveva già adempiuto gli obblighi comunitari con il D.Lgs. n. 257 del 1991.
1.1. Il motivo, al di là di questa premessa, enunciata alle pagine 78, si astiene dal dimostrare la fondatezza dell’assunto facendosi carico della motivazione che intenderebbe criticare, dato che omette una precisa indicazione delle espressioni con cui ciò che intenderebbe criticare sarebbe stato enunciato. Inoltre, almeno nell’intestazione, evoca il vecchio e non più vigente paradigma del n. 5, anche se poi discute solo una questione in iure.
Al di là di tali rilievi che sarebbero già esiziali e premesso che la conclusione raggiunta dalla corte anconetana appare ampiamente motivata con una compiuta analisi in iure della normativa, si rileva che il successivo svolgimento dell’illustrazione del motivo si articola con una serie di argomentazioni ed anche di citazioni di giurisprudenza di merito e di questa Corte che si segnalano anche per essere prive di pertinenza con la quaestio iuris proposta, giacché riguardano la situazione dei medici specializzandi frequentanti nella situazione pregressa all’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991 (o che comunque frequentavano all’atto della sua entrata in vigore corsi di specializzazione).
Ferme tali notazioni, il motivo, là dove sostiene che in relazione alla sopravvenienza della direttiva del 1993 ed alla emanazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, nonché alle c.d. disposizioni di “blocco” dell’applicazione delle sue disposizioni per effetto del D.Lgs. n. 517 del 1999, fino alla finanziaria del 2005, si sarebbe verificata una situazione di inadempimento statuale agli obblighi comunitari, è privo di fondamento al lume di una giurisprudenza ormai consolidatasi presso questa Corte.
Vengono in considerazione, infatti, i seguenti principi di diritto, già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, ai quali intende darsi piena continuità (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018):
l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;
gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;
la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;
la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.
E’ in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.
Da ultimo, questa Sezione, sulla scia dell’orientamento qui riassunto, con specifico riferimento al problema della sussistenza di una pretesa efficacia precettiva della direttiva del 1993, ha ribadito che: “Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 1999, che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 20062007, è rimasta operativa la sola disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991”. (Cass. (ord.) n. 8053 del 2020).
Ulteriormente si vedano, inoltre, Cass. (ord.) n. 14168 del 2019 ed esaustivamente ancora Cass. (ord.) n. 22633 del 2020.
Il motivo e’, dunque, rigettato.
2. Con il secondo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto n. 191), L. n. 370 del 1999, art. 11,D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8 e L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 488 del 1999, art. 22 e L. n. 289 del 2002, art. 36,L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33 e dell’artt. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Vi si sostiene che erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto abbandonate “le domande di indicizzazione annuale, in relazione al tasso programmato di inflazione, e di miglioramento stipendiale minimo previsto dal CCNL del S.S.N. (D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6), in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in appello e in sede di costituzione in appello.
Nel motivo si riproducono sia un breve passo delle conclusioni di primo grado, riguardo al quale non si precisa, però, il verbale di udienza e nemmeno si indica se e dove sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, astenendosi il ricorso dal fare riferimento, come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011 alla presenza del verbale nel fascicolo di primo grado, in ipotesi acquisito e presente nel fascicolo di appello.
Inoltre, quanto si riproduce non sembra riferirsi alla domanda di cu trattasi.
L’inammissibilità della censura relativa alla prima affermazione della corte territoriale rende il motivo inammissibile per la seconda, che comunque anch’essa si concreta in una riproduzione dell’atto di appello che non pare riferirsi alla domanda.
Comunque, se anche vi fosse stato l’errore addebitato alla corte di appello, esso sarebbe stato innocuo, in quanto si è consolidata, rispetto alla giurisprudenza che viene evocata nel motivo, la soluzione contraria, espressa da Cass. n. 4449 del 2018 (costantemente seguita dalla successiva giurisprudenza), secondo cui: “L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata della L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6”.
Ne deriva che il motivo sarebbe sotto il profilo preliminare della violazione della norma del procedimento inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2, alla stregua dell’esegesi fornitane da Cass. n. 22341 del 2017, seguita da numerose conformi.
3. Con il terzo motivo si torna a dedurre deduce “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell’art. 10 Cost., artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff.., 16 agosto n. 191), L. n. 370 del 1999, art. 11,D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8 e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, art. 112 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Il motivo rivendica l’applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, assumendo che esso sarebbe stato vigente fino all’entrata in vigore della sua sospensione disposta dalla L. n. 517 del 1999, “sicché, da un lato, durante tale periodo di vigenza, l’Università avrebbe dovuto stipulare con i medici specializzandi il previsto contratto di formazione e, dall’altro, trovando il predetto rapporto contrattuale la sua fonte proprio nella normativa richiamata, esso avrebbe dovuto, comunque, ritenersi sorto, potendosi applicare ai fini della sua definizione la disciplina propria del CCNL 5/12/1996, con riferimento agli incarichi di “Dirigente di primo livello con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni” ovvero del CCNL 8/6/2000, art. 27, comma 1, lett. d, “incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività”. Tutto ciò, con ogni conseguenza anche in ordine alla mancata applicazione in favore degli specializandi dei benefici previsti a titolo di carriera (D.Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 45) la cui efficacia non risulta essere stata mai sospesa”.
Il motivo non individua una motivazione che dovrebbe sottoporre a critica e risulta del tutto assertorio nella sua esposizione e in particolare nella riferibilità alla posizione del ricorrente di quanto argomenta. Inoltre, nemmeno prospetta se e dove la questione per come proposta sarebbe stata fatta nel giudizio di merito.
Si deve, dunque, ritenere inammissibile.
4. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
Nulla sulle spese.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. 4 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021