Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40473 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12235/2018 proposto da:

C.G., G.R., F.C., B.F., CU.NI., D.G., elettivamente domiciliati, in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9 SC C – 2P. INT. 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINO GIULIANO;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

REPUBBLICA ITALIANA in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, UNIVERSITA’ MAGNA GRAECIA CATANZARO, UNIVERSITA’ NAPOLI FEDERICO II, UNIVERSITA’ BRESCIA, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ex lege li rappresenta e difesi;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6519/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Presidente Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

RILEVATO

che:

1. B.F., Cu.Ni., C.G., D.G., F.C. e G.R., insieme ad altri soggetti non più ricorrenti, tutti in possesso di laurea diversa da quella in medicina conseguita a seguito i iscrizioni fra il 2005 ed il 2007 a varie scuole di specializzazione di “area sanitaria” (quali Biochimica Clinica, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica, Farmacologia Medica, scuole con accesso misto, cioè consentito sia a laureati medici che a soggetti con laurea diversa da quella in medicina) ed ammessi ad esse ai sensi della L. n. 401 del 2000, art. 8, convennero in giudizio nel settembre del 2010, unitamente al Codacons, innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché le Università dove si erano svolti i corsi di specializzazione, chiedendo, previo accertamento del diritto alla remunerazione ed alla copertura previdenziale al pari dei medici specializzandi, la condanna al risarcimento del danno in favore del Codacons nella misura di Euro 1,00 ed in favore degli specializzandi nella misura di Euro 25.000,00, o dell’importo maggiore o minore accertando, oltre al versamento dei contributi previdenziali e, in via subordinata, alla condanna al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa.

2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 7266 del 2015, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Codacons e di enti diversi dalla Repubblica Italiana sulla domanda risarcitoria, respinse contro quest’ultima tale domanda, dichiarò inammissibili nei confronti di enti diversi dalle università convenute le domande subordinate per difetto di loro legittimazione passiva e respinse dette domande contro le università.

Avverso detta sentenza proposero appello alcuni degli originari attori, fra cui i soggetti innanzi indicati e il Codacons.

3. Con sentenza del 16 ottobre 2017 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello, condividendo – per quello che ancora interessa – quanto osservato dal Tribunale circa il fatto che la normativa invocata dagli appellanti non concerneva tutti coloro che, laureati in medicina, avessero frequentato scuole di specializzazione, ma solo coloro che le avessero frequentato come medici e che la direttiva 2005/36/CEE, pur avendo quale fine quello del riconoscimento in ambito Europeo di ogni qualifica professionale, aveva nettamente distinto, rispetto a quella del medico, altre professioni dell’area sanitaria, quale il dentista, l’ostetrica ed il farmacista. Disattendendo il quarto ed il quinto motivo ha escluso la sussistenza delle condizioni per una questione di legittimità costituzionale, come aveva già fatto il primo giudice. Ha altresì ritenuto infondato il sesto motivo che censurava il rigetto dell’azione ai sensi all’art. 2041 c.c., osservando che l’utilitas conseguita dalle singole Università risultava giustificata dall’attività formativa svolta dalla scuola.

4. Contro la sentenza della corte capitolina hanno proposto ricorso per cassazione i sanitari indicati al paragrafo 1.

Il ricorso è stato proposto contro la Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Brescia.

Hanno resistito con separati controricorsi l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” da un lato e dall’altro, con congiunto controricorso, la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio di ministri, i ministeri indicati in epigrafe e le altre università.

5. E’ stata fissata la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Sono state depositate memorie dai ricorrenti e dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare si rileva che il ricorso non era stato proposto e notificato contro i Ministeri, ancorché essi siano stati parti del giudizio di appello. La loro costituzione con il controricorso dell’Avvocatura generale dello Stato assume il valore di costituzione di soggetti riguardo ai quali ci si sarebbe dovuto porre il problema dell’applicazione degli artt. 331 o 332 c.p.c..

Inoltre, il ricorso non risulta notificato al Codacons e ad altre persone fisiche che erano appellanti, unitamente ai ricorrenti, dinanzi alla corte capitolina. Il decorso del termine di impugnazione da parte di tali soggetti rende inutile provvedere ai sensi dell’art. 332 c.p.c., stante la loro posizione di litisconsorti facoltativi rispetto alla sentenza qui impugnata.

2. Il ricorso propone cinque motivi, che – lo si osserva sempre in via preliminare per completezza – non sono sovrapponibili tutti a quelli scrutinati per una vicenda similare da Cass. (ord.) n. 6110 del 2021, la quale, peraltro, ha proceduto ad una decisione in rito sul ricorso che non assume rilievo di precedente in questa sede.

3. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’allegato 1, della direttiva n. 93/16/CEE. Violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 39 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Vi si sostiene – dopo avere riferito che già il primo giudice aveva escluso che la direttiva 82/75/CEE poi confluita nella direttiva 93/16/CEE fosse riferibile ai ricorrenti e dopo avere riprodotto la motivazione con cui la corte territoriale ha argomentato la stessa conclusione, disattendendo in particolare il terzo motivo di appello che la direttiva 82/76/CEE, pur facendo riferimento ai medici specializzandi, sarebbe stata chiaramente rivolta anche alla platea degli specializzandi con laurea diversa da quella in medicina.

Tanto si evincerebbe, in primo luogo dal tenore dell’art. 13 della direttiva, atteso che esso, nel descrivere, secondo la rubrica, le “caratteristiche della formazione a tempo peno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti” e nel prescrivere la formazione dovesse formare “pertanto oggetto di adeguata remunerazione”, implicherebbe, all’esito di una lettura sistematica, che il compenso così previsto per gli specializzandi “trovi fondamento nell’impegno degli stessi nell’attività di specializzazione, nelle responsabilità che i medesimi sono chiamati, via via, ad assumere, nonché nell’apporto da loro dato all’attività assistenziale dei centri sanitari presso cui sono chiamati a svolgere la specializzazione”. Lo evidenzierebbe la congiunzione conclusiva del disposto normativo espressa con il “pertanto”. Erroneamente sia il primo che il secondo giudice di merito avrebbero ritenuto che il fondamento della previsione della debenza dell’adeguata remunerazione sia funzionale all’esigenza di assicurare la libera circolazione dei medici nell’U.E..

D’altro canto, le specializzazioni frequentate dai ricorrenti, cioè Biochimica clinica, Microbiologia e virologia e patologia clinica, sarebbero ad accesso c.d. misto, cioè consentito sia a laureati in medicina, sia a laureati non medici.

Si sostiene ancora che a torto la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto condivisibile la tesi dei ricorrenti là dove essi l’avevano appoggiata a un’esegesi sistematica della direttiva alla luce degli artt. 20 e 21 della Carta Europea dei diritti fondamentali, cioè al principio di eguaglianza davanti alla legge ed a quello di non discriminazione, nonché all’art. 15, comma 1, in ordine alla “libertà professionale e al diritto di lavorare. Sotto quest’ultimo profilo si assume che “il diritto di scegliere liberamente una professione risulterebbe gravemente pregiudicato in presenza di una direttiva, in materia di formazione professionale-specialistico(sic), che, a fronte della stessa identica attività formativo-professionale, escludesse una parte dei soggetti impegnati in tale attività dal beneficio dei diritti da essa riconosciuti, scoraggiandoli così dallo scegliere la professione relativa a tali attività”. Si rileva ancora che, essendo la formazione professionale uno degli obiettivi dell’azione dell’U.E., sarebbe “evidente come un tale obiettivo, sarebbe in parte pregiudicato da eventuali trattamenti normativi del legislatore comunitario, volti a discriminare, nell’ambito delle stesse attività formative di rilievo comunitario, taluni soggetti rispetto ad altri, ma tutti svolgenti la stessa attività formativo-professionale”. Erroneamente la corte territoriale avrebbe ritenuto che la formazione del medico sarebbe “diversa da quella delle altre professioni sanitarie e (che), inoltre, solo per la prima si richiede un percorso formativo omogeneo in ambito Europeo”.

3.1. Il motivo è privo di fondamento.

In primo luogo, va rilevato che l’illustrazione si disinteressa della condivisione da parte della corte territoriale di uno dei due argomenti che essa dice prospettato dal tribunale, quello basato sulla direttiva 2005/36/CEE, là dove, pur avendo avuto essa come fine quello del riconoscimento in ambito comunitario di ogni qualifica professionale, aveva distinto quella del medico da altre professionalità dell’area sanitaria, come il dentista, l’ostetrica ed il farmacista.

Il detto disinteresse rende il motivo di per sé inadeguato ad assumere la funzione di idonea critica alla sentenza impugnata, atteso che l’argomentazione del tribunale che la corte territoriale ha condiviso evidenzia l’assunto che nel diritto comunitario ancora per effetto della direttiva del 2005 il legislatore comunitario non avallasse affatto una parificazione fra la professione medica e quella delle figure professionali dell’area sanitaria cui appartengono i ricorrenti, il che a maggior ragione, esclude che le fonti comunitarie antecedenti potessero interpretarsi in modo da esigerla.

In ogni caso:

a) il primo argomento che propone il motivo, quello della correlazione dell’adeguata remunerazione alle caratteristiche dell’attività formativa, non considera – rimanendo sul piano della mera lettura della norma – che l’evocato art. 13 si riferiva ai “medici specialisti”, sicché non si comprende come, appunto sulla base della sola lettura della norma, si possa desumere che essa avesse potuto dettare una previsione diretta ad imporre un dovere di adempimento esteso ai “non medici”, mentre, di fronte al dato normativo, l’attribuzione di rilevanza ad un elemento esterno alla norma comunitaria ed intervenuto addirittura successivamente (nel 2000) nell’ambito dell’ordinamento interno – quello dell’estensione della possibilità di iscrizione alle scuole di specializzazione a personale sanitario ma non-medico – parimenti non è dato comprendere come possa assumere rilievo, per superare, con riferimento all’efficacia normativa del disposto comunitario, la sua chiara limitazione ai medici: è sufficiente rilevare l’assoluta incongruenza del pretendere di individuare l’ambito del disposto comunitario non solo sulla base di un elemento desunto dalla normativa interna, ma addirittura sopravvenuto (e ben dopo) ad esso; b) il secondo argomento, là dove si risolve, ancorché non lo si dica expressis verbis, in una sorta di proposta di interpretazione del disposto comunitario (al di là della sua chiara ed evidente direzione a prescrivere interventi normativi di diritto interno per gli Stati membri con riferimento ai soli medici) nel senso che la ragione della prescrizione di intervento agli Stati membri non fosse correlata alla formazione dei soli medici, ma alla formazione, considerata però come attività oggettiva (cioè prescindente dalla sua correlazione soggettiva alla professione medica), suppone – contrariamente allo logica stessa dell’emanazione di direttive comunitarie, la quale, per esserne destinatari Stati membri aventi assetti e culture ordinamentali fra loro diversi, esige che l’oggetto di disciplina della direttiva sia indicato in modo chiaro, sì che non possano esservi dubbi sull’oggetto dell’adempimento chiesto – che invece il legislatore comunitario, dopo avere definito l’oggetto di disciplina espressamente sotto il profilo soggettivo, nel contempo avesse del tutto incoerentemente voluto, sebbene senza ricorrere ad elementi normativi testuali rivelatori dell’ampliamento dell’intento prescrittivo, ammettere che quanto poi specificamente prescritto da realizzarsi dagli Stati membri, come nel caso dell’invocato art. 13, dovesse invece riferirsi oggettivamente all’attività, sebbene esercitata da altre categorie professionali sanitarie diverse dai medici;

c) il terzo argomento, quello che in sostanza propone un criterio di esegesi dell’oggetto della direttiva basato sulle norme della Carta Europea dei diritti fondamentali è privo di fondamento, là dove, ai fini della loro rilevanza, attribuisce rilievo ad un elemento normativo di diritto interno sopravvenuto, come si è detto sopra sub a): non è dato comprendere come tale elemento possa rilevare in funzione di un’esegesi della direttiva al lume delle dette norme, tenuto conto ovviamente – che quando la direttiva è stata emessa detto elemento non vi era ed in disparte il fatto che si tratta di elemento normativo di diritto interno, che non si vede come possa assumersi a criterio esegetico di una norma comunitaria.

4. Con il secondo motivo si deduce letteralmente “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 39 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, ma, in realtà, vi si censura in primo luogo la motivazione con cui la Corte territoriale ha disatteso il quarto motivo di appello con cui era stata dedotta l’erroneità della sentenza di primo grado, là dove essa aveva ritenuto priva del requisito della non manifesta infondatezza la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 39 e 41, nella parte in cui limitarono il diritto alla remunerazione ed alla copertura previdenziale ivi previsti ai soli medici specializzandi.

Si rileva che ci si era doluti dell’avviso espresso dal tribunale nel senso che, avendo la direttiva limitato il suo disposto solo ai medici, sarebbe stato precluso al legislatore nazionale in sede di recepimento estendere la relativa normativa nazionale ai “non medici”, al contrario dovendo esso rispettare il principio di eguaglianza e dare rilievo alla circostanza che essi risultavano assoggettati agli stessi obblighi e doveri dei medici specializzandi.

4.1. La motivazione resa dalla corte capitolina ha avuto il seguente tenore: “osserva la Corte che certamente, anche in sede di attuazione delle direttive Europee, il legislatore nazionale, nella fattispecie quello italiano, non deve violare i principi basilari del proprio ordinamento tra cui, secondo la nostra carta costituzionale, assume precipua rilevanza quello di eguaglianza. Tuttavia nel caso in esame la pur oggettiva disparità di trattamento, tra i medici specializzandi e gli specializzandi non medici, ha una giustificazione razionale nella circostanza che solo con riferimento ai primi è prevista una formazione omogenea a livello Europeo, che come già sopra rilevato, esclude le ipotesi di una disparità di trattamento irragionevole. Ne consegue la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale e pertanto del motivo in esame”.

La critica a tale motivazione è svolta assumendo che l’assunto che la direttiva Europea si riferisca solo ai medici non potrebbe giustificare il diverso trattamento riservato a coloro che svolgano l’attività di formazione non essendo medici e ciò perché la ragione della remunerazione sarebbe da ravvisare nello svolgimento delle attività svolte dagli specializzandi in favore dei centri ospedalieri dove si svolge la specializzazione.

Ad avviso dei ricorrenti l’analogia tra la situazione degli specializzandi non medici e quella degli specializzandi medici sarebbe resa evidente: aa) dalla circostanza che sia gli uni che gli altri hanno dovuto superare un concorso per essere ammessi alle scuole di specializzazione; bb) dal fatto che gli specializzandi non medici hanno frequentato le stesse scuole di specializzazione frequentate dai medici specializzandi; cc) dal fatto che l’attività svolta all’epoca dagli specializzandi non medici era del tutto identica a quella degli specializzandi medici, tenuto conto che l’attività degli uni e degli altri risultava regolata dagli statuti universitari con l’imposizione dello stesso percorso formativo e degli stessi doveri ed obblighi; dd) ed infine dal fatto che sia gli uni che gli altri hanno dato un apporto nell’effettuazione delle prestazioni sanitarie erogate dai centri ospedalieri del sistema nazionale presso cui hanno svolto la loro specializzazione.

Sulla base di tali elementi i ricorrenti prospettano, in aggiunta alla critica rivolta alla sentenza impugnata, la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità adducendo che il legislatore nazionale, nel momento in cui recepisce una direttiva, deve compiere lo sforzo di armonizzare l’atto comunitario con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale, non potendo tenere un comportamento assolutamente passivo automatico ed acritico. In sostanza – questa in definitiva la prospettazione dei ricorrenti esplicitata a pagina 23 del ricorso – a fronte dell’analoga situazione in cui si trovarono gli specializzandi “non medici” rispetto agli specializzanti medici, la mancata estensione ai primi dei diritti dei diritti di remunerazione e previdenziali riconosciuti ai secondi si risolverebbe in una palese disparità di trattamento, donde l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 39 e 41, nella parte in cui hanno limitato quei diritti ai soli specializzandi medici.

4.2. Il motivo, inammissibile come tale là dove critica la valutazione di mancanza di non manifesta infondatezza enunciata dal giudice della sentenza impugnata (si veda già Cass. n. 10123 del 2005 e, più di recente Cass. (ord.) n. 30738 del 2018), poiché si risolve anche nello svolgimento in via diretta di argomenti sulla base dei quali le norme del D.Lgs. 1999, sarebbero illegittime sul piano costituzionale, con la conseguenza che la declaratoria della loro illegittimità assumerebbe rilievo ai fini della cassazione della sentenza (per riferimenti si veda, nel regime del c.d. quesito di diritto, Cass. n. 4072 del 2007 e successive conformi), giustifica che questa Corte valuti se effettivamente ricorrono le condizioni per esprimere la valutazione di non manifesta infondatezza ai fini della rimessione della questione di costituzionalità al Giudice delle Leggi.

Il Collegio ritiene che tali condizioni non sussistano per l’assorbente ragione che la prospettazione dei ricorrenti, nell’evocare la possibile lesione del principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di trattamento si limita a valutare la situazione della frequenza delle scuole di specializzazione da parte dei non medici, evidenziando l’esistenza degli elementi sopra indicati nelle lettere da aa) a dd), senza considerare che l’acquisizione della posizione sottesa a tale frequenza da parte loro, a differenza di quella, peraltro già esistente, dei medici, è frutto non già di adempimento di obblighi comunitari e dunque di una situazione di doverosità sul piano sovranazionale, bensì di una libera scelta del legislatore nazionale: questo costituisce un elemento che, nella comparazione del diverso trattamento, assume rilievo ai fini dell’apprezzamento di non manifesta infondatezza per lesione del principio di eguaglianza e lo assume come elemento distintivo delle due situazioni, che esclude la lesione di quel principi.

A ciò si aggiunge l’ulteriore elemento, trascurato dai ricorrenti, che la scelta del legislatore risulta espressa oggettivamente e, si direbbe, naturalmente, dando necessariamente rilievo alla posizione dei non medici come oggettivamente correlata ad una professionalità già acquisita, evidentemente ed oggettivamente di valore ben diverso da quella dei medici e non ad essa equivalente.

Sicché, la scelta legislativa appare anche “scelta di favore” sotto tale ultimo aspetto e ciò assume rilievo ulteriormente evidenziante la giustificazione della diversità di trattamento durante lo svolgimento delle attività formative, atteso che tali attività, pur identiche, non possono non risentire della diversa professionalità già esistente negli specializzandi medici e negli specializzandi non medici.

Tanto rafforza la giustificazione della diversità di trattamento a regime già emergente in via decisiva dalla scelta di favore di cui si è detto.

La diversa scelta possibile di attribuire lo stesso trattamento appartiene per le ragioni indicate alla discrezionalità del legislatore ed il suo mancato esercizio non è riconducibile in conseguenza ad una omissione integrante i presupposti per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

5. Mette conto ancora di rilevare che, essendo oggettivamente diverse le situazioni dei medici e dei “non medici”, non è predicabile che l’introduzione nell’ordinamento italiano della disciplina a favore dei primi esigesse sia sul piano comunitario che su quello di diritto interno la parificazione al trattamento dei primi di quella dei secondi: lo si osserva per sottendere che nella specie non ricorre, nemmeno a livello di possibile suggestione, una situazione similare a quella scrutinata da Cass. n. 26757 del 2020.

6. Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione della L. n. 401 del 2000, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: vale la stessa notazione.

Vi si sostiene che a torto il giudice di merito avrebbe rifiutato di sollevare la questione di legittimità costituzionale della L. n. 401 del 2000, art. 8, adducendo le stesse ragioni enunciate per non sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 39 e 41 e ciò senza considerare che il detto art. 8 è una norma non di derivazione comunitaria ma solo di diritto interno. Anche in tale caso alla manifestazione di dissenso dalla valutazione del giudice di merito, si aggiunge la prospettazione di argomenti a sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, che vengono enunciati evidenziando – se ben si comprende – che l’art. 8 nel disporre circa la determinazione del numero di laureati appartenenti alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione, richiama le modalità di cui all’art. 35 del citato D.Lgs., fissate per i medici, e da tanto facendo derivare che l’identità della modalità di ammissione alle scuole di specializzazione, congiunta con l’identità delle stesse e lo svolgimento delle stese attività formative giustificherebbe la necessità dello stesso trattamento.

6.1. Le ragioni enunciate a proposito della questione di costituzionalità esaminata in riferimento al secondo motivo sotto il profilo della discrezionalità legislativa giustificata dalla colà evidenziata differenza della situazione professionale dei medici e dei non medici e dal carattere di favore della scelta di ammissione, sono idonee ad evidenziare la carenza del requisito della non manifesta infondatezza anche per la questione qui prospettata.

7. Il quarto motivo denuncia “violazione e falsa applicazione art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,39 e 41, in relazione all’art. 360 c.p.c.”.

Vi si critica la motivazione con cui la corte territoriale, disattendendo il sesto motivo di appello, ha confermato il rigetto della domanda subordinata dei ricorrenti di riconoscimento di un arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c..

La corte capitolina ha così motivato: “Osserva la Corte che l’attività pratica, svolta durante la frequenza della scuola di specializzazione medici costituisce un’utilitas per l’Università, ma è il corrispettivo, connaturato all’impianto, non solo teorico, ma anche pratico del programma formativo. D’altro canto lo svolgimento di attività pratiche e’, in generale, una delle caratteristiche peculiari della formazione post lauream, precipuamente per le discipline scientifiche, formazione diretta anche a verificare sul piano pratico il bagaglio teorico acquisito durante il corso di laurea. Pertanto la sopra rilevata utilitas ha una giusta causa nell’essere un effetto conseguente del carattere pratico della formazione, giusta causa che esclude l’ipotesi della sussistenza di alcun indebito arricchimento”.

Ebbene, la motivazione resa dalla sentenza impugnata è certamente corretta là dove evidenzia che l’attività svolta dai non medici ha come corrispettivo la fruizione dell’attività formativa, ma disattende il motivo di appello con una giustificazione ultronea rispetto alla prospettazione della violazione dell’art. 2041 c.c., bastando invece a giustificare l’erroneità della sua invocazione il mero rilievo che l’attività dei non medici è espletata certamente in base ad una “giusta causa”, quella delle condizioni di svolgimento della formazione secondo la disciplina della legge e, peraltro, in forza non già di un obbligo di iscrizione alla scuola di specializzazione per i medici, ma di una scelta libera del personale non medico di frequentare le scuole di specializzazione per i medici, sebbene sottoponendosi ad un concorso. La “giusta causa” esiste in astratto secondo la disciplina della legge ed esiste in concreto una volta conseguita l’ammissione alla scuola.

Tanto avrebbe dovuto essere evidenziato dai giudici di merito, con la prospettazione dell’erroneità di predicare la rilevanza della fattispecie di cui all’art. 2041 c.c., di fronte ad una disciplina prevista dalla legge e di applicazione elettiva per una scelta libera dell’interessato.

Non è dato in sostanza comprendere come possa prospettarsi una fattispecie di assenza di “giusta causa” quando lo svolgimento della fattispecie è avvenuto in applicazione di una normativa di legge.

La “giusta causa” ipoteticamente mancante, ma in modo ben diverso da come la suppone l’art. 2041 c.c., potrà essere argomentata con riferimento alla normativa costituzionale, ma non per configurare la violazione di tale norma.

Ed infatti, l’illustrazione del motivo pretende di argomentare la censura alla incongrua motivazione della corte territoriale nuovamente evocando l’esigenza di parità di trattamento con i medici e la presenza nell’attività formativa di caratteri propri di una prestazione lavorativa. Ma tali profili ineriscono alla valutazione di costituzionalità della normativa e sono stati già scrutinati con riferimento al secondo ed al terzo motivo.

8. Il quinto motivo si duole della “violazione e falsa applicazione art. 92 c.p.c., comma 2” ed adduce che non siano state compensate le spese, cosa che sarebbe stata giustificata dal carattere della novità delle questioni poste dalla controversia.

Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto la sentenza impugnata motiva l’omessa compensazione adducendo l’esistenza di una “consolidata giurisprudenza di merito in ordine alla questione controversa”. Ebbene, i ricorrenti ignorano tale motivazione, astenendosi dal criticarla e tanto rende il motivo inammissibile alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

In via gradata, va, poi rammentato che è principio di diritto altrettanto consolidato quello secondo cui “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (ex multis, Cass. (ord.) n. 11329 del 2019 e già Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005).

9. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

La memoria dei ricorrenti non svolge considerazioni che non trovino risposta nelle argomentazioni con cui si sono scrutinati i motivi.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

11. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore rispettivamente della Repubblica Italiana in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, della Seconda Università degli Studi di Napoli, dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200, oltre duecento per esborsi, le spese generali nella misura del 15 per cento e gli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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