Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40475 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3401 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****); MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: *****);

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: *****) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’

E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:

*****); rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.M., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce a ricorso, dall’avvocato Vincenzo Santucci, (C.F.: *****);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 12/2016, pubblicata in data 4 gennaio 2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

S.M., medico iscritto ad un corso di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici tra il 1999 ed il 2006/2007, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Studi di L’Aquila, per ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007. La sua domanda è stata accolta dal Tribunale di L’Aquila, che ha condannato tutti gli enti convenuti, in solido, a pagare l’importo di Euro 49.788,70 in favore dell’attore, a titolo risarcitorio.

La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione dell’Università degli Studi di L’Aquila, confermando le altre statuizioni impugnate.

Avverso tale decisione ricorrono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso lo S..

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione preliminare di tardività del ricorso, sollevata dal controricorrente, è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata non risulta notificata dallo stesso controricorrente alle amministrazioni soccombenti e la notificazione del ricorso, avvenuta in data 31 gennaio 2017, è senz’altro tempestiva, in relazione al termine di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (considerato che la controversia ha avuto inizio nel 2006 e che alla stessa si applica la sospensione feriale dei termini).

Secondo il controricorrente, peraltro, dovrebbe farsi decorrere il termine breve per la notificazione del ricorso, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., dalla data in cui la Cancelleria ha comunicato alle parti la sentenza nel suo testo integrale (cioè dal 4 gennaio 2016).

L’assunto è del tutto destituito di fondamento, in quanto manifestamente in contrasto con il disposto dell’art. 133 c.p.c., comma 2, in cui è espressamente sancito che la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.: va quindi ribadito il principio di diritto per cui il termine cd. breve per la notificazione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., decorre esclusivamente dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte e non dalla sua comunicazione, anche se nel testo integrale, effettuata dalla cancelleria.

2. Può essere esaminato preliminarmente, per il suo carattere assorbente, il secondo motivo del ricorso, che ha ad oggetto, nel merito, la stessa sussistenza dei diritti fatti valere dal medico attore e con il quale si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare: dell’art. 11 disp. gen., comma 1; – D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; – D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,39,41,46; – D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8; – L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300; – degli artt. 5 e 189 comma 3 Trattato Cee (ora artt. 10 e 249 versione consolidata Nizza in GUCE n. C 325 del 24.12.2002), e delle Direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362, dell’art. 13 e 16 direttiva n. 82/76 Cee e dell’art. 1, comma 1 direttiva 93/16, dei principi enunciati dalla Corte di giustizia con sentenze 25 febbraio 1999 – causa C 131/97 (CARBONARI) e 3 ottobre 2000-causa C7 371/97(GOZZA); – del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, convertito nella L. n. 438 del 1992, L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 488 del 1999, art. 22,L. n. 289 del 2002, art. 36 (finanziaria 2003)”.

Il motivo è manifestamente fondato.

La decisione impugnata non è infatti conforme ai seguenti principi di diritto, già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, ai quali intende darsi piena continuità (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018):

l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;

gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;

la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;

la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

E’ in proposito appena il caso di osservare che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, art. 3, in combinato disposto con l’art. 101 c.p.c. – Difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti in giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo, avente ad oggetto la legittimazione passiva (sul piano sostanziale) delle amministrazioni convenute in giudizio, resta assorbito in conseguenza dell’infondatezza della domanda nel merito, per la radicale insussistenza dei diritti fatti valere in giudizio dal medico attore.

E’ appena il caso di osservare, in proposito, a soli fini di completezza espositiva, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente; in mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 01; conf.: Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6029 del 25/03/2015, Rv. 634892 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 765 del 19/01/2016, Rv. 638326 – 01).

4. Poiché, sulla base dei principi fin qui esposti, deve ritenersi del tutto insussistente il diritto fatto valere dall’attore in giudizio, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dallo S..

5. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, la domanda proposta dallo S. è rigettata.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle oggettive incertezze interpretative ancora esistenti al momento della proposizione del ricorso, in ordine alle questioni giuridiche affrontate.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dallo S.;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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