LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7505-2021 proposto da:
RELAX HOTEL AQUAVIVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4 A, presso lo studio dell’avvocato ZAMIR BREGASI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CIANFROCCA;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 4/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Nardecchia Giovanni Battista, che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in Camera di Consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Roma, con decreto in data 3 marzo 2021, riteneva la propria competenza territoriale a celebrare il procedimento di concordato preventivo con riserva introdotto da Relax Hotel Acquaviva s.r.l. – la cui unica attività era costituita dalla gestione di un’attività alberghiera presso il complesso turistico immobiliare sito in Casole d’Elsa (Siena), località Acquaviva – in pendenza di un procedimento prefallimentare avviato nei suoi confronti.
Rilevava, in particolare, che non valeva ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Siena né il trasferimento della sede legale in quella città, avvenuto con Delib. 23 settembre 2020, L. fall. ex art. 161, comma 1, né la documentazione allegata alla domanda di concordato, che invece confermava che il centro direttivo ed amministrativo degli affari della società si trovava a Roma.
2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso Relax Hotel Acquaviva s.r.l. prospettando un unico motivo di doglianza, illustrato anche con memoria.
Il P.M. intimato non ha svolto attività difensiva.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso per regolamento di competenza e la declaratoria della competenza del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO
che:
4. Il motivo di ricorso deduce la violazione dei criteri di individuazione del giudice competente previsti dalla L. fall., art. 9 e art. 161, comma 1, in quanto il Tribunale non ha preso in adeguata considerazione la dichiarazione del consulente contabile che attestava la mera domiciliazione delle scritture contabili e della sede legale presso uno studio professionale in Roma, dove veniva gestita solo formalmente la contabilità societaria e l’approvazione dei bilanci.
L’effettiva attività produttiva della società e la sua gestione corrente era localizzata, invece, in Casole D’Elsa (Siena), dove viveva l’amministratore, venivano ospitati i clienti, erano emessi i documenti fiscali ed era esercitata in via assolutamente esclusiva l’attività di direzione amministrativa.
5. Il motivo di ricorso proposto non è fondato.
5.1 L’odierno ricorrente, nel costituirsi in sede prefallimentare, ha eccepito l’incompetenza prefallimentare del Tribunale di Roma a conoscere dell’istanza di fallimento presentata nei suoi confronti, al pari di quella a celebrare la procedura concordataria.
L’individuazione del giudice competente – stanti il rapporto di continenza esistente tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi (Cass., Sez. U., 9935/2015), e la coincidente terminologia utilizzata dalla L. fall., art. 161, comma 1, e art. 9, commi 1 e 2 – deve avvenire tenendo conto dei principi già elaborati da questa Corte con riferimento alla dichiarazione di fallimento.
5.2 Ai sensi della L. fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. U., 15872/2013, Cass. 23719/2014, Cass. 6886/2012).
Tale presunzione, tuttavia, rimane inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione l’art. 9, comma 2 (in assonanza con quanto previsto dalla L. fall., art. 161, comma 1, ultimo periodo,), il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il Tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede (cfr. Cass. 18200/2018, Cass. 19797/2015, Cass. 18238/2013).
La predetta disposizione stabilisce, infatti, un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall’accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di determinare l’incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass. 26491/2017, Cass. 19343/2016).
Del tutto correttamente, quindi, il giudice di merito ha trascurato il trasferimento della sede legale avvenuto nell’anno antecedente il deposito dell’istanza di fallimento e il ricorso introduttivo della procedura concordataria, posto che nel caso contemplato dalla L. fall., art. 161, comma 1, ultimo periodo, e art. 9, comma 2, ciò che viene in considerazione è esclusivamente il dato obiettivo della prossimità della data del trasferimento a quella di avvio della procedura, non attribuendo la legge alcun rilievo né all’effettività del predetto spostamento, né allo scopo soggettivamente perseguito dall’imprenditore, ancorché esteriorizzatosi in circostanze oggettivamente riscontrabili (Cass. 2337/2020).
5.3 Il che non significa che, a prescindere dal formale trasferimento infraannuale, rimanesse precluso alla società di sostenere la tesi che la sede principale dell’impresa fosse posta, “sin dalla costituzione” (e dunque già prima del suo trasferimento nell’anno anteriore all’avvio della procedura concorsuale), in Casole d’Elsa.
La società debitrice era però tenuta a suffragare un simile assunto, dimostrando che là dove è ubicato l’albergo che costituisce l’unica sua attività si fosse sempre trovato anche il luogo in cui venivano individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito ed era svolta l’attività direttiva e amministrativa.
A tal fine non assumevano alcun rilievo né il luogo di residenza del suo amministratore, né l’ubicazione dell’albergo gestito dalla società, presso il quale venivano ospitati i clienti ed emessi di relativi documenti fiscali ed a cui si riferivano la D.I.A. concernente le opere da realizzarsi presso la struttura e l’autorizzazione sanitaria relativa alla struttura di ricezione turistica.
Una simile localizzazione riguarda, infatti, lo svolgimento dell’usuale attività d’impresa di Relax Hotel Acquaviva s.r.l., che ha natura ben diversa dall’attività di direzione e amministrazione della società e di adozione delle scelte strategiche.
Risulta invece agli atti che a Roma venivano gestite la contabilità societaria e l’approvazione dei bilanci, erano conservate le scritture contabili, erano state redatte le note integrative ai bilanci 2017, 2018 e 2019, era stata depositata una precedente domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva (in data 25 marzo 2019) ed era stata assunta la relativa determina ai sensi della L. fall., art. 152.
Simili attività riguardano – queste sì – la direzione e l’amministrazione della società, risultando così dimostrato che il luogo in cui sono state assunte le scelte strategiche relative alla gestione sociale è sempre stato in Roma.
Di conseguenza, si deve ritenere che la sede amministrativa e direttiva della società sia sempre stata coincidente con la sede legale.
Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021