Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40477 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6810-2021 proposto da:

B.M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 855/2020 della Corte d’appello di Torino depositata il 25/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 17 dicembre 2018, rigettava il ricorso proposto da B.M.G., cittadino senegalese, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14, o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. La Corte d’appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 25 agosto 2020, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo. La Corte di merito, in particolare, escludeva che potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, in mancanza di specifiche situazioni di vulnerabilità del richiedente asilo e di un suo adeguato grado di integrazione all’interno del paese ospitante.

3. Per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso B.M.G. prospettando un unico motivo di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

4. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione del T.U.I., art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, perché la Corte di merito, pur essendo chiamata ad effettuare un giudizio di comparazione fra lo stato in cui il migrante si sarebbe trovato a vivere in caso di rimpatrio e la condizione di integrazione raggiunta all’interno del paese ospitante, non ha adeguatamente valutato, da una parte, le terribili esperienze subite dal Balde nel paese di provenienza e il fatto che i diritti fondamentali non trovano là adeguata garanzia, dall’altra gli elementi di integrazione, lavorativa e sociale, illustrati nell’ambito del procedimento.

5. Il motivo è fondato.

La Corte di merito si è mostrata consapevole del fatto di essere chiamata a valutare la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 5, comma 6, all’esito di un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza.

Nell’effettuare questa valutazione comparativa i giudici distrettuali hanno rilevato che l’appellante non aveva compiuto alcuna allegazione in fatto circa l’esistenza, in caso di rimpatrio, di particolari rischi e pregiudizi che potesse essere ricondotta alle previsioni di cui al T.U.I., art. 5, comma 6, se non facendo riferimento a dichiarazioni ritenute inattendibili.

Sotto il profilo dell’integrazione nel paese ospitante la Corte di merito, pur dando atto dell’esistenza di un rapporto lavorativo protrattosi per tre anni e della frequentazione di un corso di alfabetizzazione, ha ritenuto che simili attività, svoltesi nelle more del giudizio volto al riconoscimento di un titolo di protezione internazionale, non potessero costituire un presupposto per il riconoscimento della domanda proposta.

Ora, la più recente giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia, ha precisato che quando si accerti il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente asilo in Italia sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del T.U.I, art. 5, per riconoscere il permesso di soggiorno nel caso in cui il ritorno in patria renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU (Cass., Sez. U., 24413/2021).

Occorreva, dunque, verificare innanzitutto se le situazioni addotte a dimostrazione di un’avvenuta integrazione avessero contribuito a creare condizioni di vita privata o familiare di significativa consistenza. Verifica, questa, che andava compiuta tenendo conto, all’attualità, del nuovo stato di vita conseguito dal migrante all’interno del tessuto sociale del paese ospitante, a prescindere dal fatto che tale condizione fosse o meno il frutto del sistema di accoglienza approntato dal paese ospitante, giacché il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dalla Carta E.D.U. intende dare tutela a una condizione personale in ragione del valore che la stessa, di per sé, assume, senza che eventuali interventi agevolatori approntati dal sistema nazionale di accoglienza possano sminuirne la rilevanza.

Una volta accertata l’eventuale esistenza di questa condizione di apprezzabile integrazione bisognava poi valutare se le condizioni di vita privata e/o familiare così venutesi a creare avrebbero subito un significativo scadimento in conseguenza del ritorno in patria, tenuto conto della situazione generale e particolare che il migrante si sarebbe trovato ad affrontare in una simile evenienza.

6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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