Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40478 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10540/2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma in Roma, Piazza Americo Capponi n. 16, presso lo studio dell’avvocato Staccioli Carlo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso del cittadino gambiano C.A. (nato a *****) volto a ottenere la protezione internazionale, o in subordine umanitaria, in quanto costretto a fuggire dal Gambia perché perseguitato a causa del proprio orientamento sessuale, essendo stato sorpreso a febbraio 2015 da alcuni familiari mentre era insieme al fidanzato, quindi picchiato e minacciato di morte insieme al suo compagno.

1.1. All’esito di apposita audizione il tribunale ha messo in evidenza le plurime contraddizioni del ricorrente (v. pag. 6-7 del decreto) che rendono il racconto “del tutto inverosimile, oltre che intrinsecamente contraddittorio”.

2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

2.1. Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a, b, c, mancata comparizione delle parti e audizione del ricorrente”.

2.2. Con il secondo mezzo si denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f), nonché art. 11 e art. 10 Cost. – mancato riconoscimento dello status di rifugiato”.

2.3. Il terzo motivo prospetta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), nonché art. 8 e art. 14, lett. c) – mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”.

2.4. Con il quarto mezzo si lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”.

2.5. L’ultimo motivo attiene alla “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – mancato riconoscimento della protezione umanitaria”.

3. In via pregiudiziale si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – stabilendo che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Secondo le stesse Sezioni unite, tale interpretazione della portata precettiva della norma risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

3.1. Di conseguenza, il difensore è tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente; al contrario, nel caso di specie l’autentica del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, non anche alla data ivi apposta.

4. Ne’ rileva, allo stato, la successiva rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con riferimento all’art. 28 e art. 46, p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p. 2 della medesima Carta, nonché artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU” (Cass. civ., ord. interlocutoria n. 17970 del 23/06/2021), dal momento che, con comunicato ufficiale del 2 dicembre 2021, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso pubblicamente noto “che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, considerata l’ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate”.

5. Può pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura – con assorbimento degli ulteriori profili di inammissibilità che investono i singoli motivi (in quanto generici o afferenti al merito) – senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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