Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40480 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10535/2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Americo Capponi n. 16, presso lo studio dell’avvocato Staccioli Carlo, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 20/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso del cittadino pakistano A.N. (nato il *****) volto a ottenere la protezione internazionale o in subordine umanitaria, ritenendo tra l’altro non credibile il racconto, in base al quale egli aveva narrato che: il governo locale aveva distribuito piccoli appezzamenti di terreno, che però erano stati rivendicati dal nuovo *****; dal 2015 cominciarono problemi nel suo villaggio, con coltivazioni distrutte e case espropriate; i seguaci del ***** si erano recati a casa della sua famiglia, dove c’era stato un violento scontro nel corso del quale erano rimasti uccisi una sua sorella incinta, il fratello e uno degli aggressori; i sopravvissuti della sua famiglia si erano recati alla polizia per denunciare i fatti, ma erano stati avvertiti che, se lo avessero fatto, sarebbero morti anche loro; per queste ragioni aveva deciso di lasciare il Paese.

2. Il richiedente ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

2.1. Con il primo motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a, b, c, mancata comparizione delle parti e audizione del ricorrente”.

2.2. Con il secondo mezzo si denuncia la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f), nonché art. 11 e art. 10 Cost. – mancato riconoscimento dello status di rifugiato”.

2.3. Il terzo motivo prospetta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), nonché art. 8 e art. 14, lett. c) – mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”.

2.4. Con il quarto mezzo si lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”.

2.5. L’ultimo motivo attiene alla “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – mancato riconoscimento della protezione umanitaria”.

3. In via pregiudiziale si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – stabilendo che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Secondo le stesse Sezioni unite, tale interpretazione della portata precettiva della norma risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

3.1. Di conseguenza, il difensore è tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente; al contrario, nel caso di specie l’autentica del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, non anche alla data ivi apposta.

4. Ne’ rileva, allo stato, la successiva rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con riferimento all’art. 28 e art. 46, p. 11, e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p. 2 della medesima Carta, nonché artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU” (Cass. civ., ord. interlocutoria n. 17970 del 23/06/2021), dal momento che, con comunicato ufficiale del 2 dicembre 2021, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso pubblicamente noto “che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni, considerata l’ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate”.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per nullità della procura, senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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