Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40481 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5990/2015 proposto da:

M.D., quale titolare della omonima impresa edile, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 172, presso lo studio dell’avvocato Matronola Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Mengucci Mauro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento ***** S.r.l., in persona del curatore Dott. T.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cesare Fracassini n. 4, presso lo studio dell’avvocato D’Orsi Francesca, rappresentata e difesa dall’avvocato Tardella Francesco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, del 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto dell’8 gennaio 2015 il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l., proposto da M.D. avverso il diniego di ammissione del credito di Euro 39.018,96 (in parte con il privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 5) in quanto ritenuto “non sufficientemente documentato non risultando dimostrata l’esecuzione dei lavori” asseritamente svolti quale subappaltatore della ***** s.r.l. nella ristrutturazione della Casa di riposo comunale in residenza protetta di *****, o in subordine del minor credito di Euro 12.675,40; il Tribunale ha condannato l’opponente alla rifusione delle spese ed anche al pagamento di una somma equitativamente determinata in Euro 5.836,48 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per avere il M. “dato causa ad un procedimento di cognizione del tutto privo, già in principio, di chance di accoglimento”.

1.1. In particolare, il tribunale ha rilevato le seguenti lacune probatorie: i) dal contratto di subappalto del 29/09/2009 (per un importo presunto dei lavori di 81 mila Euro, salvo variazioni) non risulta un’esatta descrizione dell’oggetto (computo metrico estimativo) e dei prezzi unitari da applicarsi; ii) non è stato prodotto un computo metrico consuntivo, ma solo estimativo (doc. 3), redatto dal tecnico di parte opponente e dunque inidoneo a provare natura, entità e corrispettivi delle opere eseguite; iii) il certificato di regolare esecuzione dei lavori proveniente dal Comune di *****, stazione appaltante (doc. 7), è privo di sottoscrizione e non indica quale sia stata l’entità delle opere eseguite dal M.; iv) l’allegato “computo metrico” del 20/10/2009 (doc. 8), formalmente proveniente dal progettista del Comune, non ha alcun valore probatorio perché privo di sottoscrizione o di timbri; v) il ricorrente non ha prodotto la propria contabilità dei lavori; vi) la minor somma richiesta in subordine di Euro 12.675,40 non è idoneamente provata dal documento redatto su carta intestata del Comune di Cerreto d’Esi e apparentemente sottoscritto dal legale rappresentante di ***** s.r.l. in data 27/01/2010 (doc. 6), ove si dà atto che le opere murarie “da contabilità” (subappaltate al M.) sono pari a Euro 69.127,62; vii) nel rigo successivo si legge che le opere murarie al netto del ribasso d’asta del 30% ammontano a Euro 48.389,33 e quelle eseguite in economia a Euro 3.000, per un totale di Euro 51.302,20 che maggiorate di Iva ammonta a Euro 56.452,22, ossia proprio la somma già effettivamente corrisposta dal Comune direttamente al M. (doc. 5).

1.2. I giudici anconetani hanno altresì osservato che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, ha natura sanzionatoria e presuppone malafede o colpa grave, che ricorrono nel caso di specie perché il ricorrente: i) ha prodotto un computo metrico estimativo apponendovi una copertina recante la dicitura “computo metrico consuntivo” (mala fede processuale); ii) ha prodotto un computo metrico asseritamente consuntivo e asseritamente proveniente dalla stazione appaltante, privo di timbri o sottoscrizione; iii) non ha prodotto alcun documento della propria contabilità di cantiere (es. “libretto delle misure”); iv) ha sostenuto che il doc. 6 provasse la debenza di ulteriori somme, quando la sua attenta lettura “provava ictu oculi la sola debenza delle somme già corrisposte dal Comune”.

2. Avverso detto decreto il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso, depositando anche memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il ricorrente espone il contenuto dei documenti depositati (dal n. 1 al n. 6), valorizzando tra l’altro l’avvenuta esecuzione di “tutte le opere come analiticamente descritte nel Computo metrico Consuntivo redatto dal geom. S.G.” (doc. 3) e l’avvenuto pagamento da parte della stazione appaltante del Comune di Cerreto d’Esi, direttamente al M., della somma di Euro 56.452,22 (Iva inclusa) a saldo del primo S.A.L. (docc. 5 e 6) e della fattura n. ***** (doc. 4).

2.2. Il secondo mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il tribunale posto a base della decisione la mancata contestazione, da parte della curatela fallimentare, del computo metrico consuntivo (doc. 6) da cui si ricaverebbe la quantità di opere eseguite dall’impresa subappaltatrice.

2.3. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto non sussisterebbero né malafede né colpa grave, non essendo sufficiente la soccombenza a fondare una pronuncia di condanna per responsabilità aggravata.

3. I tre motivi sono tutti inammissibili.

3.1. Quanto al primo, esso integra una mera critica alla valutazione delle risultanze istruttorie da parte del tribunale, la quale, essendo un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile nel giudizio di Cassazione (ex plurimis, Cass. 20553/2021). La censura difetta anche di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato nel ricorso il contenuto dei documenti che si assume non siano stati correttamente valutati dal giudice di merito, alcuni dei quali paiono peraltro essere di provenienza unilaterale e privi di data certa (come il c.d. Computo Metrico Consuntivo redatto dal tecnico della ditta subappaltatrice, Geom. S.G.) e comunque inidonei a provare l’effettiva esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli già debitamente pagati.

3.2. Il secondo motivo integra una censura generica e priva di autosufficienza, oltre che puntualmente contrastata dal fallimento controricorrente, il quale, avuto riguardo al “computo metrico consuntivo”, allega che “la doglianza risulta smentita dal tenore degli atti processuali: fin dal primo scritto difensivo la Curatela fallimentare ha evidenziato tutti gli elementi che portano a ritenere assolutamente non attendibile il documento in questione, poiché di provenienza unilaterale, privo di data certa e comunque successiva agli atti ufficiali della stazione appaltante, e recante importi superiori addirittura a quelli della contabilità ufficiale dell’appalto (tutte circostanze che portano a credere ad una sua costituzione a posteriori). Il Tribunale – proprio sulla base delle eccezioni della Curatela – ha approfonditamente esaminato il documento di cui trattasi, concludendo che il presunto computo metrico consuntivo era in realtà un mero computo metrico estimativo, redatto dal tecnico della subappaltatrice e non da tecnici della società fallita e sua committente o da tecnici della stazione appaltante, al quale era stata semplicemente aggiunta una copertina recante la dicitura “computo metrico consuntivo””.

3.3. Anche il terzo mezzo veicola una censura generica, senza che risulti debitamente contestato lo specifico accertamento dei giudici di merito circa la riscontrata colpa grave nonché, addirittura, la mala fede processuale (apposizione di una copertina “falsa” su computo metrico). Ne’ risulta invero che la condanna aggravata sia stata comminata solo in ragione del fatto che l’opposizione allo stato passivo si era rivelata completamente infondata e priva di prova. Invero, il tribunale ha puntualmente indicato tutte le circostanze processuali che hanno condotto a ritenere che l’opponente avesse dato causa ad un procedimento di cognizione del tutto privo, già in principio, di chance di accoglimento (produzione di un computo metrico consuntivo che era in realtà un computo metrico estimativo; produzione di un computo metrico asseritamente consuntivo privo di qualunque sottoscrizione del redattore; omessa produzione della contabilità di cantiere; proposizione di tesi contraddette dagli stessi documenti prodotti dal medesimo opponente).

4. In ogni caso, la decisione del tribunale non contrasta con l’approdo della giurisprudenza di questa Corte per cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare sia finalità pubblicistiche – correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi – sia l’interesse della parte vittoriosa a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata mediante un vero e proprio abuso della potestas agendi, attraverso l’utilizzazione del potere di promuovere la lite (di per sé legittimo) per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Per tali ragioni, la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez. U., 22405/2018).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, nella misura liquidata in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U., 20867/2020 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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