Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40483 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5905/2015 proposto da:

Banca Sella S.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Teodosio Macrobio n. 3, presso lo studio dell’avvocato Niccolini Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Boggio Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Concordato Preventivo della Sixty S.p.a., in persona dei commissari giudiziali Dott. R.L. e avv. P.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Paulucci De’ Calboli n. 9, presso lo studio dell’avvocato Sandulli Piero, rappresentato e difeso dagli avvocati Di Giacomo Remo, Tulipani Paola, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Sixty S.p.a. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Belli n. 27, presso lo studio dell’avvocato Ivone Giuseppina, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, Procura della Repubblica presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, dell’11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Banca Sella S.p.a. avverso il decreto del 15/10/2013 con cui il Tribunale di Chieti aveva respinto l’opposizione della medesima Banca e omologato il concordato preventivo proposto dalla Sixty S.p.a. (di seguito Sixty), condannando la reclamante alla rifusione delle spese in favore sia della Sixty che dei Commissari Giudiziali della procedura di concordato preventivo, Dott. R.L. e avv. P.P., “questi ultimi in solido”.

2. Avverso detta sentenza la Banca Sella S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito la “Sixty S.p.a. in concordato preventivo” (che ha anche depositato memoria) e il “Concordato preventivo della SIXTY Spa”, in persona dei predetti Commissari Giudiziali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si deduce (testualmente) “violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla L. Fall., artt. 160,161,172,180, nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per difetto di uno dei requisiti essenziali – la cd. fattibilità giuridica – per l’ammissibilità del piano e della proposta concordataria e della relativa omologazione, nonché per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), tutto ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

2.2. Con il secondo mezzo si lamenta la “violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla L. Fall., artt. 161,172,180,183, nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del dovere di informare i creditori prima del voto in ordine a tutte le circostanze utili affinché costoro decidano in piena consapevolezza della convenienza della proposta concordataria, nonché violazione delle norme di procedura (artt. 115 e 132 c.p.c.; L. Fall., artt. 180 e 183) relative al sindacato del giudice dell’omologazione del concordato preventivo e di quelle relative al riparto probatorio (artt. 2697 c.c. e segg.); tutto ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

2.3. Il terzo motivo prospetta la “violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla L. Fall., artt. 161,172,180,183, nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del dovere di informare i creditori prima del voto in ordine a tutte le circostanze utili affinché costoro decidano in piena consapevolezza della fattibilità economica della proposta concordataria, nonché violazione delle norme di procedura (artt. 115 e 132 c.p.c.; L. Fall., artt. 180 e 183) relative al sindacato del giudice dell’omologazione del concordato preventivo e di quelle relative al riparto probatorio (artt. 2697 c.c. e segg.); tutto ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

2.4. Il quarto motivo denunzia la “violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla L. Fall., artt. 161,172,180,183, nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del dovere di informare i creditori prima del voto in ordine a tutte le circostanze utili affinché costoro decidano in piena consapevolezza della meritevolezza della debitrice proponente, nonché violazione delle norme di procedura (artt. 115 c.p.c.; L. Fall., artt. 180 e 183) relative al sindacato del giudice dell’omologazione del concordato preventivo; tutto ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

2.5. Con il quinto ci si duole della “violazione e falsa applicazione della disciplina di cui alla L. Fall., artt. 161,172,180,183, nella parte della decisione di secondo grado di rigetto della censura proposta con il reclamo per violazione del divieto di compimento di atti di frode e di abuso da parte del debitore concordatario, nonché violazione delle norme relative al processo (art. 112 c.p.c. e L. Fall., art. 180) ed al riparto probatorio (artt. 2697 c.c. e segg.); tutto ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”.

3. Preliminarmente all’esame dei motivi del ricorso occorre valutare l’unica difesa svolta dalla controricorrente Sixty s.p.a., di inammissibilità del ricorso “in ragione del precedente passaggio in giudicato della sentenza impugnata”, nel senso che “non risponde al vero l’affermazione della ricorrente secondo cui sarebbe mancata la notifica della sentenza impugnata ed oggetto di richiesta di cassazione (cfr., sul punto, pagg. 2 e 67 ricorso per cassazione”, poiché la notifica sarebbe stata “ritualmente eseguita nel domicilio eletto da Banca Sella s.p.a. nella fase introduttiva del giudizio di gravame”, segnatamente presso lo “studio dell’Avv. Giulio Agnelli che tra l’altro risulta aver personalmente e materialmente ricevuto la copia autentica del provvedimento giudiziale – sito in *****”, in data 21 ottobre 2014, tanto che il 28 gennaio 2015 (ben prima della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 23 febbraio 2015), “la Cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., comma 1, ha puntualmente rilasciato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza”; la sentenza impugnata sarebbe perciò “divenuta non più riformabile, ex art. 325 c.p.c., comma 2, sessanta giorni dopo la sua notifica e cioè il 22 dicembre 2014 (compresa la proroga del termine ex art. 155 c.p.c., comma 5), quindi ben sessantadue giorni prima della data di notifica del ricorso per cassazione”.

3.1. Alla luce della documentazione versata in atti dalla controricorrente Sixty S.p.a. in concordato preventivo, deve dunque rilevarsi la tardività del ricorso, in quanto proposto – avverso una sentenza pubblicata il 10/07/2014 e notificata il 21/10/2014 (su istanza del difensore della Sixty) – solo in data 23/02/2015, dopo il decorso del termine ordinario di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c., comma 2 (cfr. all’epoca Cass. 12819/2016 per cui “in tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, dalla corte d’appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 c.p.c. e segg., sicché è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, non potendo applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dalla L. Fall., art. 131 e riformata con il D.Lgs. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e “in bonis” dall’altro)”.

3.2. Alle medesime conclusioni si perviene (a maggior ragione) computando il minor termine di trenta giorni applicato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la quale ha stabilito che al provvedimento emesso dalla Corte d’appello L. Fall., ex art. 183, comma 1, sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica la disciplina prevista dalla L. Fall., art. 18, comma 14, sicché lo stesso è ricorribile per cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria, “permanendo, anche rispetto all’impugnazione per cassazione, le ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull’omologazione, accordandola o negandola, e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento, sicché il rinvio al procedimento di reclamo di cui alla L. Fall., art. 183, comma 2, deve intendersi riferito all’intero svolgersi delle fasi di impugnazione previste dalla L. Fall., art. 18 e non solo alla porzione del reclamo” (Cass. 30210/2019).

3.3. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, nell’attuale contesto normativo, non vi è più ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione ai fini del decorso dei termini per proporre reclamo, dal momento che: i) all’epoca di entrata in vigore della L. Fall., art. 18, sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione (che, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., comma 2, ha ad oggetto una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi) e la comunicazione (la quale veniva – e in via residuale viene tuttora – effettuata mediante biglietto di cancelleria, in “forma abbreviata”, secondo la dicitura ormai inattuale dell’art. 136 c.p.c.); ii) dall’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, si è creato un difetto di coordinamento tra il testo dell’art. 136 c.p.c. (rimasto inalterato laddove si riferisce ad un “forma abbreviata di comunicazione”) e l’art. 45 disp. att. c.p.c. (il quale, al comma 2, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene “in ogni caso… il testo integrale del provvedimento comunicato”); iii) vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività posta in essere dal cancelliere ai fini della notificazione e della comunicazione, poiché in entrambi i casi egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di p.e.c. contenente in allegato il testo integrale del provvedimento; iv) una simile equiparazione trova conferma nell’ultimo periodo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, secondo cui la comunicazione della sentenza “non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325”, in quanto, in un sistema ordinario che ha al suo centro l’art. 285 c.p.c. – secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa “su istanza di parte” – la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d’ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva alla parte; sicché, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti “idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all’art. 325”; v) l’equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio si giustifica quindi in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall’art. 285 c.p.c., da quella contemplata dalla L. Fall., art. 18, poiché, mentre il congegno dell’abbreviazione del termine ex art. 285 c.p.c., trova fondamento nella volontà della parte vincitrice di ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18, ha a fondamento non già l’iniziativa di parte, bensì – in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare – la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione; vi) di conseguenza, tanto la comunicazione quanto la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, determinano la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione (Cass. 23443/2019; cfr. Cass. 10525/2016, 2315/2017, 23575/2017, 26872 /2018, 27685/2018).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente Sixty s.p.a. in concordato preventivo, liquidate come da dispositivo.

5. Analoga condanna non può essere invece disposta in favore dell’altro controricorrente “Concordato preventivo della Sixty s.p.a. in persona dei Commissari Giudiziali”, stante il difetto di legittimazione passiva del commissario giudiziale nel procedimento di reclamo avverso il rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo, essendo al predetto organo attribuiti compiti di vigilanza, informazione, consulenza ed impulso – tutti volti al controllo della regolarità del comportamento del debitore e alla tutela dell’effettiva informazione dei creditori – e non già funzioni di amministrazione, gestione o rappresentanza del debitore o dei creditori, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale (Cass. 16562/2021, che ha perciò dichiarato inammissibile il controricorso della “massa dei creditori” del concordato, in persona del commissario giudiziale).

5.1. In proposito è stato chiarito che il Commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al giudizio di omologazione del concordato preventivo L. Fall., ex art. 180, attraverso la comparizione all’udienza in Camera di consiglio (comma 1), la costituzione in giudizio e il deposito di un parere motivato (comma 2) – e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo del tribunale, al fine di darne notizia ai creditori (comma 5), non diviene parte in senso sostanziale del giudizio medesimo, ma conserva la posizione giuridica di organo ausiliario del giudice, non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituto processuale della massa dei creditori; di conseguenza, egli non è abilitato all’esercizio di azioni ed è privo anche della legittimazione a proporre ricorso per Cassazione (Cass. 10632/2007, 11604/1998, 7152/1992, 3676/1987, 178/1987, 1342/1967; cfr. Cass. 4183/2014 e Cass. 5273/2018, in motivazione, con riguardo al procedimento di revoca L. Fall., ex art. 173).

5.2. Lo stesso parere formulato dal Commissario giudiziale e diretto al tribunale non integra una domanda giudiziale in senso tecnico (Cass. 10632/2007), tanto che resta fermo, per tutto il corso del procedimento concordatario, il potere-dovere del giudice di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di concordato, prima fra tutte la sua fattibilità (Cass. 11522/2020, 30454/2019, 5825/2018, 9061/2017), mentre ai creditori è riservata la valutazione di convenienza della proposta concordataria, in vista dell’eventuale giudizio di cd. cram down L. Fall., ex art. 180, comma 4 (Cass. 23315/2018, 21175/2018).

5.3. Da tale difetto di legitimatio ad causam – rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. U., 2951/2016; Cass. 17092/2016, 7776/2017, 11744/2018) – discende dunque l’inammissibilità del controricorso dei Commissari giudiziali (Cass. 31313/2018), con compensazione delle spese nei confronti di parte ricorrente, stante l’inammissibilità anche del ricorso.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U., 20867/2020 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara inammissibile il controricorso del Concordato Preventivo della Sixty S.p.a., in persona dei commissari giudiziali R.L. e P.P..

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Sixty S.p.a. in Concordato Preventivo, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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