Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40486 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5740/2015 proposto da:

Cooperativa Costruzioni Soc. Coop., in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 213, presso lo studio dell’avvocato Bava Raffaele, rappresentata e difesa dall’avvocato Facinelli Roberto, giusta procura a margine del ricorso, e dall’avvocato Berti Carlo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.p.a., in persona del curatore Dott. F.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo studio dell’avvocato Parpaglioni Mara, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vecchi Alessandra, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bologna ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.p.a., proposta dalla Cooperativa Costruzioni Soc. Coop. ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5, sul credito di Euro 2.165.717,74 ammesso in via chirografaria, per l’esecuzione di opere previste in contratti di appalto;

2. avverso detta decisione la Cooperativa Costruzioni ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (1. “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5 e degli artt. 3,35 e 45”; 2. “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 98 del 2013, art. 82, n. 3-bis e, in via ulteriore, degli artt. 3,35 e 45 Cost.”), cui il Fallimento ***** ha resistito con controricorso;

3. in data 21 aprile 2021 i difensori della ricorrente, muniti di procura speciale, hanno depositato “atto di rinuncia al ricorso” invitando parte controricorrente “ad aderire alla compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., u.c.”; con memoria del 6 settembre 2021 gli stessi difensori hanno dato atto della rituale notifica dell’atto di rinuncia al ricorso, chiedendo dichiararsi “l’estinzione del ricorso, con compensazione delle spese”;

4. in vista dell’udienza camerale, il difensore della controricorrente, pur dando atto della notifica della rinunzia al ricorso di parte ricorrente in data 29 aprile 2021, ha depositato apposita nota per la liquidazione delle spese.

CONSIDERATO

che:

5. la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sottoscritto dal difensore del ricorrente munito di mandato speciale a tale effetto, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 27746/2021);

6. essa è produttiva di effetti in quanto ritualmente notificata, anche se non espressamente accettata dal controricorrente, poiché nel giudizio di cassazione – diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. – non è richiesta l’accettazione delle altre parti, trattandosi di atto unilaterale recettizio ma privo del carattere c.d. “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali: Cass. 3971/2015, 9857/2011, 21894/2009, 28675/2005), esigendosi solo che sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass. Sez. U., 3876/2010; Cass. 266/2019, 2259/2013), con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento impugnato e venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. U., 1923/1990; Cass. 23840/2008, 4446/1986);

7. gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c., sono invero finalizzati solo ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016), poiché dell’art. 391 c.p.c., comma 4, prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), laddove il comma 2 stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass. 31173/2021);

8. nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia (la controricorrente, come visto, non si è opposta, senza però aderirvi esplicitamente e senza fare riferimento ad una eventuale accettazione della compensazione delle spese di lite, delle quali ha anzi chiesto la liquidazione), deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 10396/2021);

9. del resto, anche applicando il principio della soccombenza virtuale le spese dovrebbero gravare sulla ricorrente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il privilegio previsto dall’art. 2751-bis c.c., n. 5, per i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non è applicabile al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva (Cass. 20116/2010), essendo stata altresì dichiarata manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, “attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell’attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l’incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato” (Cass. 4383/2015);

10. in conclusione, le spese vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo;

11. non va invece disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 13408/2017, 19560/2015), peraltro integrante un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, in quanto tale non applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (ex multis Cass. 15996/2018, 3542/2017, 13636/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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