Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40487 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12162/2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Mario Savini n. 7, presso lo studio dell’avvocato Romagna Valentina, rappresentata e difesa dall’avvocato D’Aniello Filomena, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.E., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato De Rienzo Roberta, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2772/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2772/2017 pubblicata il 19 giugno 2017 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da A.A. nei confronti di D.M.E., erede superstite di D.M.L., e per l’effetto ha confermato la sentenza impugnata n. 1342/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stata rigettata la domanda proposta da A.A. di accertamento della paternità di D.M.L., deceduto il *****.

2. Avverso questa sentenza A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito con controricorso da D.M.E..

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’appello considerato che la prova del DNA era stata effettuata con difficoltà sulle spoglie di D.M.L. in quanto la figlia di quest’ultimo, nata dal matrimonio, D.M.E. si era rifiutata di sottoporsi ai test ematici, e ciò in violazione dell’art. 269 c.c., benché fosse stato offerto un quadro indiziario più che convincente sull’esistenza di rapporti intimi e frequenti tra la madre dell’attrice e odierna ricorrente e il D.M.; ii) con il secondo motivo l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, avendo il consulente affermato che il materiale acquisito era altamente degradabile e che la qualità del profilo avrebbe potuto destare dubbi interpretativi, anche perché il materiale estratto avrebbe potuto essere non riferibile al D.M., ed invece la Corte d’appello non aveva disposto alcun approfondimento, pure se richiesto dallo stesso C.T.U.; iii) con il terzo motivo l’errata condanna dell’odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite, da ritenersi ingiustificata data l’oggettiva controvertibilità delle risultanze istruttorie e in particolare dell’espletata C.T.U..

2. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Le censure non si confrontano con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, si risolvono in un’impropria richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie e difettano anche di autosufficienza.

La Corte di merito ha dato conto nel dettaglio delle risultanze testimoniali ritenendole poco significative e ha perciò considerato di rilievo decisivo le risultanze della C.T.U. espletata, precisando, a confutazione dei motivi d’appello, che era certa la riconducibilità al D.M. dei resti mortali prelevati dal consulente tecnico d’ufficio e che quest’ultimo aveva espressamente affermato la validità del profilo ottenuto dal materiale genetico del presunto padre (pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha altresì motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione e di nuova C.T.U. sui profili genetici delle pretese sorelle, rimarcando che l’appellante e odierna ricorrente non aveva contrapposto specifiche censure tecniche, se non quelle già confutate dal consulente d’ufficio.

La ricorrente non svolge una critica specifica a tali puntuali argomentazioni, limitandosi a riproporre le doglianze svolte in appello, richiama le risultanze testimoniali sollecitando impropriamente una rivalutazione del quadro probatorio in sede di legittimità e, nel riproporre la doglianza della sostanziale inattendibilità delle risultanze peritali, neppure riporta compiutamente il testo dell’elaborato da cui dovrebbe ricavarsi quell’assunto, né indica con precisione dove siano state espresse dal consulente d’ufficio le affermate “mille perplessità”, e ciò in netto contrasto con le chiare affermazioni della sentenza impugnata sul punto.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile, sia perché non necessita di motivazione l’applicazione della regola generale, a cui si è attenuta la Corte di merito, in base alla quale le spese di lite seguono la soccombenza, sia perché la scelta di compensare o meno le spese di lite è rimessa al giudice di merito, nel rispetto delle previsioni del codice di rito, sia perché, in ogni caso, non ricorre affatto, secondo quanto statuito motivatamente dalla Corte d’appello, la dedotta controvertibilità delle risultanze peritali.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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