Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40488 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31267/2020 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Pellegrini, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura Grosseto, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GROSSETO, depositata il 30/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 30-10-2020 il Giudice di Pace di Grosseto ha respinto il ricorso di R.A., cittadino kosovaro, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Grosseto in data 2-9-2020, notificato nella stessa data.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Grosseto, che non si è costituita.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 T.U. Imm. e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, deducendo di essere soggetto inespellibile e che ciò rende nullo ed abnorme il decreto di espulsione e il rifiuto da parte della Questura di rilasciare al ricorrente qualsiasi titolo di soggiorno, come da giurisprudenza di merito che richiama; ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 T.U. Imm. e della direttiva comunitaria n. 86 del 2003, rilevando di essere coniugato con cittadina italiana e che l’assenza di convivenza con la moglie non è valido motivo di diniego; iii) con il terzo motivo la violazione del diritto di difesa e del diritto ad un equo processo, per avere il Giudice di Pace espresso la valutazione di pericolosità sociale dell’espellendo sulla base di precedenti penali non tutti definitivi, mentre detta valutazione non ammette automatismi, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (da ultimo Cass., Sez. U., 23745/2020).

2.2. Premesso che, in base a quanto esposto nell’ordinanza impugnata, il decreto di espulsione è stato emesso ai sensi del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), tutte le censure difettano del requisito della specificità e non si confrontano affatto con il percorso argomentativo del provvedimento impugnato.

Segnatamente, il ricorrente afferma di essere soggetto inespellibile (primo motivo), senza spiegarne minimamente le ragioni, atteso che si limita a richiamare una pronuncia di merito neppure illustrando quale sia l’attinenza di quel decisum al caso di specie.

Il divieto di espulsione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. c), del citato D.Lgs., opera se c’e’ convivenza effettiva con il coniuge (tra le tante Cass. 5378/2020), ritenuta nella specie non dimostrata dal Giudice di Pace. Detto accertamento fattuale non è censurato, dato che il ricorrente si limita solo a sostenere, erroneamente per quanto si è appena detto, che non si richieda la convivenza effettiva con il coniuge (secondo motivo).

Anche la doglianza espressa con il terzo motivo è del tutto generica, poiché manca la critica specifica alla motivazione del provvedimento impugnato, difetta qualsiasi precisazione in ordine ai precedenti penali richiamati, che il ricorrente assume essere non definitivi, nonché difetta totalmente l’illustrazione della pertinenza al suo caso della giurisprudenza richiamata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazione che si sta scrutinando contiene mere enunciazioni di violazioni di legge e richiami giurisprudenziali e non consente, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con l’ordinanza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, sicché non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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