LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29354/2020 proposto da:
C.A., avv. Lucra Mandro, del Foro di Verona;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 471/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13.12.2017, rigettava il ricorso di C.A., cittadino nigeriano, il quale chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 11.2.2020, dichiarava il gravame inammissibile perché tardivo: rilevava che l’ordinanza di rigetto era stata emessa “all’udienza del 13.12.2017 all’esito della Camera di consiglio e inserita a verbale”, che il termine di trenta giorni per l’appello iniziava decorrere da quella stessa data (13.12.2017) in cui doveva intendersi avvenuta la comunicazione ex art. 702-quater c.p.c. e che, quindi, l’appello proposto con citazione depositata (e notificata, v. ricorso a pag. 6) il 27.6.2018 era tardivo.
Avverso questa sentenza il cittadino straniero propone ricorso per cassazione per violazione di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene che il dies a quo del termine di impugnazione non era il 13.12.2017, data in cui si svolse l’udienza all’esito della quale non fu data lettura della decisione, ma il 29.5.2018 quando la cancelleria aveva “notificato” l’ordinanza, con la conseguenza che la citazione in appello notificata il 27.6.2018 era tempestiva. Egli deduce che nel verbale di udienza del 13.12.2017 e nel testo dell’ordinanza del Tribunale mancava l’attestazione della lettura della decisione da parte del giudice in udienza (che avrebbe fatto decorrere il termine immediatamente), con conseguente necessità ai fini del decorso del termine impugnatorio della comunicazione da parte della cancelleria avvenuta il 29 maggio 2018.
Il ricorso è infondato.
Le controversie in materia di protezione internazionale, instaurate in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, sono assoggettate al rito sommario di cognizione ai sensi degli artt. 19 e 36 di tale decreto, con contestuale abrogazione del rito speciale già disciplinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (Cass. 7 giugno 2016, n. 13830). Ne consegue che l’appello avverso l’ordinanza del tribunale ex art. 702-bis c.p.c., è esperibile, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza (Cass. 31 ottobre 2016, n. 22119).
Questa Corte ha anche affermato che, in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (cfr. 9 marzo 2021, n. 6454, in tema di protezione internazionale; Cass. 6 giugno 2018, n. 14478, in altra materia). Ed infatti, le norme richiamate, applicabili anche al procedimento sommario di cognizione, dispongono che le ordinanze pronunciate in udienza sono inserite nel processo verbale (art. 134 c.p.c., comma 1) e si intendono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovrebbero comparirvi (arg. ex art. 176 c.p.c., comma 2), coerentemente con la ratio legis connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione che tende alla più sollecita formazione del giudicato.
A tal fine è significativa sia la brevità del termine impugnatorio (trenta giorni) sia la decorrenza dello stesso dalla data dell’udienza, tranne quando l’ordinanza sia pronunciata fuori udienza, nel quale caso il termine decorre dalla notificazione (art. 137 c.p.c.) su istanza di parte o dalla comunicazione (art. 136 c.p.c.) quale atto d’ufficio del cancelliere. In tal modo il legislatore ha introdotto un ulteriore elemento di speditezza del rito, prevedendosi in sostanza che, quand’anche una parte o entrambe non manifestino interesse al sollecito conseguimento degli effetti del giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., e si astengano dalla notificazione, gli effetti medesimi conseguono alla comunicazione dell’ordinanza fuori udienza da parte del cancelliere.
Nella giurisprudenza di legittimità non vi è consonanza di vedute sulla rilevanza da attribuire alla eventuale lettura in udienza dell’ordinanza all’esito del procedimento sommario: secondo alcuni precedenti il termine impugnatorio di cui all’art. 702-quater c.p.c., decorre dalla data dell’udienza solo quando della ordinanza (inserita a verbale) sia data lettura in udienza (cfr., in tema di protezione internazionale, Cass. 19 marzo 2021, n. 7866; 26 maggio 2021, n. 14669).
Invero, la lettura di detta ordinanza in udienza, sebbene talora invalsa nella prassi, non è prevista nell’art. 702-ter c.p.c. e, del resto, anche quando prevista come nel modulo decisorio di cui all’art. 281-sexies c.p.c., non ha rilievo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione: infatti anche quando il giudice abbia ordinato la discussione orale della causa e pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa motivazione, il termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze (cfr. Cass. n. 19743 del 2014, n. 12515 del 2009); analogamente, il termine lungo per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ex art. 176 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17311 del 2015).
Una interpretazione in senso opposto porterebbe a ritenere che, ai fini della decorrenza del termine per l’appello di cui all’art. 702 quater c.p.c., l’ordinanza dovrebbe sempre essere comunicata o notificata anche quando sia “pronunciata in udienza” e le parti siano costituite e (debbano essere) presenti, ma tale conclusione è in contraddizione con la regola generale desumibile dall’art. 134 c.p.c., comma 1, secondo la quale il cancelliere comunica alle parti solo le ordinanze pronunciate “fuori dell’udienza”.
E’ in considerazione della natura semplificata del provvedimento (“ordinanza”) e del rito (sommario) che il legislatore (nell’art. 702-quater c.p.c.) ha derogato al regime previsto per la decorrenza del termine breve di impugnazione delle “sentenze”, per le quali è espressamente escluso che la comunicazione sia idonea a far decorrere i termini impugnatori (brevi) di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr. art. 133 c.p.c., comma 2 novellato).
Nella specie, il ricorrente ha riferito che la decisione è avvenuta in udienza “al termine della discussione della causa di cui… il processo verbale d’udienza dà atto” (ricorso a pag. 9). Non rileva che il difensore abbia abbandonato l’aula o che il giudicante non abbia dato lettura della decisione, al fine di sostenere che la decisione sia avvenuta fuori udienza e di giustificare una diversa decorrenza del dies a quo del termine impugnatorio (dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza); né rileva che la cancelleria abbia comunque dato successiva comunicazione dell’ordinanza pronunciata in udienza, dovendosi questa ritenere conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi.
Il ricorso è rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021
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