Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40491 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9596/2020 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Besani Stefano, Mocchetti Ilio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D., nella qualità di genitore della minore A.M.C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico n. 2, presso lo studio dell’avvocato Crimi Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avvocato Talamone Alberto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3560/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 26/8/2019, ha confermato la decisione di primo grado che, in giudizio, avente ad oggetto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, proposta da A.D., quale madre della minore A.C.M. (nata il *****), nei confronti di M.A., aveva accertato che questi era il padre biologico di C.M. e le aveva attribuito il cognome M. in sostituzione di quello della madre, ordinando le annotazioni a cura dell’Ufficiale di Stato civile.

M.A. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. A.D. ha replicato con controricorso, corroborato da memoria.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di norme di diritto.

Il ricorrente si duole che l’accertamento della paternità sia stato basato sulla circostanza relativa all’ingiustificato rifiuto di M. a sottoporsi ai disposti accertamenti genetici, ritenuto rilevante ex art. 116 c.p.c., comma 2. Si duole altresì che sia stato dato rilievo alla negazione da lui stesso svolta in merito all’esistenza di un rapporto con la A., all’epoca del presumibile concepimento della bambina, perché ritenuta “generica”, assumendo che in tal modo era stato gravato di un onere probatorio negativo relativo alla circostanza di non avere avuto rapporti sessuali con la originaria attrice.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. La sentenza ha rettamente seguito il principio secondo il quale “Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (Cass. n. 28886 del 08/11/2019; Cass. n. 6025 del 25/03/2015); ha, comunque, valorizzato il detto rifiuto nell’ambito di un complessivo quadro indiziario connotato sia dalla negazione solo generica, con il primo atto difensivo, dell’esistenza di rapporti sessuali tra le parti in epoca compatibile con il concepimento della bambina, come ricostruito dalla A. a sostegno della domanda – negazione rimasta generica anche nel corso del giudizio, ove il M., ha scelto di continuare a non adempiere all’onere di una contestazione in termini specifici, sia dalla condotta processuale contraddittoria del M., che prima non si era opposto alla richiesta di ammissione di indagini peritali e poi ne aveva impedito lo svolgimento.

1.4. Quanto alla censura per violazione dei principi in tema di onere probatorio, in ragione della cd. prova negativa, che sarebbe stata inopinatamente posta a carico del M., va osservato che il ricorrente non coglie la ratio decidendi, fondata sull’inosservanza, da parte sua, dell’onere di contestazione ex art. 115 c.p.c..

Va rammentato che il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto (e lo era anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione”) ex art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica, in quanto la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889 del 27/08/2020).

Invero, l’operatività del principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all’onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 20525 del 29/09/2020; Cass. n. 26908 del 26/11/2020), ipotesi che nel caso di specie non ricorre, avendo dato atto la Corte territoriale della precisa allegazione dei fatti da parte di A.. Infine, va ricordato che, in sede di applicazione dell’art. 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680 del 07/02/2019).

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accertato la specifica allegazione, da parte dell’attrice, dei fatti concernenti la esistenza di un rapporto tra le parti temporalmente compatibile con l’epoca del concepimento ed ha valorizzato la genericità della negatoria del convenuto, rettamente applicando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., senza che il ricorrente abbia indicato alcun elemento in senso contrario di cui sia stato omesso l’esame.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme di diritto. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto infondati i motivi proposti dall’appellante, relativi all’assenza preventiva dell’autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione dell’azione, ritenendola superflua in assenza di conflitto tra il minore, ed il genitore procedente. A parere del ricorrente il genitore che esercita l’azione ex art. 269 c.c., nell’interesse del figlio minore ha l’onere di chiedere l’autorizzazione del Giudice tutelare o la nomina di un tutore speciale al fine di evitare ogni potenziale conflitto di interessi; sostiene, inoltre, che nel caso di specie gli interessi della madre e della minore sarebbero stati confliggenti, giacché la madre non aveva chiesto la condanna al mantenimento della minore e l’azione era volta a soddisfare solo l’immagine sociale della prima.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Osserva la Corte che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, l’art. 273 c.c., che consente al genitore esercente la potestà, o al tutore, di promuovere nell’interesse del minore l’azione relativa, prevede un caso di sostituzione processuale con il conferimento di un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto, in funzione di un loro particolare interesse all’esercizio di detto potere; a tal fine, solo nell’ipotesi che l’azione sia promossa dal tutore è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’esplicita previsione dell’art. 273 c.c., comma 1, che implicitamente la esclude per l’ipotesi che l’azione sia promossa dall’esercente la potestà di cui all’art. 316 c.c.” (Cass. n. 5141 del 29/04/1992) e che “Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la nomina del curatore speciale è eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore, né, tantomeno, la esclude” (Cass. n. 23170 del 08/11/2007).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha escluso la ricorrenza di un conflitto di interessi tra la minore e la madre, anche potenziale, e la ricorrenza dell’interesse della minore, laddove ha affermato “In assenza di elementi indicativi di un conflitto e che neppure l’appellante ha con argomentazioni concrete posto a sostegno del motivo di appello, il giudice di primo grado non ha proceduto ad alcuna nomina. La Corte condivide la decisione: la madre ha agito a tutela della figlia non potendo ignorarsi il miglioramento obiettivo della situazione giuridica della minore collegato agli obblighi materiali e morali che derivano, in capo al padre biologico, dall’accoglimento della domanda e senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell’interesse del minore, l’attuale mancanza di rapporti affettivi tra la piccola C. ed il M.” (fol. 5 della sent. imp.) con motivazione logica circostanziata.

La censura, formulata in termini astratti – attraverso il filtro dei personali convincimenti del ricorrente alla luce dei quali mira a sovvertire la valutazione motivatamente svolta dalla Corte distrettuale è pertanto infondata.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e dei dati identificativi delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Rigetta il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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