Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40492 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21571/2020 proposto da:

A.R., quale genitore del minore A.Y., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossi Daniela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comunità Educativa Istituto Antoniano di Montepulciano, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Servizi Sociali di Arezzo, T.L. quale tutore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1211/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 01/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Firenze, con la sentenza pubblicata e notificata al ricorrente il 1/7/2020, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale, all’esito del procedimento promosso dal PMM ai sensi della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 12, e previa nomina dell’Avv. T.L., quale tutrice della minore A.Y. (nata il *****), o figlia di G.L. e di A.R., era stata dichiarata l’adottabilità della minore.

A.R. propone ricorso per cassazione con tre mezzi. Le altre parti sono rimaste intimate.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte di appello di Firenze motivato in maniera solo apparente circa lo stato di abbandono della minore da parte del padre e della madre.

Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale non ha correttamente formulato l’indicazione delle ragioni di fatto poste a base del provvedimento impugnato e che, anche a voler ritenere corretta questa indicazione, avrebbe mal sussunto la fattispecie sotto della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, perché a) aveva considerato circostanze e valutazioni che risalivano ad oltre un anno prima; b) i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, art. 8, comma 1, art. 15, lett. b) e degli artt. 20 e 30 Cost.. Il ricorrente si duole che non sia stata correttamente valutata la sussistenza dello stato di abbandono della minore all’attualità ed in concreto.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4, per avere omesso la motivazione, ovvero motivato in maniera solo apparente in relazione alla censura volta a dimostrare la modifica della situazione attuale.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati, in parte inammissibili.

2.1. Contrariamente a quanto il ricorrente assume, in maniera peraltro generica ed astratta, senza confrontarsi con le specifiche statuizioni, la motivazione non è affatto apparente perché l’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione è dettagliata e la decisione conforme ai principi in materia.

La Corte territoriale ha dato conto, infatti, in modo dettagliato della grave condizione di abbandono della minore, nata in stato di sofferenza fetale per l’assunzione di droghe da parte della madre e sottoposta a trattamento con metadone per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, del fatto che la neonata era stata lasciata sola in ospedale dalla madre, in condizioni psico/fisiche tali da non consentirle di assisterla, dell’inutile avvio di percorsi volti a monitorare i rapporti tra la bimba ed i genitori e ad attuare un programma di sostegno alla genitorialità.

Quanto alla mancanza di attualità della decisione, la censura risulta smentita dall’acquisizione da parte della Corte territoriale di una relazione aggiornata dei Servizi Sociali di Arezzo del 10/3/2020, da cui ha tratto la notizia delle ripetute assenze dei genitori agli incontri fissati per la valutazione delle competenze genitoriali e del profilo psico-diagnostico.

Il ricorrente, inoltre, non indica quali sarebbero le circostanze attuali non considerate: invero, si limita a segnalare l’inizio di un percorso di disintossicazione da parte della G., circostanza valutata dalla Corte di appello e ritenuta inidonea a mutare il quadro istruttorio complessivo in merito allo stato di abbandono della minore per il carattere iniziale e discontinuo dello stesso. Nessuna circostanza di fatto “nuova” e riferibile al ricorrente viene da questi dedotta o indicata come idonea a mutare la valutazione in ordine allo stato di abbandono della minore e come non esaminata dalla Corte distrettuale, che invece, da conto della condizione di tossicodipendente di A.R., senza che questi nulla abbia dedotto sul punto.

Anche le considerazioni svolte in merito al possibile apporto della nonna appaiono non pertinenti, sia perché non hanno costituito oggetto di accertamento in fase di merito, sia perché non risulta che la nonna materna, S.A. – che non ha partecipato come parte ad alcuna fase del giudizio – abbia manifestato la volontà di farsi carico dell’accudimento e della crescita della bambina.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

L’assenza di attività difensiva delle parti intimate esonera dal provvedere sulle spese.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Dagli atti il processo risulta esente, sicché non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità e i dati identificativi delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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