Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40493 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3077/2020 r.g. proposto da:

A.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonina Fazio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo, alla Via Libertà

n. 159;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avvocato Filippo Tortici, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale Regina Margherita n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Edoardo De Stefano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. cron. 2172/2019, della CORTE DI APPELLO DI PALEREMO, depositata in data 08/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/12/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 4.1.2016, il Tribunale di Palermo pronunciò la separazione personale dei coniugi A.M. e M.S., rigettando la domanda di addebito formulata dal primo in danno della seconda; affidò il figlio minore della coppia, A.E., ai nonni paterni, con facoltà per i genitori di incontrarlo e tenerlo con sé giusta le modalità indicate alle pagine 28 e 29 della relazione del c.t.u. depositata il 3 aprile 2014, stabilendo, altresì, che fosse preso in carico dal Servizio Sociale e dal Servizio N.P.I. competente in relazione al suo luogo di residenza; invitò entrambi i coniugi a continuare il percorso di supporto psicologico, di recupero ed attivazione delle loro capacità genitoriali intrapreso presso il Centro di Psicologia per la Cura dei Legami Familiari istituito dal Servizio di Psicologia della AUSL ***** di Palermo; impose agli operatori del Servizio Sociale competenti in relazione al luogo di residenza del minore di riferire sulle attività compiute al Giudice tutelare, con periodicità semestrale; dispose che entrambi i genitori corrispondessero la somma di Euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio suddetto e li dichiarò entrambi tenuti al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore di quest’ultimo, da individuarsi in quelle relative alle cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche; confermò il divieto di espatrio del minore A.E. ed ordinò l’annotazione del provvedimento nelle liste di frontiera mediante comunicazione alla Questura di Palermo.

2. La Corte di appello di Palermo, adita da entrambi i coniugi con gravami principale ed incidentale, con sentenza dell’8 novembre 2019, n. 2172, ha così statuito: “…in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 4.1.2016, appellata in via principale da M.S. ed in via incidentale da A.M., così provvede: 1) dispone che, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la prima corrisponda un assegno di Euro 150,00 ed il secondo un assegno di Euro 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare su base annuale secondo gli indici Istat; 2) pone le spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi in quelle non somministrate dal Servizio Sanitario Nazionale, e le spese straordinarie scolastiche, nell’accezione e secondo le modalità indicate nella parte motiva della sentenza di primo grado, a carico della M. nella misura del 30% ed a carico dell’ A. nella misura del 70%; 3) revoca il divieto di espatrio del minore A.E., (…) e la disposizione di annotazione del relativo provvedimento nelle liste di frontiera. Conferma, nel resto, la sentenza impugnata…”.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: i) “ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova consulenza per acquisire una verifica aggiornata delle dinamiche relazionali all’interno della famiglia A. ed accertare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio congiunto della potestà genitoriale o, in caso contrario, la percorribilità di un affidamento esclusivo ad uno dei genitori, oltre che valutare il regime di affidamento del minore ai nonni paterni”. All’esito della stessa, dopo aver riportato quanto rilevato dal nominato collegio peritale, ha affermato che le indicazioni provenienti da quest’ultimo “… sono praticamente corrispondenti al regime adottato dal Tribunale con la sentenza appellata ed oggetto di censura degli appellanti, e vanno, quindi, allo stato, confermate”; ii) quanto alla svolta audizione del minore, ha disatteso le doglianze di A.M. “circa la genericità delle domande poste e l’assenza di alcun riferimento alle preferenze dello stesso riguardo al genitore al quale essere affidato”. Ha osservato, in proposito, che, “viste le risultanze della c.t.u., questa Corte non ha ritenuto necessario, né tantomeno opportuno, sollecitare esplicitamente il predetto minore sul punto”. Ed invero, nella relazione collegiale si legge che “Il minore manifesta nel suo stile funzionale una rilevante condizione di disagio psichico che si caratterizza per un nucleo depressivo poco mentalizzato e l’espressione di un falso sé funzionale alle necessità del contesto. Tale condizione appare riconducibile all’esperienza confusiva del conflitto genitoriale e della presentazione della sua storia di generatività. E. appare, inoltre, invischiato in una relazione rigida con la figura paterna, relazione che lo sta opponendo con difficoltà ad un Super Io rigido, ad una serie di complicità invisibili e ad una più libera e vivace espressione di sé. (…) Tendere a far parte, a confondersi anche fisicamente con questa figura ideale, uniformarsi ai suoi comportamenti e al suo volere è per E. un bisogno necessario ed ineludibile che appare peraltro intriso da profonde paure abbandoniche. (…) Sospeso in questa bolla affettiva, il minore patisce la paura che possibili processi evolutivi di svincolo possano coincidere con un processo di abbandono paterno, con la possibilità che tali evoluzioni non siano gradite al modello immaginato dal genitore”. Le risultanze peritali sopra riportate sconsigliavano di sollecitare il minore ad esprimere delle valutazioni che, comunque, avrebbero dovuto essere lette alla luce di quanto evidenziato dai colloqui con i soggetti qualificati, e ciò in considerazione della situazione psicologica estremamente complicata che allo stato vive. La sua audizione diretta, piuttosto, ha consentito di verificare la bontà dell’attuale assetto, essendo emerso un suo sostanziale equilibrio nella vita quotidiana rispetto alla “ripartizione” del tempo e delle sue abitudini presso il padre, la madre e i nonni; né sono emerse spontaneamente situazioni critiche con uno dei soggetti coinvolti, tali da consigliare una modifica di tale assetto”; iii) circa la disposta revoca del divieto di espatrio del minore e la rimozione della relativa annotazione dalle liste di frontiera, ha opinato che “le valutazioni espresse dai consulenti all’esito dei colloqui con l’appellante consentano di superare i timori del Tribunale in ordine al pericolo di sottrazione del minore e di formulare una prognosi favorevole riguardo alla sua intenzione di costruire di un rapporto genitoriale più sereno con il figlio, obiettivo che verrebbe certamente pregiudicato nell’ipotesi in cui il minore espatriasse e non facesse ritorno in Italia”. Pertanto, dopo aver riportato alcune affermazioni dei c.t.u. e dei consulenti di parte della M., ha concluso nel senso dell’opportunità per quest’ultima, “in vista della costruzione di una relazione più intima con il figlio e del mantenimento del rapporto del minore con la famiglia di origine della madre, che la stessa possa recarsi con il figlio nel suo Paese quando lo stesso si trova con lei, secondo il regime di frequentazione attualmente vigente”; iv) quanto, infine, al dovere di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento del figlio, ha rimarcato che “il Tribunale, pur rilevando che sulla scorta della documentazione fiscale prodotta dall’ A. risultava che lo stesso percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa Euro 21.000,00 annui e che la M., invece, dal 2009 risiede in Italia dove non ha reperito alcuna ulteriore occupazione, ha posto a carico di ciascuno dei predetti genitori un assegno di pari importo. Ciò appare in contrasto con il criterio di proporzionalità stabilito dall’art. 155 c.c., come sostituito dalla L. n. 54 del 2006, art. 1, secondo cui ciascuno dei coniugi ha l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Pertanto, “tenuto conto delle rispettive risorse economiche dei genitori”, ha giudicato “equo determinare l’assegno a carico della M. in Euro 150,00 e quello a carico dell’ A. in Euro 250,00, mentre le spese straordinarie vanno poste da carico della prima nella misura del 30% ed a carico del secondo nella misura del 70%”.

3. Avverso la descritta decisione ricorre per cassazione A.M., affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, la M..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, in sintesi, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 336-bis c.c. e art. 315-bis c.c., comma 3 e delle norme internazionali (art. 12 della Convenzione di diritti del fanciullo di New York 20/11/989, ratificata con L. n. 176 del 1991; art. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996, ratificata con L. n. 77 del 2003; art. 41 Reg. CE n. 221/2003), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello di Palermo violato le norme sulle modalità e finalità di ascolto del minore, per avere la Corte ritenuto che i c.t.u. abbiano sconsigliato l’ascolto del minore e per avere revocato il divieto di espatrio. Nullità della sentenza”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver ridotto l’ascolto del minore ad “un mero dialogo su argomenti ameni ed estranei all’oggetto di causa”, senza preventivamente informarlo, peraltro, della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Ne’ possono assumere rilievo le “ragioni di opportunità motivate da sofferenza psicologica e/o disagio del minore a parlare del proprio ambiente familiare e delle figure materna e paterna uniti ad un’asserita esaustività della relazione di c.t.u.; proprio la situazione di compromissione della relazione coniugale, ormai disgregatasi irrimediabilmente, e l’alta conflittualità tra i due genitori di E. avrebbe richiesto un maggiore approfondimento da parte della Corte territoriale sia per le ricadute sui rapporti affettivi e personali che non esonerano il giudice né rende automaticamente superfluo l’esame del minore”. Si lamenta pure l’essere rimasta disattesa la motivata istanza del 13 settembre 2019 volta ad ottenere che il minore fosse riascoltato. Per le medesime ragioni, viene censurata anche l’avvenuta revoca del divieto di espatrio del minore;

II) “Violazione ed errata applicazione dell’art. 337-ter c.c., commi 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per avere la Corte di appello di Palermo ridotto la misura del contributo al mantenimento del minore a carico di M.S. ed aumentato la misura del contributo al mantenimento a carico di A.M.”. Si imputa alla corte territoriale di “…aver avallato la soluzione del tribunale, a sua volta non supportata da adeguata indagine e considerazione in ordine alle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte della M. e della sua capacità di lavoro”. La medesima corte, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata corresponsione diretta, in favore dei nonni affidatari di A.E., degli assegni familiari da quest’ultimo percepiti o dalla M.;

III) “Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere omesso la Corte di appello di Palermo di pronunciarsi su apposita istanza avanzata dall’ A. di rinnovo delle operazioni peritali e sostituzione dei c.t.u.”, malgrado i plurimi vizi della relazione di consulenza ivi denunciati dall’odierno ricorrente;

IV) “Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c.,, comma 1, n. 4, per non essersi la Corte di appello di Palermo pronunciata su specifica istanza dell’ A. sull’omesso adempimento, da parte dei Servizi Sociali, della sentenza del Tribunale n. 1 del 2016”. Si ascrive alla corte palermitana di non aver considerato il lamentato inadempimento degli operatori dei servizi sociali a quanto impostogli dal tribunale;

V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., della Convenzione dell’Aja 25/10/1980, ratificata con L. n. 64 del 1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello di Palermo revocato il divieto di espatrio del minore”. Si sostiene che il giudizio positivo fondante la corrispondente statuizione si rivela “fondato sulla mera intenzione espressa dalla M., priva di valore probatorio e peraltro contraddittoria poiché la soluzione avverso il prospettato pericolo di espatrio del minore è evenienza che si può solo concretizzare attraverso il comportamento della madre (appellante)”. La decisione, inoltre, non trova riferimento nelle valutazioni espresse dai consulenti di ufficio, ma solo in quelle dei consulenti di parte della M.. La corte, inoltre, non ha circostanziato la tempistica dell’esercizio dell’espatrio, né ha valutato la situazione anagrafica del minore all’estero e nemmeno ha qualificato l’esercizio dell’espatrio quale mero diritto di visita, considerato che il minore è stato affidato ai nonni che sono gli effettivi esercenti le potestà connesse;

VI) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 333 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello di Palermo confermato il provvedimento del Tribunale di affidamento temporaneo del minore ai nonni paterni”. Si contestano le considerazioni del nominato collegio peritale, condivise dalla corte distrettuale, circa la conferma dell’affido temporaneo del minore E. ai nonni paterni.

2. Il primo ed il quinto dei descritti motivi possono essere scrutinati unitariamente, perché evidentemente connessi, rivelandosi insuscettibili di accoglimento nel loro complesso.

2.1. Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 23804 del 2021), ha precisato che “l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla L. n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c., inseriti dal D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l’art. 155-sexies c.c., e che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass., 25 gennaio 2021, n. 1474)…”, anche se le sue dichiarazioni non vincolano il giudice nell’adozione dei suoi provvedimenti. Costituisce, pertanto, violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale (cfr. Cass., SU, n. 22238 del 2009; Cass. n. 6129 del 2015; Cass. n. 12957 del 2018; Cass. n. 12018 del 2019; Cass. n. 16410 del 2020; Cass. n. 1474 del 2021).

2.1.1. L’obbligo di specifica e puntuale motivazione è da ritenersi sussistente pure ove il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio (cfr. Cass., 24 maggio 2018, n. 12957 del 2018, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 23804 del 2021).

2.1.2. Senza prescindere, dunque, dalla circostanza che l’ascolto del minore è cosa diversa dallo svolgimento di una consulenza tecnica volta a fornire al giudice strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più confacente all’interesse del minore, per ciò che concerne la decisione che dovrà adottare circa la convivenza con l’uno o l’altro genitore, va evidenziato che l’audizione del minore consente la sua partecipazione attiva, all’interno del processo che lo riguarda, e rappresenta il momento formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi bisogni, che tanto più sono considerati, quanto più il loro accertamento sia attuale (cfr. Cass. n. 23804 del 2021).

2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che tali principi sono stati rispettati nella decisione impugnata, dalla cui lettura si evince che la corte distrettuale – oltre a ritenere “opportuno procedere ad una nuova consulenza per acquisire una verifica aggiornata delle dinamiche relazionali all’interno della famiglia A. ed accertare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio congiunto della potestà genitoriale o, in caso contrario, la percorribilità di un affidamento esclusivo ad uno dei genitori, oltre che valutare il regime di affidamento del minore ai nonni paterni” – ha doverosamente ascoltato A.E., chiaramente tenendo conto pure delle sue dichiarazioni (“La sua audizione diretta, (…), ha consentito di verificare la bontà dell’attuale assetto, essendo emerso un suo sostanziale equilibrio nella vita quotidiana rispetto alla “ripartizione” del tempo e delle sue abitudini presso il padre, la madre e i nonni; né sono emerse spontaneamente situazioni critiche con uno dei soggetti coinvolti, tali da consigliare una modifica di tale assetto”) nell’ambito dell’approfondito esame delle risultanze istruttorie, confluite nell’elaborato peritale, posto a fondamento del provvedimento, ivi adottato, di conferma della statuizione di primo grado quanto all’affido dello stesso ai nonni paterni.

2.2.1. Risultano espresse affatto compiutamente, poi, le ragioni per cui la medesima corte ha disatteso le doglianze di A.M. “circa la genericità delle domande poste e l’assenza di alcun riferimento alle preferenze dello stesso riguardo al genitore al quale essere affidato” ed il perché la stessa, “viste le risultanze della c.t.u. (…) non ha ritenuto necessario, né tantomeno opportuno, sollecitare esplicitamente il predetto minore sul punto”, dovendosi ritenere interamente riportate, in questa sede, le corrispondenti argomentazioni già esposte nel p. 2.1. dei “Fatti di causa”.

2.3. Da ciò si desume, non soltanto, l’implicito rigetto della richiesta di rinnovo dell’audizione del minore del cui mancato esame oggi egli infondatamente si duole (i profili di asserita nullità di detta audizione, peraltro, non risultano, dall’esame del ricorso, essere stati tempestivamente dedotti innanzi alla corte distrettuale, né in sede di precisazione delle conclusioni innanzi ad essa, sicché deve considerarsi tardiva la relativa questione sollevata, per la prima volta, innanzi a questa Corte), ma anche che la doglianza di cui al suo primo motivo, laddove investe il contenuto della predetta audizione, si rivela meramente assertiva, non confrontandosi con l’effettivo decisum e con i profili motivazionali ivi chiaramente esplicitati.

2.4. Le esposte conclusioni privano di fondatezza pure la censura, come rinvenibile in quel motivo, concernente l’avvenuta revoca del divieto di espatrio, mentre l’ulteriore doglianza esposta, su questo stesso tema, nel quinto motivo, si risolve, affatto inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28462 del 2021, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”).

2.4.1. In altri termini, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021).

2.5. A tanto deve aggiungersi che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 22698 del 2021, in motivazione; Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 22698 del 2021 e Cass. n. 3845 del 2018): invero, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 22698 del 2021, in motivazione; Cass. n. 2431 del 2004).

2.5.1. Del resto, come ribadito da Cass. n. 22698 del 2021 e da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. le rispettive motivazioni), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall’altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 22698 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).

2.6. Da ultimo, va rimarcato che, come condivisibilmente osservato dalla M. (cfr. pag. 8 del controricorso), la corte di merito non ha regolamentato il diritto di visita presso un genitore residente all’estero, cui si riferisce la Convenzione dell’Ala del 25 ottobre 1980 invocata dal ricorrente, ma, con adeguata motivazione fondata pure sulle valutazioni espresse dal collegio peritale ivi nominato, ha ritenuto superato il timore in ordine al pericolo di sottrazione del minore da parte della odierna controricorrente.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

3.1. Esso, innanzitutto, veicola genericamente e confusamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28601 del 2021; Cass. n. 23917 del 2021; Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 11222/2018; Cass. n. 2954 del 2018; Cass. n. 27458 del 2017; Cass. n. 16657 del 2017; Cass. n. 19133 de12016).

3.2. Va richiamato, poi, l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge (cfr. Cass. n. 1607 del 2007, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 18538 del 2013).

3.2.1. Ciò posto, la corte territoriale ha statuito sul contributo dovuto da entrambi i coniugi per il mantenimento del minore E. in una misura ossequiosa della proporzione dell’accertato divario economico tra gli stessi, come desunto dalle risultanze istruttorie disponibili. Trattasi, evidentemente, di valutazione fattuale, non ulteriormente sindacabile in questa sede, dovendosi solo ricordare che non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa l’8 novembre 2019), gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato (nella specie, l’effettivo divario esistente tra i redditi dei due coniugi) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono scrutinabili congiuntamente perché affetti dalla medesima ragione di inammissibilità.

4.1. Entrambe le corrispondenti doglianze lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione a pretese omissioni di pronuncia su richieste aventi chiaramente carattere istruttorio (rinnovo di c.t.u., previa sostituzione dei componenti del nominato collegio; omesso adempimento di quanto imposto dal tribunale ai servizi sociali), totalmente obliterando, così, che, secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte, “il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (cfr., ex multis, Cass. n. 18545 del 2020, in motivazione; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016).

4.1.1. In altri termini, il vizio di omessa pronuncia è ravvisabile solo in relazione a domande e/o eccezioni attinenti al merito, laddove il mancato esame di una richiesta istruttoria può dare luogo unicamente a vizio di motivazione, nella specie, peraltro, nei soli limiti di cui al già richiamato testo novellato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e con il rispetto dei puntuali oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014, rimasti, invece, inadempiuti.

4.2. Esclusivamente per ragioni di completezza, dunque, va ricordato che, in ogni caso: i) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo precedentemente menzionato, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 4477 del 2021, in motivazione; Cass. n. 395 del 2021, in motivazione, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato (nella specie, le condizioni per sancire l’affidamento del minore E. ad uno o all’altro dei suoi genitori, oppure ad entrambi congiuntamente) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) in tema di consulenza tecnica d’ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale (cfr. Cass. n. 2103 del 2019), nei limiti, precedentemente descritti, di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 22799 del 2017 e Cass. n. 17693 del 2013, invece, muovendo dal rilievo che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, neppure ritengono necessaria una espressa pronunzia di quest’ultimo sul punto ove ritenga di disattendere una esplicita, corrispondente).

5. Il sesto motivo di ricorso, infine, è inammissibile, posto che, così come il quinto, si risolve, affatto inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di violazione di legge, una diversa valutazione.

5.1. Invero, la corte distrettuale “ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova consulenza per acquisire una verifica aggiornata delle dinamiche relazionali all’interno della famiglia A. ed accertare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale esercizio congiunto della potestà genitoriale o, in caso contrario, la percorribilità di un affidamento esclusivo ad uno dei genitori, oltre che valutare il regime di affidamento del minore ai nonni paterni”. All’esito della stessa, dopo aver riportato quanto rilevato dal nominato collegio peritale (cfr. amplius, pag. 7-9 della sentenza impugnata), ha affermato che le indicazioni provenienti da quest’ultimo “…sono praticamente corrispondenti al regime adottato dal Tribunale con la sentenza appellata ed oggetto di censura degli appellanti, e vanno, quindi, allo stato, confermate”.

5.2. Pertanto, è qui sufficiente ribadire che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendo trasformarsi il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021).

6. L’odierno ricorso, dunque, deve essere respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

6.1. Va dato atto, infine, giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06, che, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non è dovuto il pagamento di un’ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.

7. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso di A.M. e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da M.S., liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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