LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15394/2020 r.g. proposto da:
M.L., genitore del minore H.V.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Leonino Ilario, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Ciro Menotti n. 4.
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;
– intimata –
e nei confronti di:
G.M.P., quale curatore speciale del minore H.V.F., rappresentata e difesa da sé medesima, con studio in Roma, alla via dei Gracchi n. 128;
– controricorrente –
contro
H.V., genitore del minore H.V.F.; COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO, in persona del Sindaco pro tempore, quale tutore del menzionato.
– non costituiti –
avverso la sentenza n. cron. 2247/2020, della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata in data 07/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/12/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, con sentenza del 28 aprile/7 maggio 2020, n. 2247, statuendo sui corrispondenti gravami proposti da M.L. e H.V., genitori del minore H.F.V., confermò la decisione del Tribunale per i Minorenni di quella stessa città che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del suddetto minore.
1.1. Quella corte, all’esito di un lungo ed articolato percorso motivazionale descrittivo dell’intero iter giudiziario che aveva coinvolto la M. e H.V. fin dalla nascita del figlio predetto, proseguendo, poi, successivamente, senza soluzione di continuità, ed alla stregua di quanto emerso dalle numerose relazioni svolte medio tempore da personale dei servizi sociali e dei centri in cui il piccolo H.F.V. aveva trovato accoglienza, rimarcò: i) l’inadeguatezza genitoriale della coppia M. – H., anche in considerazione delle condizioni di salute della M., riconosciuta invalida civile al 75%, motivatamente ritenendo non persuasive, a tal proposito, le conclusioni esposte dal Dott. T. in una relazione dell'***** e valorizzando il giudizio negativo su ambedue i genitori naturali espresso dai Servizi Sociali a seguito delle visite domiciliari (nel corso delle quali si erano palesate pure le condizioni di degrado e di sporcizia dell’abitazione, che non era stata preparata per accogliere il piccolo; era priva di un bagno funzionante, visto che l’unico servizio era in ristrutturazione e si trovava privo di sanitari e mattonelle; presentava una cucina spoglia, dotata solo di un tavolo e di una macchina a gas), del periodo di permanenza della madre nella Casa Famiglia “*****” e degli incontri successivi con gli stessi; ii) l’adeguatezza degli interventi posti in essere a supporto del nucleo familiare, rimasti, tuttavia, senza alcun successo per l’assoluta inconsapevolezza della M. di doversi rafforzare come donna al fine di essere una madre adeguata e di dover seguire, a tal fine, le indicazioni degli operatori. H.V., invece, non solo aveva spinto la donna a sospendere la terapia e la frequentazione di centri di cura, nemmeno aiutandola a recepire le indicazione degli operatori, ma, addirittura, aveva tentato di ostacolare gli interventi di supporto, visti come argine alla sua libertà di gestione della donna e del suo patrimonio; iii) la incompatibilità di ulteriori tentativi di sostegno con i tempi di crescita del minore, desumendo il disinteresse della M. verso il recupero del rapporto con il piccolo V.F. dal racconto di una vicina di casa circa un nuovo stato di gravidanza dell’odierna ricorrente; iv) la superfluità della c.t.u. nuovamente richiesta da parte appellante, attesa l’importanza conferita agli elementi desunti dall’osservazione compiuta dagli assistenti sociali, stimati sufficienti a formulare il giudizio d’incapacità genitoriale sotteso alla declaratoria dello stato di adottabilità; v) la inutilità dell’audizione personale ivi richiesta dalla M. e da H.V., già sentiti in occasione del reclamo da essi proposto, ex art. 739 c.p.c., avverso il decreto che aveva disposto l’interruzione degli incontri genitori-figlio, e che aveva consentito alla corte di “toccare con mano le problematiche segnalate dal materiale raccolto nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale dei Minori…”. Ne’ la richiesta audizione era stata sostenuta “con elementi atti a far ravvisare la necessità/opportunità di una nuova audizione, che scadrebbe, quindi, a reiterazione di uno stesso incombente, priva di utilità e anzi tale da comportare solo un differimento della decisione”.
1.2. Concluse, quindi, opinando che “il Tribunale è giustamente pervenuto, all’esito di un sufficiente periodo di osservazione e di un significativo sostegno, a ritenere che il diritto del minore a condizioni di vita che rispettino la sua crescita e lo preservino da ulteriori danni richiede la rescissione del legame con la famiglia di origine: del resto, il recupero genitoriale deve rilevarsi come una prospettiva non solo astrattamente possibile ma verosimile e la disponibilità dei genitori non è sufficiente ad escludere l’abbandono una volta che il sostegno fornito non abbia raggiunto i risultati necessari. Così come il tempo da destinare a tale percorso deve essere ragionevole e rapportato ai tempi di crescita del minore, non potendosi protrarre la permanenza del bambino in comunità, in attesa e nella speranza che padre e madre acquisiscano le competenze genitoriali. In tale situazione, è indubbiamente necessario ed urgente proporre al minore una esperienza di crescita in una nuova famiglia, capace di dargli quelle cure individualizzate, l’affetto, l’educazione, il contenimento di cui ogni bambino ha bisogno per crescere in maniera equilibrata. Pertanto, appare fondamentale ricorrere all’istituto dell’adozione, come strumento di tutela dello sviluppo psicoevolutivo, secondo criteri di tipo armonico”.
2. Avverso la descritta decisione, ha proposto ricorso per cassazione la M., affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Ha resistito, con controricorso, l’Avv. G.M.P., nominato curatore speciale del predetto minore, mentre non hanno spiegato difese il tutore di quest’ultimo (Sindaco del Comune di Castelnuovo di Porto), H.V. e la Procura Generale della Repubblica presso la suddetta corte di appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I formulati motivi denunciano, in sintesi, rispettivamente:
I) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1), 8) e 21); all’art. 7 della Convenzione di NY, ratificata con L. n. 176 del 1991; all’art. 3 della Convenzione di Strasburgo, ratificata con L. n. 77 del 2003; agli artt. 11 e 24 del Trattato istitutivo di una Costituzione per l’Europa ratificato con L. n. 57 del 2005, ed all’art. 111 Cost., sui principi del giusto processo”. Si argomenta il perché, a dire della ricorrente, la corte distrettuale non avrebbe fatto buon governo dei seguenti principi che regolano la materia: i) “l’adozione ha carattere di sussidiarietà e di residualità, dovendo essere l’ultima strada percorribile dopo aver verificato l’impossibilità del recupero della situazione familiare o dopo non aver trovato, per il minore, una destinazione in seno ad un più allargato ambito parentale” (cfr. pag. 17 del ricorso); ii) “la compromissione della capacità di allevare ed educare i figli è ravvisabile solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto e di cui il giudice di merito deve specificamente dare conto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari” (cfr. pag. 18-19 del ricorso). Si conclude nel senso della inconfigurabilità di un giudizio di assoluta inidoneità genitoriale, perché “eventuali malattie mentali dei genitori, ove pure sussistenti, non sono di per sé sufficienti a giustificare la dichiarazione di adottabilità ed il definitivo sradicamento del minore dalla famiglia di origine”, stigmatizzandosi la mancata effettuazione, sul punto, della specifica c.t.u. invocata;
II) “Nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al combinato disposto dell’art. 161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonché art. 111 Cost.”. Si assume che “il mancato esperimento della consulenza tecnica di ufficio, volta ad accertare se il grado di deficit cognitivo della signora M. comprometta, o meno, e in che termini, le sue capacità genitoriali, rende l’istruttoria incompleta. Di conseguenza la sentenza risulta sostenuta da argomentazioni prive della necessaria consistenza, in violazione del principio (innanzi richiamato) secondo cui la dichiarazione di adottabilità costituisce extrema ratio” (cfr. pag. 23 del ricorso);
III) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5)”. Si afferma che “il mancato espletamento della consulenza ha determinato una sostanziale omissione dell’esame del fatto decisivo e controverso (…)costituito dalla compromissione, o meno, della capacità genitoriale della madre” (cfr. pag. 25 del ricorso);
IV) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione alla L. n. 184 del 1983, art. 17”. Si censura il non avere la corte capitolina disposto la comparizione personale della odierna ricorrente, benché richiestane, criticandosi le argomentazioni dalla stessa a tal fine utilizzate.
2. Allo scrutinio dei descritti motivi giova premettere che, in ambito internazionale e nel diritto interno, si è assistito al passaggio ad una concezione del minore inteso come “persona”, titolare di diritti pienamente tutelati nell’ambito della famiglia e della società.
2.1. Questo processo si è avviato con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, cui hanno fatto seguito la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, e la più recente Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, firmata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 1991).
2.2. Anche nel più ristretto ambito europeo si sono affermati i diritti del minore nella famiglia e nella società. E’ doveroso ricordare, in primis, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU), firmata a Roma nel 1950, ma anche la Carta sociale europea, adottata a Torino nel 1961 e revisionata a Strasburgo nel 1996, e l’importantissima Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996. Rilievo fondamentale assume, poi, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata solennemente una prima volta a Nizza il 7 dicembre 2000 e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.
2.2.1. Come è noto, la Carta afferma, nel pieno rispetto dei poteri e delle funzioni dell’UE e del principio della sussidiarietà, i diritti così come risultano, in particolare, dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni dei Paesi dell’UE, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà. fondamentali, dalle Carte sociali adottate dall’UE e dal Consiglio d’Europa, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
2.2.2. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), che ha modificato il Trattato sull’Unione Europea e quello istitutivo della Comunità Europea, la Carta ha assunto, poi, il medesimo valore giuridico dei trattati, come previsto dal novellato art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, ponendosi come pienamente vincolante per le istituzioni Europee e gli Stati membri.
2.2.3. All’art. 24 della Carta, dedicato proprio ai diritti del bambino, è espressamente stabilito che “1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. Dunque, principio cardine, cui bisogna far riferimento ove vengano in rilievo questioni che concernono i minori, è oggi quello del best interest of child.
2.3 Occorre considerare, poi, che, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 1 (Diritto del minore ad una famiglia), “Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”.
2.4. Regole rilevanti, al riguardo, sono altresì contenute nella ià menzionata Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, così come applicata dalla Corte Europea dei diritti umani: quest’ultima la interpreta e ne assicura standards minimi di rispetto, sicché è reputata avere un ruolo di sicura autorevolezza in materia, dovendosi, altresì, tenere conto della particolare vincolatività delle sue pronunce, che – almeno a fini interpretativi – si estende anche al di fuori del giudizio nell’ambito del quale vengono emesse (cfr. Cass. n. 13435 del 2016).
2.4.1. Come affatto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 13435 del 2016 (cfr. in motivazione), dunque: a) il giudice nazionale è quello naturale cui spetta di operare nei confronti delle parti, per le quali è il giudice prossimo, la verifica dell’avvenuto rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione, al fine di farsi garante della loro protezione effettiva ed omogenea all’interno dell’Unione; b) egli è vincolato al rispetto della Convenzione, la quale non si rivolge solo allo Stato-apparato ma anche alle sue articolazioni interne, inclusa l’autorità giudiziaria (cfr. Corte cost. nn. 113 e 246 del 2011); c) anche per le decisioni della Corte di Strasburgo comincia a profilarsi la regola del precedente.
2.4.2. Alla stregua di tutto ciò, la prevenzione di violazioni della Convenzione stessa, facilmente riscontrabili, va favorita per la tutela effettiva dei diritti fondamentali e per la diminuzione del contenzioso. Invero, la preminenza che la Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia accordato ad una delle opzioni assiologiche che vengono in considerazione in presenza di una fattispecie suscettibile di riproporsi come precedente in una molteplicità di casi simili – non può non espandere i suoi effetti all’interpretazione delle disposizioni di legge coinvolte. Può, allora, ritenersi che il giudizio di violazione di un diritto fondamentale, sancito da una pronuncia della Corte Edu, sia insuscettibile di sviluppi solo ove esso appartenga all’esclusiva e specifica singolarità del caso concreto, come tale destinato a restare confinato, appunto, nell’ambito di quel giudizio. Dove, al contrario, la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa un giudizio che va oltre la peculiarità irripetibile del caso e che si propone come guida sia per la prevedibilità delle future decisioni, sia per le condotte degli Stati. E tanto più la sentenza Cedu è suscettibile di porsi come guida per casi analoghi, quanto più essa abbia reso evidenti i valori sottesi al paradigma legislativo delle disposizioni convenzionali.
2.5. Orbene, la Corte Edu, nel giudicare della violazione – in caso di dichiarazione dello stato di abbandono finalizzato all’adozione piena di minori – dell’art. 8 della Convenzione, secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” e “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”, ha progressivamente sancito l’esigenza di presupposti assai stringenti, la cui esistenza è necessaria anzitutto nell’interesse del figlio – per poter sopprimere il legame di filiazione.
2.5.1. Ivi si afferma, invero, che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, la quale è compatibile con l’art. 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica: e la nozione di necessità implica che l’ingerenza si basi su di un “bisogno sociale imperioso” e sia “proporzionata”, mentre la norma non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze, prevedendo anche obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare, perché lo Stato deve agire in modo da permettere al legame di svilupparsi (cfr., ex plurimis, Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punti 38-39; 16 luglio 2015, Akinnibosun; 21 gennaio 2014, Zhou; 29 gennaio 2013, L., punto 80, in tema di tutela effettiva dei cd. diritti relazionali; 3 novembre 2011, S.H. c. Austria, punto 87; 2 novembre 2010, Piazzi; 21 ottobre 2008, Clemeno; 10 gennaio 2008, Kearns c. Francia; 13 luglio 2000, Scozzari).
2.5.2. La Corte Edu esige, dunque, che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorquando, cioè, i genitori si siano dimostrati “particolarmente indegni” (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 40; 21 ottobre 2008, Clemeno, punto 60), o quando siano giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del minore, non essendo il fine dell’adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia “migliore”: “il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può, di per sé, giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici” (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 56; K. e T. c. Finlandia, n. 25702/94, punto 173; 10 aprile 2012, Pontes c. Portogallo, punto 74; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 45).
2.6. Ad esaminare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, pertanto, si riscontra come essa abbia affermato la violazione dell’art. 8 sebbene l’adozione fosse stata disposta dagli organi statali in presenza di situazioni oggettive di vita del minore assai gravi (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., ove la madre era malata di depressione, aveva un disturbo della personalità borderline ed i figli erano stati più volte ricoverati per avere ingerito accidentalmente dei farmaci; 21 gennaio 2014, Zhou, in cui si dà conto di uno stato di indigenza, difficili condizioni di salute, mancata consultazione del medico durante la gravidanza, tanto che questa si era conclusa con un’ischemia, con conseguente serio indebitamento mentale della madre; 18 dicembre 2008, ove la mancanza di ricorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in pericolo la vita, la salute e l’educazione morale dei figli; 26 febbraio 2002, Kutzner, punto 68, ove i genitori avevano un constatato deficit intellettivo). Eppure, è stata ivi riscontrata la violazione dell’art. 8 Cedu.
2.6.1. La Corte Edu non ha mancato di sottolineare, in più occasioni, che “in questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore ed il genitore che non vive con lui” (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 42; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 63; 21 gennaio 2014, Zhou, punto 48; 29 gennaio 2013, L., punto 81; 6 dicembre 2007, Maumousseau e Washington c. Francia, punto 83; ed altre). Ciò perché, ove sia coinvolto un minore, un ritardo nella procedura rischia sempre di risolvere la controversia con un fatto compiuto, mentre l’effettivo rispetto della vita familiare richiede che non si lasci al mero trascorrere del tempo la soluzione delle relazioni familiari (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 24 febbraio 2009, Errico, punto 56). E stigmatizza l’approntamento – a fronte di cause così delicate e complesse – di misure meramente “automatiche e stereotipate” (cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 29 gennaio 2013, L., punto 92).
2.7. Tali principi sono del tutto consonanti con quelli della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e di questa stessa Corte di legittimità.
2.7.1. La Corte costituzionale ha già da tempo affermato che “la garanzia della convivenza del nucleo familiare si radica nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e, in particolare, nell’ambito di questa, ai figli minori”, e che “il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, ed il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell’unità della famiglia, sono… diritti fondamentali della persona” (cfr. Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 28; 26 giugno 1997, n. 203; 27 luglio 2000, n. 376). Non senza trascurare che lo status filiationis, il quale implica anche continuità affettiva, costituisce un aspetto essenziale della identità personale, acquisito al momento della nascita, che il minore ha diritto di conservare e gli Stati l’obbligo di preservare (cfr. Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31, sull’interesse del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori).
2.7.2. Mentre la Corte di giustizia dell’Unione Europea afferma, con riguardo all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, cd. Carta di Nizza, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6, par. 1, TUE), che la norma “contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’art. 8, n. 1, Cedu, e che, pertanto, occorre attribuire all’art. 7 della Carta lo stesso significato e la stessa portata attribuiti all’art. 8, n. 1, Cedu, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo” (cfr. Corte di giustizia 15 novembre 2011, C-256/11).
2.7.3. Secondo, poi, il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, posto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr. Cass. n. 13435 del 2016, in motivazione; Cass. n. 23979 del 2015; Cass. n. 9639 del 2015; Cass. n. 6137 del 2015; Cass. n. 881 del 2015; Cass. n. 11758 del 2014; Cass. n. 28230 del 2013; Cass. n. 26204 del 2013; Cass. n. 18563 del 2012). E giova ricordare come, in materia di diritti fondamentali della vita privata e familiare, la legge riconosce la posizione soggettiva del minore unicamente come diritto, a fronte della qualificazione della posizione dei genitori come un diritto-dovere (art. 30 Cost.).
2.7.4. Resta confermato, così, anche alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo, della Corte di giustizia Ue e di questa Suprema Corte, che la dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto ogni aspetto, come l’extrema ratio.
2.7.4.1. Assai significative, in proposito, si rivelano, invero: i) Cass. n. 3915 del 2018, a tenore della quale “In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l’extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l’ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico”; ii) Cass. n. 7559 del 2018, così ufficialmente massimata: “In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali”; iii) Cass. n. 3643 del 2020, secondo cui “Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l’adozione legittimante costituisce una extrema ratio cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell’ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate della L. n. 184 del 1983, artt. 44 segg. e in particolare l’art. 44, lett. d)”; iv) Cass. n. 1476 del 2021, secondo cui, “Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315-bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse”; v) Cass. n. 24717 del 2021, che ha sancito che “La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, art. 1, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento”; vi) Cass., SU, n. 35110 del 2021, secondo cui la dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984, art. 8, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto.
2.7.4.2. Nemmeno va dimenticato, tuttavia, che, come pure puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell’ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l’impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l’adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l’esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica” (cfr. Cass. n. 21554 del 2021; Cass. n. 16357 del 2018).
3. La corte del merito, nella specie, ha fatto corretta applicazione degli esposti principi, posto che, all’esito di un lungo ed articolato percorso motivazionale descrittivo dell’intero iter giudiziario che aveva coinvolto la M. e H.V. fin dalla nascita del figlio, proseguendo, poi, successivamente, senza soluzione di continuità, ed alla stregua di quanto emerso dalle numerose relazioni svolte medio tempore da personale dei servizi sociali e dei centri in cui il piccolo H.F.V. aveva trovato accoglienza, ha evidenziato: i) l’inadeguatezza genitoriale della coppia M. – H. anche in considerazione delle condizioni di salute della M., riconosciuta invalida civile al 75%, ritenendo non persuasive, a tal proposito, le conclusioni esposte dal Dott. T. in una relazione dell'***** e valorizzando il giudizio negativo su ambedue i genitori naturali espresso dai Servizi Sociali a seguito delle visite domiciliari (nel corso delle quali si erano palesate pure le condizioni di degrado e di sporcizia dell’abitazione, che non era stata preparata per accogliere il piccolo; era priva di un bagno funzionante, visto che l’unico servizio era in ristrutturazione e si trovava privo di sanitari e mattonelle; presentava una cucina spoglia, dotata solo di un tavolo e di una macchina a gas), del periodo di permanenza della madre nella Casa Famiglia “*****” e degli incontri successivi con gli stessi; ii) l’insuccesso degli interventi, benché ritenuti adeguati, posti in essere a supporto del nucleo familiare, per l’assoluta inconsapevolezza della M. di doversi rafforzare come donna al fine di essere una madre adeguata e di dover seguire, a tal fine, le indicazioni degli operatori. H.V., invece, non solo aveva spinto la donna a sospendere la terapia e la frequentazione di centri di cura, nemmeno aiutandola a recepire le indicazione degli operatori, ma, addirittura, aveva tentato di ostacolare gli interventi di supporto, visti come argine alla sua libertà di gestione della donna e del suo patrimonio; iii) la incompatibilità di ulteriori tentativi di sostegno con i tempi di crescita del minore.
4. A fronte delle esaustive argomentazioni esposte, su questi temi, nella sentenza impugnata (che si rivela ampiamente in linea con il minimum costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014), l’odierno ricorso della M. si rivela immeritevole di accoglimento.
4.1. In particolare, in relazione ai suoi primi tre motivi, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, giova innanzitutto ricordare che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
4.2. Inoltre, lo specifico vizio denunciabile per cassazione alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 7 maggio 2020), è relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, pure nelle loro motivazioni, Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Si è già chiarito, inoltre, che non costituiscono, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).
4.3. Le censure di cui ai motivi predetti si risolvono, affatto inammissibilmente (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo (soprattutto il primo motivo) cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 28462 del 2021, Cass. n. 25343 del 2021 e Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”).
4.4. La doglianza complessivamente concernente la mancata ammissione della invocata c.t.u. (cfr. il secondo e terzo motivo) oblitera totalmente, da un lato, che, come si evince dalla già riportata pronuncia resa da Cass. n. 3915 del 2018, la valutazione della carenza di capacità genitoriale postula un giudizio da effettuarsi sulla base “di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l’ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico”, senza che una tale affermazione risulti essere stata realmente smentita dalla successiva n. 7559 del 2018, la quale prevede solo “se del caso” l’utilizzo della c.t.u. per la predetta valutazione; dall’altro, che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione (nella specie, peraltro, adeguatamente motivata. Cfr. pag. 22-23 della sentenza impugnata) e’, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 7472 del 2017; Cass. n. 25253 del 2019. Ancor più significativa si rileva, peraltro, Cass. n. 326 del 2020, a tenore della quale, “La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato”).
4.5. A tanto deve soltanto aggiungersi che lo stato di adottabilità di un minore non richiede, come presupposto indispensabile, la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di “assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”. Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (cfr. Cass. n. 3389 del 2005 e Cass. n. 18563 del 2012, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 6755 del 2014).
4.5.1. Nella specie, come si è già anticipato, la corte distrettuale, all’esito di un esaustivo, lineare ed articolato percorso motivazionale, nel quale, avvalendosi delle risultanze delle numerose relazioni svolte medio tempore da personale dei servizi sociali e dei centri in cui il piccolo H.V.F. aveva trovato accoglienza, ha proceduto ad un’accurata valutazione delle personalità di M.L. e di H.V., nonché delle attuali condizioni del predetto minore, è giunta alla conclusione che “…e’ indubbiamente necessario ed urgente proporre al minore una esperienza di crescita in una nuova famiglia, capace di dargli quelle cure individualizzate, l’affetto, l’educazione, il contenimento di cui ogni bambino ha bisogno per crescere in maniera equilibrata” (cfr. pag. 24 della decisione impugnata).
4.5.2. Trattasi, perciò, come è palese, di giudizio che, in quanto adeguatamente motivato, non è sindacabile in questa sede, mentre, invece, la ricorrente intenderebbe opporgli, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021).
5. Il quarto motivo di ricorso è infondato atteso che, come già chiarito da questa Corte, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, prevede, tra l’altro, che la corte d’appello può invitare le parti, ed in particolare i genitori, a comparire personalmente al fine di “ogni opportuno accertamento” e salva la facoltà di queste di comparire per rendere dichiarazioni, rimanendo, comunque, priva di conseguenze giuridiche la loro mancata audizione, sanzionata solo con riguardo al giudizio di primo grado, ex art. 15, comma 1, lett. a), della Legge citata, ove il tribunale non l’abbia disposta (cfr. Cass. n. 7959 del 2010).
6. L’odierno ricorso, dunque, deve essere respinto, potendosi procedere alla compensazione, tra le parti costituite, delle spese di questo giudizio di legittimità, posta la natura della controversia incentrata sul comprensibile desiderio di conservare la genitorialità ed il rapporto filiale (cfr. Cass. n. 11888 del 2015).
6.1. Va dato atto, infine, giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020, rv. 657198-06, che, malgrado il tenore della pronuncia adottata, non è dovuto il pagamento di un’ulteriore somma, a titolo di contributo unificato, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 2, non è soggetto al contributo unificato il processo comunque riguardante la prole.
7. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso della M. e compensa interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021