Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4051 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8872-2016 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ERITREA, 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentata e difesa dall’avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato FABIO PULSONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA PUSTORINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1209/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA depositata il 12/10/2015 R.G.N. 1863/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

CHE:

– con sentenza del 12 ottobre 2015, la Corte di Appello di Messina ha riformato la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi a partire dall’anno 2003 e fino all’anno 2008 tra T.E. ed il Consorzio Autostrade Siciliane (d’ora in avanti: Consorzio) e condannato quest’ultimo al risarcimento del danno in favore della lavoratrice quantificato in venti mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre necessità di sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi doveva considerarsi adeguata in considerazione del fatto che la stessa assunzione della ricorrente era stata determinata attingendo da una graduatoria formata d’intesa con le organizzazioni aziendali in base all’accordo nazionale del 20 luglio 2002 e che, pertanto, le ragioni giustificatrici poste a fondamento de contratto a termine dovevano reputarsi perfettamente note alla lavoratrice;

– per la cassazione di tale decisione propone ricorso T.E. affidandolo ad un unico articolato motivo;

– resiste, con controricorso, il Consorzio.

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– il motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei termini di cui in motivazione;

– va premesso che sulla natura di ente pubblico non economico del Consorzio Autostrade Siciliane questa Corte si è già pronunciata (cfr. Cass. 26.5.2015 n. 10823);

– la Corte territoriale, pur avendo dato conto della necessità di forma scritta ed in particolare dell’obbligo di specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto, escludendo l’ammissibilità di clausole di carattere generale, ha, poi, reputato adeguato e sufficiente il riferimento alla necessità di “sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi”;

– in particolare, il giudice di secondo grado, sottolineando come il riferimento alle ragioni giustificatrici possa essere desunto “per relationem” da altri atti quali gli accordi sindacali, ha ritenuto che, nel caso di specie, pur non essendo rinvenibile alcun richiamo a ragioni ulteriori nei contratti intercorsi fra le parti, nondimeno, dovesse reputarsi incontestabile la conoscenza, da parte della lavoratrice, delle ragioni organizzative che avevano giustificato la sua assunzione, risalenti all’intesa intercorsa tra il Consorzio e le Organizzazioni Sindacali, volta a regolamentare l’assunzione di lavoratori stagionali, esigenza che aveva determinato la predisposizione di apposita graduatoria cui attingere, aggiungendo che solo l’inserimento nella stessa della T., a seguito di sua specifica richiesta, ne aveva consentito l’assunzione;

– invero, la motivazione fornita dalla Corte distrettuale, riferita, per i contratti stipulati dopo l’anno 2002, ad accordi con le OO.SS. che avrebbero costituito la base legittimante della stipulazione a termine, deve considerarsi meramente apparente, in quanto ciò che rileva nel presente giudizio, in ambito di lavoro pubblico privatizzato, è unicamente l’abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, che si riflette in termini di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego;

– la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) pur non contenendo una disciplina generale del contratto a tempo determinato, pone principi specifici che, per gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, valgono come obiettivi da raggiungere ed attuare, tra cui appunto il principio di contrasto dell’abuso del datore di lavoro, privato o pubblico, nella successione di contratti a tempo determinato (clausola 5). Questa è la portata dell’accordo quadro e segnatamente della sua clausola 5, come precisato dalla Corte di giustizia (7 settembre 2006, Marrosu e Sardina, C-53/04, cit.), secondo cui “l’obiettivo di quest’ultimo è quello di creare un quadro normativa per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”;

– giova, quindi, rilevare, con riguardo alle conseguenze dell’abuso nella reiterazione che, posta l’impossibilità della conversione, la illegittimità conseguente all’abuso deve riferirsi, per quanto sopra osservato, a tutti i contratti oggetto di causa, con riflessi sulla stessa quantificazione del risarcimento del danno quanto alla corretta individuazione del criterio di liquidazione applicabile, alla luce di quanto disposto a partire dalla pronuncia a S. U. 15.3.2016 n. 5072;

– in conformità a quanto affermato in tale pronuncia, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8;

– il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite questa Corte (cfr. Cass. S.U. 15/03/2016 n. 5072) con riferimento alla norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, è quello alla cui stregua “nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari”;

– piuttosto, dando atto che l’efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che abbia patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l’ammontare del danno e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, le Sezioni Unite hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall’onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori (cfr., da ultimo, anche Cass. 4.3.2020 n. 6097, Cass. 23.6.2020 n. 12363);

– la Corte di giustizia, pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Trapani, con la ordinanza del 5 settembre 2016, partendo dai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sopra richiamati, ha osservato, sotto il profilo specifico del principio di effettività della misura sanzionatoria: – che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della clausola 5 dell’accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, sicchè non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un’indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE 7 marzo 2018 in causa C 494/2016, punto 47); – che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto- a causa dell’uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione- una perdita di opportunità di lavoro, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unione è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50);

– il giudice Europeo ha poi confutato la tesi secondo cui la indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32, debba essere liquidata in ragione di ogni singolo contratto per il quale venga accertata la illegittimità del termine, in quanto la stessa non tiene conto del fatto che il danno comunitario presunto, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 nel settore pubblico, non è quello derivante dalla nullità del termine del contratto di lavoro, ma è quello conseguente all’abuso per l'”utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, come prevede la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;

-l’illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 considerando nella liquidazione dell’unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione (cfr. in tali termini, Cass. 3.12.2018 n. 31175);

– ogni altro rilievo teso a valorizzare l’anzianità maturata quale precario deve essere disatteso, posto che questa Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell’anzianità di servizio può riferirsi soltanto a quella maturata precedentemente all’acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorchè le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell’ambito del contratto a termine, mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (cfr., da ultimo, Cass. 16.7.2020 n. 15231);

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto;

– la sentenza impugnata va pertanto cassata e ne consegue una nuova valutazione, in sede di merito, anche delle conseguenze risarcitorie, da parametrare al criterio indicato;

– la causa va rimessa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi indicati;

– il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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