Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4054 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9651-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– ricorrente –

contro

B.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1021/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/02/2015 R.G.N. 198/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 22.12.2014, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di B.P.L. volta alla declaratoria dell’illegittimità dell’annullamento della contribuzione volontaria da lui versata presso la gestione del Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (c.d. “Fondo gas”), e, conseguentemente, alla declaratoria del suo diritto all’integrazione pensionistica spettantegli e a versare all’INPS la contribuzione integrativa relativa al terzo e quarto trimestre del 2010 e all’anno 2011;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo tre motivi di censura;

che B.P.L. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1432 del 1971, artt. 7 e 10, e del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 8 per avere la Corte di merito ritenuto che il ritardo con cui l’odierno controricorrente aveva provveduto a versare i contributi relativi al quarto trimestre 2009 non era suscettibile di essere interpretato quale volontà di cessare dalla contribuzione volontaria, laddove il tenore testuale del D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 7 cit., attribuisce rilevanza soltanto al ritardo determinato da forza maggiore, nel caso di specie nemmeno allegata, e il D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 8 parimenti cit., espressamente qualifica come perentori i termini per il versamento dei contributi;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme dianzi cit. per avere la Corte territoriale ritenuto che non potesse configurarsi una decadenza dal diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione in difetto di previsione normativa espressa, laddove sarebbe la stessa perentorietà dei termini previsti per il versamento a giustificarla nel caso di specie;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione delle norme dianzi cit. ed altresì di falsa applicazione della L. n. 1084 del 1971, art. 16 in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 38, comma 5, per avere la Corte di merito ritenuto che, disponendo la prima delle due disposizioni ult. cit. la maturazione del diritto al trattamento integrativo al compimento del sessantesimo anno d’età e a condizione che si possano far valere almeno quindici anni di contribuzione, difetterebbe qualsiasi riferimento al versamento integrale dei contributi e a possibili decadenze;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati, essendosi chiarito che, in tema di iscrizione al Fondo integrativo a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (c.d. “Fondo gas”), il tardivo pagamento della contribuzione volontaria mediante bollettino di conto corrente postale con periodicità trimestrale determina la mancata copertura assicurativa del trimestre precedente, cui il pagamento intempestivo si correla, ma non anche la perdita del trattamento pensionistico in funzione del quale la predetta contribuzione si giustifica ed è prevista dalla legge, atteso che ciò equivarrebbe ad introdurre implicitamente una decadenza in relazione all’esercizio non di un diritto ad una prestazione, bensì di una facoltà avente ad oggetto l’effettuazione di un pagamento, come tale non soggetto a decadenza nè a prescrizione (così Cass. n. 19054 del 2020);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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