LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6691-2020 proposto da:
P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNETTI ALFONSO;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO ***** SRL N. *****;
– intimata –
avverso il decreto 712/2020 cronol. del TRIBUNALE di COSENZA, depositato il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
P.G., dottore commercialista, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 L. Fall. contestando (per quanto ancora interessa) la non ammissione al passivo del fallimento di ***** s.r.l. del “credito differenziale tra quello richiesto in sede di domande tardive e quello ammesso dal GD” all’udienza di verifica;
si evince dal decreto impugnato che si era trattato degli interessi moratori relativi a due crediti professionali già insinuati in sorte capitale;
il tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione perché “non può essere richiesta in sede di domande di ammissione tardiva una voce accessoria e strettamente collegata in quanto fondata sulla stessa causa giustificativa – incarico professionale e rapporto di lavoro – di quella già riconosciuta in una precedente fase di accertamento dello stato passivo (..)”; ciò in base all’assunto che il non aver domandato gli accessori nell’anteriore fase precluderebbe, per il principio del giudicato riferito al dedotto e al deducibile, “la riproposizione in una diversa e successiva fase procedimentale di una voce di credito omessa in sede tempestiva, ma afferente per petitum o (..) per causa petendi a quella richiesta”;
Panzera ricorre per cassazione con unico motivo, teso a censurare il decreto per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 101 L. Fall.;
il Fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. – la proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito (accessorio) agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell’adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva causa petendi, dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (Cass. Sez. U n. 6060-15);
tanto costituisce espressione di un ormai pacifico orientamento;
II. – in particolare, e diversamente da quanto ritenuto dal tribunale di Cosenza, l’ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, perché, giustappunto, il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato (v. già Cass. n. 4554-12);
III. – ne segue che il ricorso è manifestamente fondato e il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame;
il tribunale si uniformerà al principio di diritto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Cosenza anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021