LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6759-2020 proposto da:
C.C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95/A, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI GIULIA, rappresentato e difeso dall’avvocato FORTE MARIA LUCIA;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO N. ***** di *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PATINI EDOARDO;
– controricorrente –
avverso il decreto Fall. n. 5/97 del TRIBUNALE di CASSINO, depositato il 03/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
C.C.P. ha proposto ricorso contro il decreto col quale il tribunale di Cassino gli ha liquidato il compenso definitivo per l’attività di curatore del fallimento di *****;
ha denunziato la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 30 del 2012 e la nullità del decreto (i) per la pendenza della procedura, nella quale si erano avvicendati due curatori, (ii) per difetto di motivazione quanto alla concreta applicazione dei parametri liquidativi e (iii) per difetto del contraddittorio;
il Fallimento, in persona del nuovo curatore, ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
I. – il ricorso è nel senso che segue manifestamente fondato;
II. – il tribunale di Cassino ha liquidato al curatore cessato dalla carica il compenso ritenuto spettante in via definitiva, ed è pacifico, come si desume dal controricorso, che la procedura era al momento ancora pendente;
III. – viceversa questa Corte da tempo insegna che, in tema di liquidazione del compenso al curatore cessato dalla carica prima della conclusione della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 39 L. Fall., il provvedimento adottabile in quella fase dal tribunale può avere per oggetto solo acconti, ma non il compenso definitivo, poiché il contributo di ciascun curatore ai risultati della procedura può valutarsi solo con le operazioni di chiusura della stessa, allorché diviene possibile una disamina unitaria dei fatti rilevanti ai fini della liquidazione (Cass. Sez. U n. 26730-07);
IV. – il principio, per quanto affermato in relazione al testo della L. Fall. anteriore al D.Lgs. n. 5 del 2006, trova chiara estensione anche in relazione ai fallimenti soggetti alla riforma, stante la esplicita previsione dell’art. 39, comma 3, per la quale, se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato “in ogni caso” al termine della procedura salvi gli eventuali acconti;
V. – ne consegue che il decreto va cassato per tale assorbente ragione, a prescindere dagli ulteriori motivi di doglianza;
segue il rinvio al medesimo tribunale di Cassino, in diversa composizione, per nuovo esame che faccia applicazione del principio di diritto sopra indicato;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Cassino anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021