LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1264-2021 proposto da:
J.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LOMBARDI BAIARDINI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PERIL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****;
– intimata –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 492/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 30/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
J.E., nigeriano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Perugia che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;
deduce: (a) col primo mezzo l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e comunque la violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,8,32, art. 5 t.u. imm.) per non esser stata svolta alcuna effettiva valutazione a proposito della credibilità personale in base ai parametri di legge; (b) col secondo mezzo la violazione o falsa applicazione delle medesime norme e l’omesso esame di fatti decisivi a proposito della esclusione del rischio di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c); (c) col terzo mezzo la violazione di norme di diritto (art. 5 e 19 t.u. imm.) e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine al diniego di protezione umanitaria;
il Ministero dell’interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
CONSIDERATO
che:
I. – i primi due motivi di ricorso sono nel senso che segue manifestamente fondati;
II. – dalla sentenza risulta che alla base della domanda di protezione era stato prospettato dal ricorrente il rischio di subire in patria un danno grave alla vita in considerazione della lotta esistente tra due gruppi opposti di culto (***** e *****), che aveva portato all’uccisione dei propri genitori (appartenenti al secondo gruppo) e al suo stesso ferimento;
risulta pure che l’appello contro la decisione negativa del tribunale era stato finalizzato alla protezione sussidiaria (oltre che a quella umanitaria) in ragione della credibilità del racconto e del rischio di subire un danno grave alla vita, per l’esistenza di una condizione di violenza indiscriminata tra i due gruppi contendenti;
III. – a tal riguardo la corte d’appello ha ritenuto il racconto inattendibile con una motivazione di stile; praticamente si è limitata a sostenere che l’impugnante non aveva circostanziato “ulteriormente” la domanda, senza tuttavia indicare in qual senso ulteriori circostanze sarebbero state necessarie ai fini della valutazione;
dopodiché ha sottolineato che in tema di protezione internazionale le liti tra privati non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, cosa che per quanto vera in astratto non spiega alcun effetto nel caso concreto, visto che dal richiedente non era stata paventata una lite “tra privati”, sebbene un asserito scontro tra due gruppi organizzati in ***** per il controllo di un dato territorio (Cass. n. 18306-19); cosicché la corte d’appello avrebbe dovuto quanto meno spiegare perché, invece, l’allegazione avrebbe dovuto essere derubricata a una mera questione privata;
IV. – tale deficit argomentativo mina la motivazione della sentenza anche a proposito della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);
invero la condizione del paese di provenienza non è stata ricostruita in coerenza col racconto e con la situazione effettivamente dedotta in giudizio, poiché a tanto la corte d’appello ha erroneamente ritenuto ostare la “natura privata della vicenda”; cosicché non servono a motivare il rigetto dell’appello le COI genericamente menzionate, le quali sono state indicate, in vero, senza alcun effettivo corredo di riferimenti all’attualità e senza allusione a fatti del tipo di quelli oggetto di giudizio;
V. – resta assorbito il terzo motivo;
la sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame;
la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Perugia anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021