LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14351-2021 proposto da:
***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché B.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE VERDI 8, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CRISCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MONTI;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore Fallimentare pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE SENSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BRAN;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE, FALLIMENTO ***** SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 55/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata l’11/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
la ***** s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Trieste, depositata l’11 marzo 2021, che ne ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, resa dal tribunale della stessa città;
il Fallimento ha replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorso è stato notificato il 12 aprile 2021 (lunedì);
la ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ai fini del deposito dello stesso nella cancelleria della Corte (art. 369 c.p.c.), premettendo di aver provveduto all’invio telematico dell’atto in data 28 aprile 2021; ha quindi rappresentato che sia il primo tentativo, sia gli altri svolti in sequenza, erano stati tutti rifiutati dal sistema con nota attestante taluni errori fatali, di volta in volta costituiti da: (i) mancanza della nota di iscrizione a ruolo; (ii) insufficiente pagamento del contributo unificato; (iii) documento xml non valido; (iv) errore inatteso durante la verifica di firma; (v) allegato semplice errore inatteso durante la verifica di firma nell’allegato contrassegnato come doc. 5;
nell’istanza la ricorrente sostiene che il messaggio di errore fatale deriverebbe da un problema del gestore dei servizi telematici, visto che l’oggetto del rifiuto contrassegnato come doc. 5 è un semplice allegato in busta; dunque, il riferimento a un errore inatteso durante la firma del documento non avrebbe, a suo dire, alcuna giustificazione;
chiede che sia riconosciuta la validità del deposito ovvero che sia autorizzato un contestuale nuovo deposito cartaceo del ricorso previa rimessione in termini;
II. – il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., non essendo stato depositato nel termine di legge;
il procedimento di deposito telematico, come la stessa ricorrente riconosce, non è andato a buon fine per l’indicata esistenza di errori fatali;
l’istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento per la dirimente ragione che la norma sul deposito telematico degli atti in cassazione (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, comma 5, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede che “nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”;
tale norma è chiara nella previsione di una facoltà di uso degli strumenti telematici di trasmissione, nel senso appunto che il deposito “può” avvenire in modalità telematica;
ne consegue che resta ferma la facoltà di procedere al deposito degli atti in modalità analogica;
III. – ciò vale a stabilire che, dopo la documentata esistenza di ben cinque messaggi negativi, implicanti l’esistenza di altrettanti errori fatali nella trasmissione telematica, la difesa della ricorrente con l’uso della ordinaria diligenza aveva la possibilità di determinarsi al deposito del ricorso con la detta modalità (sulla quale v. Cass. Sez. U n. 22438-18), anche mediante spedizione a mezzo posta; e ciò a partire dal 28 aprile del corrente anno, come da essa stessa indicato;
questa Corte ha difatti riconosciuto che ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. (v. Cass. n. 684-16);
non avere affatto considerato tale pur elementare possibilità equivale a costituire in colpa la parte ai fini della mancata osservanza del termine di deposito, donde non può sostenersi che essa sia incorsa in una decadenza per causa a lei non imputabile;
da comunicazione di cancelleria il controricorso, notificato il 22-5-2021, risulta parimenti depositato oltre i venti giorni dalla notificazione; sicché di esso non va tenuto conto aì fini delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021