Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40558 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16268-2020 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PICONE;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e nei confronti di:

D.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 404/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

M.S. ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 404/2019 del Tribunale di Sciacca, depositata il 10 ottobre 2019. A tal fine formula un solo motivo, illustrato con memoria, con cui chiede la rimessione della causa alla pubblica udienza.

Resiste con controricorso, corredato di memoria, Generali Italia SPA.

Assumendo di essersi trovato a bordo del motociclo *****, di proprietà e condotto da D.N., quando quest’ultimo, intento ad effettuare una svolta a destra, perdeva il controllo del mezzo, M.S. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sciacca, D.N. e Generali Italia SPA, perché, accertata la responsabilità di D.N., previo suo interrogatorio formale ed espletamento di CTU medico-legale, gli stessi fossero condannati, in solido, a risarcirgli il danno conseguente all’incidente in cui era stato coinvolto; danno quantificato in Euro 9342,95 ovvero nella somma determinata giudizialmente.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 87/2016, respingeva la domanda attorea, ritenendola sfornita di prova, non potendosi dal solo mancato interrogatorio formale di D.N. acquisire, con sufficiente grado di certezza, gli elementi probatori necessari.

M.S. impugnava detta decisione dinanzi al Tribunale di Sciacca, deducendo: i) che la descrizione della dinamica del sinistro, come contenuta nell’atto di citazione, non era stata contestata da Generali Italia e, quindi, in assenza di contestazione specifica, il Giudice di Pace avrebbe dovuto ritenere provato quanto dedotto; ii) che la descrizione della dinamica del sinistro era stata indicata come oggetto dell’interrogatorio formale del conducente del motociclo, il quale, senza addurre alcuna giustificazione, non si era presentato a rendere l’interrogatorio deferitogli, sicché il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare provati ed ammessi i fatti oggetto dell’interrogatorio formale.

Generali Italia chiedeva il rigetto dell’appello, assumendone l’infondatezza.

Il Tribunale di Sciacca, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ricondotta la fattispecie per cui è causa alla disciplina dell’art. 2054 c.c., confermava la sentenza di prime cure.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c., ed all’art. 232 c.p.c., perché il Tribunale aveva dato atto che la qualifica di terzo trasportato non era stata contestata, quindi, avrebbe dovuto ritenerla provata. In aggiunta, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la decisione del Giudice di Pace circa gli effetti probatori derivanti dalla contumacia e dalla mancata risposta all’interrogatorio formale fosse stata motivata.

1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere una sintetica ricostruzione dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata.

Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto che l’azione dell’odierno ricorrente fosse da condurre sotto l’egida dell’art. 2054 c.c., dopo aver messo in evidenza le differenze rispetto alle altre opzioni in astratto nella disponibilità del terzo trasportato artt. 141 e 144 del Codice delle assicurazioni private precisando che il terzo trasportato può avvalersi delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c.: segnatamente, può invocare l’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, ed il comma 3, per invocare la responsabilità solidale del proprietario. Ha aggiunto, quindi, “Preliminare ad ogni indagine in tal senso è tuttavia la prova, che deve fornire l’istante, di rivestire la stessa qualifica di terzo trasportato, circostanza non contestata nel caso di specie”.

Contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente, il Collegio ritiene che la sentenza assoggettata all’odierna impugnazione, con l’affermazione riferita, non abbia affatto voluto porre a carico di M.S. esclusivamente l’onere di dimostrare la circostanza di essere stato terzo trasportato a bordo del motociclo, onde ottenere la richiesta tutela risarcitoria: l’espressione “preliminare ad ogni indagine in tal senso” è stata in tutta evidenza riferita e posta in relazione con la verifica dei presupposti per applicare le presunzioni di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. che, infatti, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie giovassero anche al terzo trasportato. E’ tanto vero che, subito dopo aver confermato che non era contestata la circostanza che l’odierno ricorrente fosse terzo trasportato, la sentenza è passata ad occuparsi della prova del fatto storico del sinistro.

Ne consegue che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale, non solo l’interpretazione letterale, ma anche quella funzionale, inducono a ritenere che quando il veicolo coinvolto sia uno solo – come nel caso in esame – “il trasportato deve agire contro il proprietario o il conducente e può avvalersi dell’art. 2054 c.c., comma 1. Infatti, l’art. 2054 c.c., esprime dei principi di carattere generale, che possono applicarsi a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione, compresi i trasportati” (in termini: Cass. 08/10/2019, n. 25033; conforme Cass. 23/06/2021, n. 17963).

In tale evenienza – cioè ove non vi sia stato il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente – difettano presupposti che giustificano la semplificazione, sul piano dell’onere probatorio, della posizione del terzo trasportato, che consente di richiedergli solo la prova dell’esistenza del danno e dell’essere stato a bordo del veicolo coinvolto nell’incidente nella veste di terzo trasportato. Infatti, l’esigenza di non ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di non pregiudicare il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” ricorre solo quando siano coinvolti almeno due veicoli e, perciò, si renda necessario ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le differenti responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Non v’e’ da soddisfare tale esigenza quando, invece, il veicolo implicato nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente, il soggetto danneggiato, il quale, tuttavia, può sempre avvalersi, onde giovare di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, in considerazione del fatto che “l’art. 2054 c.c., esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito”; con la conseguenza che “il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3, per far valere quella solidale del proprietario” (Cass. 25033/2019, cit.).

Applicando detti principi alla fattispecie per cui è causa, il Tribunale ha giudicato che il ricorrente, pacificamente terzo trasportato, non avesse soddisfatto gli oneri probatori su di lui gravanti, ai sensi dell’art. 2054 c.c..

Quanto alla descrizione della dinamica del sinistro, ha correttamente affermato che la contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all’interrogatorio formale non esonerano l’attore dall’onere di provare la fondatezza della propria domanda né gli permettono, in assenza di altri apprezzabili elementi probatori addotti a sostegno della propria pretesa, di ritenere provati i propri assunti.

Ha confermato, quindi, la decisione del Giudice di Pace, ritenendo che essa avesse giustificato l’assenza di rilievo probatorio alla contumacia del convenuto ed alla mancata risposta all’interrogatorio formale, la quale, restando soggetta al prudente apprezzamento del giudice, può essere appunto ritenuta priva di valore probatorio se i fatti dedotti non trovano supporto in altri elementi acquisiti al giudizio (cfr. Cass. 06/08/2014, n. 17719).

In conclusione, il Tribunale non è incorso affatto nella asserita violazione del principio di non contestazione ed ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata risposta all’interrogatorio formale.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

3. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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