LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3739-2019 proposto da:
R.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO DEL CURTO;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C. P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BONDIONI;
– controricorrente –
nonché
FINO 2 SECURITISATION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, volontariamente rappresentata dalla doBANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché
CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 22 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BIONDONI;
– controricorrente –
nonché
BIPOP CARIRE SPA GRUPPO BANCARIO CAPITALIA, BANCA CREDITO COOPERATIVO CAMUNA SC A MP, G.B.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1785/2018 della. CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. G.B.F., nell’àmbito d’un giudizio di separazione personale dalla propria coniuge R.M., trasferì a quest’ultima un immobile.
2. Tre istituti di credito (e cioè la società Bipop Carire s.p.a., il cui credito, per effetto di successive cessioni, perverrà alla Fino 2 Securitization s.r.l., volontariamente rappresentata nel presente giudizio dalla società doBank s.p.a.; la Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a. e la Cassa Padana BCC soc. coop. p.a.) nel 2006 convennero in separati giudizi dinanzi al Tribunale di Brescia G.B.F. e R.M., assumendo di essere creditori del primo, e che il trasferimento immobiliare di cui sopra fu compiuto in frode delle loro ragioni.
Chiesero pertanto che il suddetto trasferimento venisse dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.p.c..
2. Riuniti i tre giudizi, con sentenza 12 settembre 2015 n. 2593 il Tribunale di Brescia accolse le domande attoree.
La sentenza venne appellata da R.M..
Con sentenza 21 novembre 2018 n. 1785 la Corte d’appello di Brescia ritenne l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. Reputò tuttavia di esaminare anche il merito del gravame, che reputò infondato.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da R.M., con ricorso fondato su due motivi.
Hanno resistito con controricorso la Fino 2 Securitisation, la Cassa Padana e la Banca Popolare di Sondrio.
La ricorrente e la FINO 2 hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il proprio gravame.
1.1. L’esame del primo motivo di ricorso impone, preliminarmente, di interpretare e qualificare l’effettivo decisum della sentenza impugnata.
La Corte d’appello, infatti, a pag. 5, secondo capoverso, ha giudicato essere l’appello “avulso da qualsivoglia specifica e concreta critica alla motivazione della sentenza (di primo grado), mancando ogni indicazione circa le parti della sentenza che si intendono appellare nonché gli specifici motivi di appello e il loro fondamento”.
La sentenza tuttavia prosegue (pag. 6, paragrafo II) esponendo anche “per debito di ragione” i motivi per cui l’appello doveva ritenersi infondato nel merito.
La decisione è quindi conclusa da un dispositivo nel quale la Corte d’appello “dichiara l’appello inammissibile oppure rigetta l’appello”.
1.2. Ciò posto in punto di fatto, rileva questa Corte in primo luogo che un dispositivo contenente una statuizione alternativa, in cui si dichiari la l’impugnazione “inammissibile oppure infondata”, non sia concepibile in punto di diritto, dal momento che il giudizio di inammissibilità preclude l’esame del merito, mentre quello di infondatezza lo presuppone.
Escluso dunque che il suddetto dispositivo possa essere utilizzato per interpretare la sentenza impugnata, non resta a tal fine che applicare il criterio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di inammissibilità dell’appello priva il giudice della potestas iudicandi sul merito di esso, sicché le relative deduzioni contenute nella sentenza impugnata devono ritenersi tamquam non essent (come stabilito da Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013, Rv. 627991 – 01).
La pronuncia impugnata va dunque qualificata come una sentenza di inammissibilità, e l’eventuale error in procedendo commesso dalla Corte d’appello nel dichiarare inammissibile il gravame non è sanato dalla circostanza che la Corte d’appello abbia esaminato anche il merito dell’impugnazione.
1.3. Stabilito dunque che la sentenza impugnata è una decisione che ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità, osserva il Collegio che tale valutazione non può condividersi.
L’atto d’appello proposto da R.M. (che questa Corte può esaminare in considerazione della natura processuale del vizio dedotto: Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361 – 01) ha la seguente struttura:
-) da p. 2 a p. 10 sono riprodotte le domande attoree;
-) a p. 10 è riassunto il fatto;
-) a p. 11 è riassunto il contenuto della sentenza impugnata.
Da qui in poi inizia l’illustrazione dell’unico motivo di gravame, nel quale sono racchiuse varie censure, ovvero:
a) che la motivazione della sentenza sarebbe ambigua circa la qualificazione del negozio di trasferimento come oneroso o gratuito (p. 11, terzo capoverso);
b) che comunque il trasferimento della quota di proprietà di un mezzo dell’immobile a R.M. andava qualificato come atto a titolo oneroso, in quanto avente funzione solutoria di debiti del solvens nei confronti dell’accipiens (p. 13);
c) che l’appellante nulla sapeva circa la posizione debitoria del proprio ex coniuge (p. 13-14).
1.4. Per stabilire se un atto di appello siffatto possa dirsi ammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., occorre applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 – 01.
Con tale sentenza le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che l’atto d’appello, per essere ammissibile, non esige che l’appellante proponga un “progetto alternativo di sentenza”, ma è sufficiente che esponga con sufficiente chiarezza le doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, come accennato, l’appellante aveva proposto tre doglianze: che la sentenza di primo grado era ambigua, che l’atto revocato era stato compiuto a titolo oneroso, e che l’acquirente non era consapevole del pregiudizio ai creditori.
1.4.1. La prima doglianza costituiva di per sé denuncia d’un vizio della sentenza impugnata, e dunque non richiedeva ulteriori illustrazioni.
1.4.2. La seconda doglianza era una censura in diritto, in quanto avente ad oggetto la (supposta) erronea qualificazione d’un negozio bilaterale i cui contenuti non erano in discussione tra le parti. Dunque anche tale doglianza non richiedeva ulteriori illustrazioni.
La circostanza, poi, che l’onerosità o la gratuità dell’atto di trasferimento potesse essere irrilevante nel caso concreto, in ragione della ritenuta sussistenza della scientia fraudis in capo al terzo, poteva al massimo comportare l’inammissibilità dell’appello per difetto di decisività, ma non per difetto di chiarezza, ex art. 342 c.p.c..
1.4.3. La terza doglianza, infine, era una censura di fatto: secondo l’appellante (odierna ricorrente) l’essersi separata dal marito e l’essersi accollata il mutuo a garanzia del quale era stata concessa ipoteca sull’immobile oggetto del trasferimento erano circostanze idonee a dimostrare la sua ignoranza della condizione debitoria dell’ex coniuge. La censura, quindi, chiedeva alla Corte d’appello di valutare ex novo alcuni elementi di fatto già sottoposti al giudice di primo grado: una doglianza sufficientemente chiara, la quale non ha per presupposto (anche) la confutazione dei motivi con i quali il giudice di primo grado ha ritenuto irrilevanti gli elementi di prova che l’appellante assume malamente valutati.
Questa Corte ha già stabilito, infatti, che l’appellante il quale intenda dolersi d’una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte, e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3115 del 08/02/2018, Rv. 648034 – 01; cfr. altresì Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722 – 01).
1.5. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, in quanto l’appello proposto da R.M. andava esaminato nel merito, e non poteva essere dichiarato inammissibile.
La circostanza che la Corte d’appello, dopo avere rilevato l’inammissibilità del gravame, abbia esaminato anche una questione di merito (la sussistenza della prova della scientia fraudis in capo al terzo acquirente), per le ragioni già esposte, deve ritenersi tamquam non esset, e quindi inidonea a sanare il vizio processuale rappresentato dalla erronea qualificazione dell’appello come inammissibile.
1.6. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021