Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40561 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10270-2021 proposto da:

VALPETROLI SRL, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO FORLANO;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, PREFETTURA DI SALERNO, *****;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1539/2020 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 04/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE DOTT. BASILE TOMMASO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Salerno.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data non indicata nel ricorso né nell’ordinanza di promovimento del regolamento d’ufficio, notificò alla società Valpetroli s.r.l. una cartella esattoriale, avente ad oggetto il pagamento di varie sanzioni inflitte per violazioni al codice della strada, per il complessivo importo di Euro 13.706,02.

2. La società Valpetroli propose opposizione avverso la suddetta cartella, formalmente qualificandola come “opposizione all’esecuzione” ex art. 615 c.p.c..

A fondamento dell’opposizione dedusse che i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative poste a fondamento della cartella erano stati tutti oggetto di opposizione in via amministrativa dinanzi al prefetto; che il prefetto non aveva adottato alcun provvedimento formale di rigetto delle suddette opposizioni; che, di conseguenza, l’agente della riscossione era privo di un valido titolo esecutivo.

3. Con ordinanza 4 marzo 2021 il Tribunale di Salerno ha declinato la propria competenza ratione materiae. Il Tribunale ha ritenuto che l’opposizione, avendo ad oggetto una cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada, era devoluta alla competenza ratione materiae del Giudice di pace del luogo ove venne commessa la violazione.

4. La società Valpetroli ha proposto regolamento di competenza sostenendo la erroneità della suddetta ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente deduce – in sintesi – che nel caso di specie essa con la propria opposizione intese far valere la mancanza d’un valido titolo esecutivo, a sua volta derivante dalla mancata conclusione del procedimento amministrativo introdotto dinanzi al prefetto con l’impugnazione dei verbali di contestazione.

Così qualificata la propria domanda, la ricorrente sostiene che la competenza del Giudice di pace in tema di opposizione a sanzioni amministrative sussiste solo quando l’opponente intenda far valere i vizi del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, e non quando – come nel caso di specie – intenda contestare il diritto stesso di procedere all’esecuzione.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ doveroso riconoscere che le norme le quali stabiliscono quale giudice debba occuparsi delle controversie in materia di c.d. “multe” per violazioni al codice della strada non possono certo dirsi ispirate al canone montesquieuano per cui le leggi debbono essere “poche, chiare e semplici”.

La materia, infatti, è distribuita tra codice di procedura civile (art. 615 c.p.c. e ss.); codice della strada (art. 201 e ss.); leggi ordinarie (L. n. 689 del 1981, D.Lgs. n. 150 del 2011), per di più ripetutamente modificate ad ogni pie’ sospinto.

Sono tuttavia ripetutamente intervenute a ricomporre questo patchwork di norme le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito principi molto chiari, alla luce dei quali interpretare i casi dubbi.

1.2. Il principio fondamentale è che la competenza a conoscere delle controversie in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice della strada dipende dall’oggetto del giudizio, e l’oggetto del giudizio può essere solo di due tipi.

1.3. Talora l’amministrazione e l’intimato controvertono sulla giustezza della sanzione, e dunque sull’accertamento della effettiva sussistenza d’un illecito amministrativo: ad es., se l’infrazione sia stata effettivamente commessa, oppure se la condotta contestata sia davvero amministrativamente illecita.

In questi casi la competenza a conoscere della lite spetta al Giudice di pace ratione materiae (Sez. U -, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018).

Tale competenza sussiste sia quando venga tempestivamente impugnato il verbale o l’ordinanza-ingiunzione, sia quando la contestazione sia tardiva (opposizione c.d. recuperatoria): quando, cioè, la controversia sorga solo in occasione dell’esecuzione coattiva, in quanto l’opponente alleghi di avere appreso dell’esistenza della pretesa erariale solo con l’esecuzione forzata (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).

1.4. Altre volte invece l’amministrazione e l’intimato controvertono non sulla giustezza della sanzione, ma sulla giustezza dell’esecuzione: ad es., quando l’opponente deduca che l’obbligazione sia stata già adempiuta, oppure che il titolo esecutivo manchi o sia invalido.

In questi casi la controversia riguarda il diritto dell’amministrazione di procedere esecutivamente. Essa quindi è una opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. (o art. 617), e l’individuazione del giudice competente a conoscerne andrà stabilita secondo gli ordinari criteri (ex multis, Sez. 6 3, Ordinanza n. 24092 del 03/10/2018, in motivazione).

1.5. Gli “ordinari criteri” in base ai quali individuare il giudice competente a conoscere delle opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), sono molto semplici: la competenza spetta al giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo.

Il “titolo” a base dell’esecuzione iniziata per la riscossione del pagamento di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada è l’ordinanza-ingiunzione.

L’impugnazione in sede giurisdizionale di tali atti è devoluta al Giudice di pace dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7: ergo, anche l’opposizione all’esecuzione avverso procedure avviate sulla base degli atti suddetti spetta al giudice di pace (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10395 del 20/05/2016, Rv. 640065 – 01).

Ne’ il giudizio di opposizione all’esecuzione muta la sua natura sol perché l’opposizione si fondi sulla asserita inesistenza del titolo esecutivo (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3283 del 18/02/2015, Rv. 634340 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21914 del 16/10/2014, Rv. 633276 – 01).

1.6. Nel caso di specie la società opponente ha fondato l’opposizione sull’assunto che la cartella esattoriale fosse illegittima, per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto. La controversia, dunque, verte sull’esistenza d’un valido titolo esecutivo, e cioè l’ordinanza-ingiunzione prefettizia (oppure un verbale non impugnato).

Ma competente a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti è il Giudice di pace (D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7); e dunque il Giudice di pace sarà competente ratione materiae a conoscere altresì dell’opposizione all’esecuzione iniziata sulla base dei titoli suddetti.

1.7. Va dunque dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace del luogo dove è stata notificata la cartella, ex art. 480 c.p.c., comma 3, (Sez. 2, Ordinanza n. 8704 del 15/04/2011, Rv. 617740 01): e dunque il Giudice di pace di Battipaglia.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

-) dichiara la competenza del Giudice di pace di Battipaglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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